DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1988, n. 566
Entrata in vigore del decreto: 4/2/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della costituzione;
Visto l'art. 731 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;
Visto l'allegato 1 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 21
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: Il testo dell'art. 3 della legge n. 213/1983 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) e' il seguente: "Art. 3. - All'art. 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561". - Il D.P.R. n. 461/1985, concernente "Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985. - Il D.Lgs. n. 616/1948 concernente "Approvazione della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948. - La legge n. 561/1956, concernente "Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1956.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche-art. 1
REGOLAMENTO IN MATERIA DI LICENZE, ATTESTATI E ABILITAZIONI AERONAUTICHE Art. 1 (Definizioni) a) PILOTARE: governare un aeromobile durante il tempo di volo. b) MEMBRO DI EQUIPAGGIO: titolare di una licenza o di un attestato aeronautico, incaricato di funzioni essenziali alla condotta di un aeromobile, o di altre mansioni a bordo, durante il tempo di volo. c) MEMBRO DI EQUIPAGGIO - ALLIEVO: allievo, o titolare di licenza o attestato aeronautico, in addestramento per il conseguimento di licenze, abilitazioni, o attestati aeronautici. d) PILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili. e) ALLIEVO: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni. f) PILOTA ALLIEVO: pilota titolare di almeno una licenza aeronautica, in addestramento per il conseguimento di altra licenza o abilitazione aeronautica. g) COPILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra. PILOTA RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilita' della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore. i) COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile. l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali. m) TECNICO DI VOLO: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico. n) TECNICO DI VOLO PER I COLLAUDI: titolare di licenza aeronautica professionale, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico. o) NAVIGATORE: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto a specifiche mansioni nel pilotaggio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico. p) ASSISTENTE DI VOLO: titolare di specifica abilitazione professionale, incaricato di svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico. q) INCARICATO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE: titolare di licenza aeronautica professionale, operante di norma nell'ambito di un centro operativo o d'addestramento, autorizzato ad impartire istruzione di volo nei casi previsti dai programmi ministeriali. r) CONTROLLORE D'ADDESTRAMENTO: titolare di licenza professionale, operante nell'ambito di una scuola di pilotaggio, centro operativo o di addestramento, autorizzato a svolgere funzioni di controllo periodico d'addestramento e controllo in linea. s) ISTRUTTORE: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento. t) COLLAUDATORE: pilota professionista, in possesso di specifica abilitazione che autorizza a svolgere particolari mansioni a bordo di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico. u) ISPETTORE DI VOLO: pilota professionista che svolge funzioni di controllo di volo, ad esso direttamente attribuite da leggi o regolamenti. v) SCUOLA DI PILOTAGGIO O DI PARACADUTISMO: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche. z) CENTRO OPERATIVO O D'ADDESTRAMENTO: idonea organizzazione autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, nei casi stabiliti dai programmi ministeriali. aa) CATEGORIA DI AEROMOBILE: classificazione di aeromobili, secondo caratteristiche basiche fondamentali, quali: velivolo, elicottero, aliante, pallone libero, dirigibile; bb) CLASSE DI AEROMOBILE: raggruppamento di aeromobili, all'interno della categoria, aventi comuni caratteristiche di costruzione o di manovra; cc) TIPO DI AEROMOBILE: l'insieme di aeromobili costruiti sullo stesso progetto fondamentale, ancorche' modificato, purche' le modifiche non comportino un cambiamento delle caratteristiche di volo e della tecnica di pilotaggio. dd) ALLENATORE DI VOLO: uno dei seguenti tipi di dispositivi approvati dal Ministero dei Trasporti nel quale vengono simulate, a terra, condizioni di volo: 1) simulatore di volo: - riproduce fedelmente la cabina di pilotaggio di un determinato tipo d'aeromobile cosi' da simulare, in modo realistico, le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, i dispositivi di controllo degli impianti, l'ambiente in cui operano i membri d'equipaggio, le prestazioni e le caratteristiche di volo dello specifico tipo d'aeromobile; 2) allenatore per le procedure di volo: - riproduce in modo realistico l'ambiente di una cabina di pilotaggio, nel quale vengono simulate le