DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1988, n. 564
Entrata in vigore del decreto: 26/1/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta', come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, il quale dispone che agli esperti dei tribunali di sorveglianza e' attribuito il trattamento economico assegnato agli esperti di cui all'art. 80, quarto comma, della medesima legge;
Rilevato che per il trattamento economico degli esperti il citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 pone espressamente il principio della proporzione dell'onorario alle singole prestazioni effettuate;
Considerato che per l'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, l'indennita' spettante ai componenti privati dei tribunali di sorveglianza deve essere equiparata, quanto all'ammontare ed al suo modo di determinazione, all'onorario stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;
Rilevato che per taluni esperti i compensi sono fissati, in via ordinaria, in L. 20.000 per ora e, relativamente a quelli che svolgono attivita' in alcuni istituti penitenziari delle isole minori, in L. 22.000 per ora;
Considerato che l'indennita' spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza deve corrispondere all'attuale misura ordinaria di L. 20.000, non ricorrendo per essi condizioni tali da giustificare retribuzioni di importo differenziato;
Tenuto conto che, per il principio di equiparazione del trattamento economico spettante agli esperti di cui al citato art. 80 della legge n. 354 del 1975 ed agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, anche per questi ultimi deve essere adottato il criterio di calcolo della indennita' in funzione del numero delle ore, o delle frazioni di ora superiori ai trenta minuti, di effettiva prestazione lavorativa resa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una indennita' di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.
Art. 2
1.La misura della indennita' di cui all'art. 1 e' adeguata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4
1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 19
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