LEGGE 2 gennaio 1989, n. 8

Type Legge
Publication 1989-01-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 17/1/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Protocole

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (cui di seguito denominata la Convenzione). Considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa, esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte: Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La pena di morte e' abolita. Nessuno puo' essere condannato a tale pena, ne' giustiziato.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Uno Stato puo' prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sara' applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Non e' autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 64 della Convenzione.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sara' applicato il presente Protocollo. 2. Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrera' in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Protocollo - art. 7

Articolo 7 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potra' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Protocollo - art. 8

Articolo 8 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformita' alle disposizioni dell'art. 7. 2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Protocollo - art. 9

Articolo 9 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai suoi articoli 5 e 8; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

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