indicazioni degli strumenti, dispositivi di controllo degli impianti meccanici, elettrici, elettronici, etc., le prestazioni e le caratteristiche di volo di una particolare classe di aeromobili; 3) allenatore per il volo basico strumentale: - e' munito di specifici strumenti con i quali viene simulato l'ambiente di una cabina di pilotaggio di un aeromobile, atto a volare in condizioni di volo strumentale. ee) NOTTE: le ore comprese tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino, ovvero ogni altro periodo compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, definito quale periodo notturno con decreto del Ministro dei Trasporti. ff) VMC - (Visual Meteorological Conditions): Condizioni meteorologiche, espresse con il riferimento alla visibilita', distanza ed altezza delle nubi, che sono uguali o superiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista. gg) IMC - (Instrument Meteorological Conditions): Condizioni meteorologiche, espresse con riferimento alla visibilita', distanza ed altezza delle nubi, che sono inferiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista. hh) VFR - (Visual Flight Rules): Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con riferimenti esterni, in condizioni meteorologiche VMC. ii) IFR - (Instrument Flight Rules): Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con il solo riferimento agli strumenti, in condizioni meteorologiche IMC o VMC. ll) PIC - (Pilot in Command): Pilota responsabile della condotta dell'aeromobile. mm) PICUS - (Pilot in Command under Supervision): Pilota in addestramento, che svolge la funzione di pilota responsabile sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attivita' d'istruzione. nn) TEMPO DI VOLO: attivita' di volo valutata per il conseguimento, la validita', il rinnovo e la reintegrazione di licenze, attestati ed abilitazioni. Il tempo di volo puo' comprendere: 1) volo da pilota responsabile: - tempo di volo durante il quale il pilota ha la responsabilita' della condotta e della sicurezza dell'aeromobile; 2) volo da copilota: - tempo di volo effettuato da copilota per la condotta di un aeromobile per il quale sia richiesto, dal certificato di navigabilita' o da disposizioni ministeriali, un equipaggio minimo di almeno due piloti; 3) volo di istruzione: - tempo di volo durante il quale un pilota istruttore o altro pilota espressamente autorizzato impartisce istruzione in volo, qualificata come tale dai programmi ministeriali, a bordo di un aeromobile, ovvero tempo di volo durante il quale un allievo pilota o un pilota allievo riceve la medesima istruzione; 4) volo da solo pilota: - tempo di volo durante il quale un allievo e' il solo occupante di un aeromobile; 5) volo da ispettore di volo: - tempo di volo durante il quale un ispettore di volo ministeriale espleta attivita' di volo per il controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta e del rispetto delle norme tecnico operative, nonche' per il conseguimento, la rinnovazione, la reintegrazione o il mantenimento di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; 6) volo del personale navigante non pilota: - tempo di volo durante il quale l'allievo in addestramento o il titolare di una licenza o attestato esercita attivita' di volo diversa da quella di pilotaggio; 7) volo a vista: - tempo di volo durante il quale il pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo a vista (VFR); 8) volo strumentale: - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile con il solo ausilio degli strumenti e senza alcun riferimento visivo esterno; 9) volo IFR: - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (IFR); 10) volo su aliante: - tempo di volo su aliante rimorchiato o non, dal momento in cui l'aliante comincia a muoversi per il decollo fino al momento in cui si arresta al termine del volo; 11) volo su aliante rimorchiato: - tempo di volo su aliante rimorchiato da un velivolo, dal momento in cui questo comincia a muoversi per il decollo fino al momento dello sgancio del meccanismo di rimorchio. oo) ALLENAMENTO STRUMENTALE A TERRA: tempo durante il quale un pilota effettua su allenatore di volo esercitazioni pratiche di volo strumentale simulato a terra; pp) LICENZE ED ATTESTATI PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attivita' autorizzate ricevendo compensi di qualsiasi natura. L'esercizio di tali funzioni e' definito attivita' professionale. qq) LICENZE ED ATTESTATI NON PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attivita' autorizzate senza ricevere compensi di qualsiasi natura. L'esercizio di tali funzioni e' definito attivita' non professionale.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 2
