LEGGE 22 novembre 1988, n. 533
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stati civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ciascuna delle Parti dara' comunicazione all'altra degli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e concernenti i cittadini di tale ultima Parte. Ciascuna delle Parti dara' altresi' comunicazione all'altra delle annotazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del presente Accordo su tutti gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e relativi ai cittadini di tale ultima Parte, trasmettendo copia degli atti contenenti l'annotazione. Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di comunicazione quando la persona cui si riferiscono sia cittadino dell'altra Parte, ne assuma la cittadinanza oppure sia nata in detta Parte.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente: gli ufficiali dello stato civile argentino effettueranno la comunicazione mediante invio delle copie integrali degli atti. Per gli atti di nascita dovra' inoltre essere indicata l'ultima residenza in Italia del genitore o dei genitori italiani. Per gli atti di morte dovra' inoltre essere indicata l'ultima residenza del defunto in Italia. Infine per gli atti di matrimonio dovra' essere indicata l'ultima residenza in Italia del coniuge cittadino ovvero di ambedue cittadini italiani. In tali casi se l'ultima residenza in Italia non fosse nota, l'ufficiale dello stato civile fara' constare tale circostanza. Gli ufficiali dello stato civile italiano effettueranno la comunicazione servendosi dei moduli plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, di cui agli allegati A (atti di nascita), B (atti di matrimonio) e C (atti di morte) annessi al presente accordo, completandoli con i seguenti dati qualora risultino dall'atto: A (atti di nascita): ora della nascita B (atti di matrimonio): paternita', maternita' e cittadinanza dei coniugi C (atti di morte): paternita' e maternita' del defunto, residenza, professione e causa della morte. Se non risultano dall'atto i dati sopra indicati, l'ufficiale dello stato civile fara' constare tale circostanza. Qualora le autorita' argentine introducano moduli per la trasmissione degli atti dello stato civile o qualora le autorita' italiane modifichino o sostituiscano i moduli di cui agli allegati A, B e C, tali moduli saranno utilizzati ai fini delle comunicazioni di cui al presente Accordo, sempre che le Parti si notifichino per via diplomatica il loro assenso a tal fine.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Gli ufficiali dello stato civile rilasceranno in esenzione di qualsiasi diritto e tassa e trasmetteranno senza spese, almeno una volta ogni due mesi, al competente Ufficio consolare dell'altra Parte, i documenti di matrimonio e di morte di cui all'articolo 1. I documenti di nascita saranno rilasciati e trasmessi secondo le medesime modalita' ed alle stesse condizioni, ogni qualvolta detto Ufficio consolare o gli interessati ne facciano richiesta all'Ufficiale dello stato civile competente.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Gli ufficiali dello stato civile delle Parti potranno richiedersi direttamente copia autentica dei documenti dei propri archivi ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni indicate negli articoli precedenti e si presteranno all'uopo l'opportuna collaborazione. In tal caso detti documenti saranno rilasciati e trasmessi direttamente, senza spese per il destinatario.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Sono fatte salve le disposizioni di diritto interno che limitano la pubblicita' di taluni dati dello stato civile delle persone, in particolare a tutela della vita privata e familiare.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Ciascuna delle Parti accettera' senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorita' dell'altra Parte che li ha rilasciati: A) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita', la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati; B) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile. Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorita' delle Parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Qualsiasi divergenza che sorga in relazione all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo sara' risolta dalle Parti per via diplomatica.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica. Esso entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Peraltro le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 saranno applicabili allo scambio degli atti dello stato civile tra le Parti per quanto riguarda ciascuna Provincia e la Capitale Federale della Repubblica Argentina dalle date in cui il Ministero delle Relazioni Esterne e del Culto notifichera' al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana la recezione di dette disposizioni da parte di ciascuno di tali distretti.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Esso potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti. In tale caso cessera' di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di notifica della denuncia. FATTO a Roma il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentottantasette in doppio originale, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato A
Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C
Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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