DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1988, n. 520
Entrata in vigore del decreto: 25/12/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania; Udito il parere n. 486/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 12 aprile 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1› dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 15
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA CAMPANIA. Art. 1. I s t i t u z i o n e In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e' istituito nella regione Campania, con sede in Napoli, l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, avente personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 2
Art. 2. F i n a l i t a' L'istituto svolge attivita' indirizzate a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, puo' svolgere attivita' connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio. A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 3
Art. 3. Rapporti di collaborazione Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni. L'istituto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonche' di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica. Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11) e [16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 4
Art. 4. Attivita' di documentazione e informazione Per la realizzazione delle finalita' di cui al punto 1) dell'art. 2, l'istituto: a) raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonche' altra documentazione che interessi l'attivita' educativa e didattica; b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi; c) promuove collegamenti con le scuole e le universita' al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico; d) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri; e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 5
Art. 5. Attivita' di studio e di ricerca L'istituto per realizzare le finalita' di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente statuto: a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali; b) puo' svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali; c) comunica integralmente i risultati delle attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle universita' ed agli organi collegiali della scuola; d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; e) fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 6
Art. 6. Attivita' in materia di sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al punto 3) dell'art. 2, l'istituto: a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dal [comma quarto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com4), programmi di sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti e delle strutture; b) elabora, in collaborazione con esperti del settore, criteri oggettivi di valutazione della sperimentazione di cui verifica, in collaborazione con gli organismi interessati, gli esiti e ne favorisce l'applicazione e la generalizzazione; c) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti dagli organi che ne abbiano competenza ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419); d) assiste, su richiesta, l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti da altri organismi e che interessino piu' istituti; e) esprime parere tecnico, alla stregua di quanto previsto dall'[art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com4), sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero della pubblica istruzione; f) esprime parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica istruzione ai sensi del penultimo comma del citato art. 3; g) esprime parere tecnico, se richiesto dal Ministero della pubblica istruzione in merito ai criteri di corrispondenza in base ai quali viene riconosciuta validita' agli studi compiuti dagli studenti delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al citato [art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); h) predispone per la conferenza di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), una particolareggiata relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture scolastiche. La relazione dovra' contenere i dati e gli elementi fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica ai fini di cui al [comma primo, lettera b), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-com1-letb).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 7
Art. 7. Attivita' in materia di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2, l'istituto: a) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con gli altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; b) organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e degli istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto; c) formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale; d) collabora, su richiesta, con attivita' tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale dei docenti, attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti; e) effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale; f) collabora, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente; g) promuove ed attua la formazione di animatori per le attivita' di ricerca, aggiornamento, sperimentazione e documentazione e le iniziative di aggiornamento per il personale comandato presso l'istituto stesso; h) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'organizzazione e l'attuazione delle attivita' di aggiornamento possono assumere forme di giornate di studio, gruppi di studio e di discussione, seminari, incontri, anche legati ad attivita' di sperimentazione, servizi di consulenza pedagogico-didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, visite, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attivita' formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alle finalita' dell'aggiornamento.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 8
Art. 8. Attrezzature L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di attivita' didattica e di servizio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 9
Art. 9. Organi dell'istituto Sono organi dell'istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 10
Art. 10. Il consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 11
Art. 11. Compiti del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche', ai sensi dell'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), il delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti. Puo' eleggere un vice presidente; b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio ed a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali: f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno, in cui possono essere previsti organi ausiliari e di supporto e le loro specifiche competenze che, comunque, non potranno avere rilevanza esterna o surrogatoria dei compiti e funzioni spettanti al consiglio direttivo, al presidente e al segretario; per la partecipazione a tali organi e' esclusa la corresponsione di specifiche indennita'; h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili, sulla base di accertata inutilita' della conservazione; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per minute spese; p) designa l'istituto di credito cui affidare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Il consiglio direttivo puo' esprimere al suo interno comitati e commissioni con compiti e responsabilita' definiti da apposite deliberazioni. Resta fermo quanto stabilito nel presente articolo sub g). Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; la delibera di cui al punto g), recante disposizioni di modifica al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 12
Art. 12. Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente mediante preavviso di sette giorni ed, in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 13. Ogni componente del consiglio direttivo ha facolta' di proporre argomenti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 13