Art. 2 (Licenze e Attestati) 1. Le attivita' di volo e quelle connesse direttamente al volo sono subordinate al possesso delle seguenti licenze: a) per l'esercizio dell'attivita' di pilota: 1) Licenza di pilota privato di velivolo; 2) Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; 3) Licenza di pilota commerciale di velivolo; 4) Licenza di pilota di linea di velivolo; 5) Licenza di pilota privato di elicottero; 6) Licenza di pilota commerciale di elicottero; 7) Licenza di pilota di linea di elicottero; 8) Licenza di pilota di autogiro; 9) Licenza di pilota di aliante; 10) Licenza di pilota di pallone libero; 11) Licenza di pilota di dirigibile. b) per l'esercizio di attivita' diverse da quelle di pilota: 1) Licenza di navigatore; 2) Licenza di tecnico di volo; 3) Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione; 4) Licenza di tenico di volo per i collaudi di sperimentazione; c) per l'esercizio dell'attivita' di paracadutista: 1) Licenza di paracadutista; d) per l'esercizio di attivita' inerenti ai servizi a terra: 1) Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. 2. E' richiesto un apposito attestato per: a) effettuare voli da solo pilota in qualita' di allievo pilota; b) svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili. 3. Qualora vengano richieste licenze, relative all'esercizio dell'attivita' di pilota, per piu' di una categoria di aeromobili, si possono rilasciare distinte licenze o una sola licenza. Nella singola licenza sono indicate le abilitazioni conseguite per le varie categorie di aeromobili, quali risultano dal successivo articolo 4, comma 2. 4. Non e' consentito includere in una licenza, rilasciata specificatamente per una singola categoria, altre categorie di aeromobili con l'indicazione delle relative attivita' autorizzate. 5. Le attivita' consentite dalla licenza di pilota di autogiro sono fissate con decreto del Ministro dei Trasporti:
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 3
Art. 3. (Abilitazioni) 1. L'abilitazione indica speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata dalla licenza. 2. L'abilitazione puo' essere soggetta a scadenze periodiche; per l'esercizio dell'attivita' autorizzata puo' essere prescritta un'attivita' minima di volo, uno specifico addestramento ed un controllo in volo o all'allenatore di volo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 4
Art. 4 (Classificazione delle Abilitazioni) 1.Le abilitazioni si distinguono in: a) abilitazione al pilotaggio di aeromobili per: 1) categoria; 2) classe; 3) tipo. b) abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile in lingua italiana o inglese; c) abilitazione al volo acrobatico; d) abilitazione al motoaliante; e) abilitazione al traino di aliante con velivolo; f) abilitazione al lancio di paracadutisti (velivolo, elicottero, pallone o dirigibile); g) abilitazione all'uso di aviosuperfici; h) abilitazione allo svolgimento di attivita' aeree particolari con velivoli (attivita' agricola); i) abilitazione allo svolgimento di attivita' aeree particolari con elicottero (lavoro in montagna, attivita' fuori costa); l) abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo; m) abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero; n) abilitazione di istruttore di paracadutismo; o) abilitazione di istruttore di volo su pallone libero; p) abilitazione di istruttore di volo su dirigibile; q) abilitazione di istruttore di volo su aliante; r) abilitazione di istruttore di volo su velivolo (VFR), con estensioni all'addestramento per: 1) volo strumentale (IFR); 2) volo acrobatico; 3) uso di superfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato; s) abilitazione di istruttore di volo su elicottero (VFR), con estensione all'addestramento per: 1) volo strumentale (IFR); t) abilitazione di pilota collaudatore di produzione; u) abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore. 2. Le abilitazioni per categoria comprendono: a) velivoli; b) elicotteri; c) autogiri; d) alianti; e) palloni (aria calda o gas); f) dirigibili. 3. Le abilitazioni per classe comprendono: a) per i velivoli: 1) aeroplani monomotore; 2) idrovolanti monomotore; 3) aeroplani plurimotore; 4) idrovolanti plurimotore. b) per gli elicotteri: 1) elicotteri monomotore (alternativo); 2) elicotteri monomotore (a turbina); 3) elicotteri plurimotore. 4. Nell'ambito dell'abilitazione per classe possono essere previste sottoclassi e puo', inoltre, essere previsto un limite di peso massimo al decollo. 5. L'abilitazione per classe puo' essere rilasciata solamente per gli aeromobili certificati per un solo pilota. 6. L'abilitazione per tipo e' prescritta per: a) i velivoli certificati per piu' di un pilota; b) tutti i tipi di elicotteri per i quali non venga rilasciata una abilitazione per classe; c) quei tipi di aeromobili per i quali la predetta abilitazione sia prevista dai programmi ministeriali d'addestramento. 7. L'abilitazione per tipo viene rilasciata per svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota su un determinato tipo di aeromobile, come definito nell'articolo 1, lettera cc). 8. Le abilitazioni per classe e per tipo possono essere limitate ad attivita' di volo condotto secondo le regole del volo a vista (VFR), oppure estese ad attivita' di volo condotto secondo le regole del volo strumentale (IFR). 9. In luogo dell'abilitazione per classe o tipo possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per voli di addestramento, collaudo o altri speciali voli, col divieto di effettuare servizi di lavoro aereo, di trasporto di linea e non di linea. Le suddette autorizzazioni, che sono rilasciate per iscritto, devono avere la durata strettamente necessaria all'effettuazione degli specifici voli.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 5
