LEGGE 30 dicembre 1988, n. 561
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
2.Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3.Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
4.Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.
5.Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6.Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
7.È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.
8.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonchè le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 195/1958 reca: "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 180/1981 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), abrogato dall'art. 1, comma 7, della presente legge, era il seguente: "Art. 7 (Poteri di sorveglianza sui magistrati militari). - Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero".
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