Art. 13. Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo, propone gli argomenti da trattare in dette sedute e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) dell'art. 11. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 43. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo in prima istanza con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica e in seconda istanza con la maggioranza della meta' piu' uno dei membri in carica.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 14
Art. 14. Il collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 15
Art. 15. Sezioni e servizi L'istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materia e attivita' di interesse comune, l'unitarieta' delle attivita' che l'istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento e' perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni possono essere costituiti temporaneamente e con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'[art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 16
Art. 16. Responsabili delle sezioni e dei servizi I responsabili dei servizi sono nominati dal presidente dell'istituto tra i membri del consiglio direttivo; i responsabili delle sezioni sono nominati anche al di fuori dei membri del consiglio direttivo ma comunque tra il personale comandato presso l'ente. Dette nomine sono effettuate su designazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, con il consenso degli interessati e sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 17
Art. 17. Ufficio di segreteria E' costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile ed al funzionamento degli organi dell'istituto, con il compito di coadiuvare il segretario delll'istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 18
Art. 18. Personale dell'istituto Il personale dell'istituto e' costituito dal segretario e dal personale comandato ai sensi del [comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 19
Art. 19. Il segretario Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del [primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com1). Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 42, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 20
Art. 20. Personale comandato I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto a norma del [comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). Vanno indetti concorsi distinti per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e per il personale amministrativo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione nonche' al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle universita'. Esso deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli: direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con ordinamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, e gli obblighi e l'orario di servizio. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comandato restano quelli dei corrispondenti ruoli di provenienza. Ove le prestazioni affettuate dal personale comandato eccedano l'orario di servizio stabilito dall'ordinamento, le ore di lavoro straordinario saranno compensate secondo le norme vigenti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 21
Art. 21. Incarichi a personale estraneo all'Amministrazione della pubblica istruzione Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 22
Art. 22. Modalita' per il conferimento degli incarichi Il conferimento degli incarichi previsto dal precedente art. 21 e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi e delle sezioni, previa delibera del consiglio direttivo motivata sia per quanto riguarda l'esigenza dell'utilizzazione di persone estranee all'istituto sia per quanto concerne la scelta degli esperti, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 23
Art. 23. Articolazione territoriale Ferma restando l'unicita' della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici e istituzioni scolastiche gia' esistenti, sulla base delle intese previamente stabilite dal presidente dell'istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 24
Art. 24. Finanziamenti L'istituto provvede al finanziamento della propria attivita' e delle proprie strutture: a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso; e) con eventuali rendite patrimoniali; f) con eventuali eredita', legati e donazioni.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 25
Art. 25. Bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 26
Art. 26. Adempimenti Entro il quindici novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il trenta novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, non oltre il quindici dicembre.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 27
Art. 27. Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 28
Art. 28. Strutture di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 29
Art. 29. Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni, anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni curate dall'istituto stesso; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 30
Art. 30. Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 31
Art. 31. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 32
Art. 32. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo e il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo e disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 33
Art. 33. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 34
Art. 34. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitali di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse. Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 35
Art. 35. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 36
Art. 36. R e s i d u i Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 37
Art. 37. A c q u i s t i Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti e impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto n) dell'art. 11.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 38
Art. 38. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 39
Art. 39. Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 40
Art. 40. Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 41
Art. 41. Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni delle spese.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 42
Art. 42. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi i motivi dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 43
Art. 43 Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 44
Art. 44. Reversali e mandati inestinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 45
Art. 45. Vincoli per le reversali ed i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 46
Art. 46. Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 47
Art. 47. Responsabilita' Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 48
Art. 48. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 49
Art. 49. Correzioni dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 50
Art. 50. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo, il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 51
Art. 51. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 52
Art. 52. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone, altresi', in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per l'effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 53
Art. 53. Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 54
Art. 54. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione e aggiornamento della campania-art. 55
Art. 55. Norme di rinvio Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione GALLONI
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