DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1988, n. 562
Entrata in vigore del decreto: 24/1/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;
Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1443 e 11 marzo 1988, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Al regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 2
1.L'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. All'organizzazione e alla gestione delle lotterie nazionali provvede il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, previo parere del comitato generale per i giochi, puo' avvalersi anche di concessionari per la propaganda delle manifestazioni, nonche' per la distribuzione e la vendita dei biglietti tramite incaricati diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, con le modalita' e i criteri di cui ai successivi articoli 7, comma 3, e 8, commi 2 e 3".
Art. 3
1.L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Il comitato generale per i giochi predispone una relazione annuale sull'andamento delle lotterie nazionali, da presentare al Ministro delle finanze".
Art. 4
1.L'art. 3 e' soppresso.
Art. 5
1.L'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fa pervenire ai dipendenti ispettorati compartimentali un congruo numero di biglietti per la consegna ai magazzini di vendita dei generi di monopolio i quali provvedono alla distribuzione, previe opportune integrazioni dei relativi contratti di appalto. 2. Gli ispettorati possono utilizzare, per la custodia dei biglietti, apposito locale presso i dipendenti depositi ovvero presso altri organi dell'Amministrazione e tengono una specifica contabilita' dei biglietti ricevuti, di quelli distribuiti e di quelli venduti, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' altresi' provvedere alla distribuzione dei biglietti attraverso concessionari, per la commercializzazione in particolari aree e settori di attivita' ai fini della piu' ampia diffusione della vendita, nel rispetto dei principi di piena efficienza e di economicita' del servizio. 4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' autorizzare gli ispettorati compartimentali a fornire ai magazzini di vendita e ai concessionari una scorta a credito dei biglietti, a titolo di dotazione, previa congrua cauzione".
Art. 6
1.L'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Le ricevitorie del lotto e le rivendite di generi di monopolio sono tenute ad effettuare nei rispettivi locali le vendite dei biglietti delle lotterie nazionali e ad esporvi il relativo materiale di propaganda. 2. Possono inoltre essere incaricati della vendita: a) gli uffici postali; b) enti pubblici e privati, nonche' persone fisiche. 3. La vendita dei biglietti tramite gli uffici postali e gli enti pubblici viene effettuata, compatibilmente con le esigenze funzionali dei medesimi, sulla base di convenzioni-quadro da stipulare tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le amministrazioni interessate".
Art. 7
null
Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai magazzini o ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale. I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta".
Art. 8
1.Il primo comma dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e' versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalita' dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale".
2.Al terzo comma dello stesso articolo le parole "le intendenze di finanza" sono sostituite dalle parole "gli ispettorati compartimentali".
Art. 9
1.All'art. 13 le parole "delle singole intendenze di finanza" sono sostituite dalle parole "dei singoli ispettorati compartimentali".
Art. 10
1.Al terzo comma dell'art. 14 le parole "la presidenza e' assunta dal capo della divisione lotterie" sono sostituite dalle parole "la presidenza e' assunta dal componente con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, dal piu' anziano di nomina".
Art. 11
1.All'ultimo comma dell'art. 18 le parole "mediante assegni di conto corrente postale" sono sostituite dalle parole "secondo le modalita' previste dalla contabilita' generale dello Stato".
Art. 12
1.Agli articoli 14, quarto comma, 18, 19, 20, 21 e 25 le parole "Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie" sono sostituite dalle parole "Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
2.Agli articoli 9, quarto comma, 13 e 17, primo comma, lettera c), le parole "Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali" sono sostituite con le parole "Comitato generale per i giochi".
3.All'art. 14, terzo e quarto comma, sono rispettivamente soppresse le parole "o dal comitato esecutivo" e "o del comitato esecutivo".
Art. 13
1.L'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Fondo di riserva delle lotterie nazionali', al quale affluiscono: a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d); b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21. 2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione. 3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il comitato generale per i giochi".
Art. 14
1.L'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1. Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al titolo IV e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio delle lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli. 2. All'entrata e' imputato il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, al netto dell'aggio spettante agli incaricati della vendita. Alla spesa sono imputati il pagamento dei premi ai vincitori, gli importi di cui alle lettere a ), b ), c ) e d) dell'art. 17, le spese per la pubblicita', il compenso da corrispondere ai magazzini e ai concessionari, le spese per il funzionamento del comitato generale per i giochi, ogni altro pagamento previsto per legge e quanto altro occorra per lo svolgimento del servizio, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione delle spese indirettamente imputabili alla gestione delle lotterie, per la cui determinazione, da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, si tiene conto del costo del personale addetto alla relativa attivita' presso gli uffici interessati, nonche' - in proporzione - degli oneri di funzionamento e manutenzione degli stessi. Alla spesa e' imputato anche l'utile di gestione di ciascuna lotteria. 3. Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Servizio delle lotterie nazionali' al quale - tramite apposita contabilita' speciale di girofondo funzionante con le modalita' gia' in vigore per l'analoga contabilita' della stessa Amministrazione - affluiscono le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 2 e dal quale sono prelevate le somme pagate in relazione alla medesima rubrica della spesa. Per l'esecuzione di tali operazioni si applicano le norme di cui all'art. 576 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nonche' quelle previste dall'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Art. 15
1.Dopo l'art. 26 e' aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. - Alla chiusura dell'esercizio, l'eccedenza delle entrate rispetto alle somme impegnate e le economie realizzate nella gestione dei residui sono versate in entrata al bilancio dello Stato".
Art. 16
1.Il Ministro delle finanze determina la lotteria nazionale a partire dalla quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato cura la relativa gestione. Gli adempimenti relativi alla gestione delle lotterie precedenti sono curati dalla Direzione generale per le entrate speciali secondo le procedure e le modalita' previste dalla precedente normativa.
2.Le somme che residuano sul precedente "Fondo unico di riserva" sono trasferite al "Fondo di riserva delle lotterie nazionali" di cui all'art. 13 del presente decreto.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 1
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