La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1.La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'articolo 1, comma 1: La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".