DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1988, n. 520

Type DPR
Publication 1988-02-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/12/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania; Udito il parere n. 486/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 12 aprile 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› dicembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 15

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA CAMPANIA. Art. 1. I s t i t u z i o n e In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e' istituito nella regione Campania, con sede in Napoli, l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, avente personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 2

Art. 2. F i n a l i t a' L'istituto svolge attivita' indirizzate a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, puo' svolgere attivita' connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio. A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 3

Art. 3. Rapporti di collaborazione Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni. L'istituto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonche' di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica. Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11) e [16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 4

Art. 4. Attivita' di documentazione e informazione Per la realizzazione delle finalita' di cui al punto 1) dell'art. 2, l'istituto: a) raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonche' altra documentazione che interessi l'attivita' educativa e didattica; b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi; c) promuove collegamenti con le scuole e le universita' al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico; d) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri; e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 5

Art. 5. Attivita' di studio e di ricerca L'istituto per realizzare le finalita' di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente statuto: a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali; b) puo' svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali; c) comunica integralmente i risultati delle attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle universita' ed agli organi collegiali della scuola; d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; e) fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 6

Art. 6. Attivita' in materia di sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al punto 3) dell'art. 2, l'istituto: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dal [comma quarto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com4), programmi di sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) elabora, in collaborazione con esperti del settore, criteri oggettivi di valutazione della sperimentazione di cui verifica, in collaborazione con gli organismi interessati, gli esiti e ne favorisce l'applicazione e la generalizzazione; c) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti dagli organi che ne abbiano competenza ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419); d) assiste, su richiesta, l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti da altri organismi e che interessino piu' istituti; e) esprime parere tecnico, alla stregua di quanto previsto dall'[art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com4), sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero della pubblica istruzione; f) esprime parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica istruzione ai sensi del penultimo comma del citato art. 3; g) esprime parere tecnico, se richiesto dal Ministero della pubblica istruzione in merito ai criteri di corrispondenza in base ai quali viene riconosciuta validita' agli studi compiuti dagli studenti delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al citato [art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); h) predispone per la conferenza di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), una particolareggiata relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture scolastiche. La relazione dovra' contenere i dati e gli elementi fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica ai fini di cui al [comma primo, lettera b), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-com1-letb).

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 7

Art. 7. Attivita' in materia di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2, l'istituto: a) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con gli altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; b) organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e degli istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto; c) formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale; d) collabora, su richiesta, con attivita' tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale dei docenti, attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti; e) effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale; f) collabora, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente; g) promuove ed attua la formazione di animatori per le attivita' di ricerca, aggiornamento, sperimentazione e documentazione e le iniziative di aggiornamento per il personale comandato presso l'istituto stesso; h) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'organizzazione e l'attuazione delle attivita' di aggiornamento possono assumere forme di giornate di studio, gruppi di studio e di discussione, seminari, incontri, anche legati ad attivita' di sperimentazione, servizi di consulenza pedagogico-didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, visite, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attivita' formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alle finalita' dell'aggiornamento.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 8

Art. 8. Attrezzature L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di attivita' didattica e di servizio.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 9

Art. 9. Organi dell'istituto Sono organi dell'istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 10

Art. 10. Il consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 11

Art. 11. Compiti del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche', ai sensi dell'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), il delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti. Puo' eleggere un vice presidente; b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio ed a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali: f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno, in cui possono essere previsti organi ausiliari e di supporto e le loro specifiche competenze che, comunque, non potranno avere rilevanza esterna o surrogatoria dei compiti e funzioni spettanti al consiglio direttivo, al presidente e al segretario; per la partecipazione a tali organi e' esclusa la corresponsione di specifiche indennita'; h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili, sulla base di accertata inutilita' della conservazione; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per minute spese; p) designa l'istituto di credito cui affidare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Il consiglio direttivo puo' esprimere al suo interno comitati e commissioni con compiti e responsabilita' definiti da apposite deliberazioni. Resta fermo quanto stabilito nel presente articolo sub g). Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; la delibera di cui al punto g), recante disposizioni di modifica al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 12

Art. 12. Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente mediante preavviso di sette giorni ed, in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 13. Ogni componente del consiglio direttivo ha facolta' di proporre argomenti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione.

Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 13

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