Art. 5 (Licenze, attestati e abilitazioni: validita') 1. La licenza consta di una licenza base e delle relative abilitazioni: essa viene rilasciata, di norma, per l'esercizio dell'attivita' di pilota, con l'annotazione dell'abilitazione relativa alla categoria, classe o tipo di aeromobile sul quale il candidato ha superato la prova pratica di idoneita'. 2. L'attestato di allievo pilota ha validita' di due anni; alla scadenza puo' essere rilasciato un nuovo attestato, purche' sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento e dai programmi ministeriali. 3. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili e le licenze base hanno validita' di cinque anni dalla data del rilascio e sono rinnovabili alla scadenza. 4. Le abilitazioni al volo strumentale hanno validita' di un anno; le abilitazioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore hanno validita' di due anni; tutte le altre abilitazioni, salvo l'onere relativo all'attivita' di volo o all'addestramento, non sono soggette a scadenza. 5. Il titolare puo' esercitare le attivita' consentite dalle licenze, dagli attestati e dalle relative abilitazioni qualora: a) sia in possesso del certificato di idoneita' psicofisica; b) gli sia stata convalidata la prescritta attivita' minima di volo o di lancio, salvo quanto diversamente stabilito al successivo articolo 42, comma 11, o abbia svolto l'addestramento richiesto; c) siano stati effettuati, ove previsti dai programmi ministeriali, i controlli periodici d'addestramento. 6. L'effettuazione dei prescritti controlli d'addestramento deve essere annotata a cura dei piloti controllori, o delle altre persone autorizzate, negli appositi spazi del libretto personale di volo ovvero della licenza o dell'attestato. 7. Il mancato esercizio delle attivita' autorizzate dalle abilitazioni soggette a scadenza per un periodo superiore a cinque anni comporta la decadenza dalle abilitazioni medesime, salvo quanto disposto al successivo articolo 19, comma 4. 8. La scadenza della licenza base sospende la validita' delle relative abilitazioni: le stesse riprenderanno la loro efficacia con la rinnovazione della licenza. 9. Le licenze e gli attestati scaduti da piu' di cinque anni comportano la decadenza dai titoli medesimi e dalle relative abilitazioni, salvo quanto disposto al successivo articolo 17, comma 6.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 6
Art. 6 (Licenze, attestati e abilitazioni: controlli d'addestramento) 1. I controlli d'addestramento, periodici o saltuari, hanno lo scopo di verificare che il titolare di licenze, attestati ed abilitazioni mantenga il livello di capacita', stabilito dai programmi ministeriali, per svolgere le attivita' autorizzate. 2. I controlli di addestramento periodici avvengono, di norma, nell'ambito di una scuola di pilotaggio, di paracadutismo o di un centro operativo o d'addestramento. Essi sono effettuati da piloti controllori, o da altri soggetti ritenuti idonei per le abilitazioni possedute, espressamente autorizzati dal Ministero dei Trasporti. 3. I controlli periodici possono essere compiuti anche dagli ispettori di volo ministeriali, ai quali compete, in ogni caso, di effettuare i controlli saltuari e di accertare che i piloti controllori o le altre persone autorizzate a compiere attivita' di controllo, si attengano, nello svolgimento delle funzioni di controllo dell'addestramento, ai criteri stabiliti dai programmi ministeriali.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 7
Art. 7 (Certificato di membro d'equipaggio) 1. Il certificato di membro d'equipaggio, o di membro d'equipaggio allievo, e' il documento rilasciato al titolare di licenze o attestati professionali, ovvero all'allievo in addestramento per il conseguimento dei predetti titoli. 2. Esso indica le specifiche mansioni svolte a bordo dell'aeromobile dall'interessato e consente l'accesso alle apposite zone aeroportuali in Italia ed all'estero, espressamente riservate ai membri dell'equipaggio. 3. Le modalita' per il rilascio del predetto certificato sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 8
Art. 8 (Limite minimo di eta') 1. Il rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni e' subordinato al compimento delle eta' sottoindicate: a) sedici anni, per l'attestato di allievo pilota, per la licenza di pilota di aliante, di pallone libero, di paracadutista e per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili; b) ventuno anni, per la licenza di pilota di linea, nonche' per le abilitazioni a svolgere le mansioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore; c) diciassette anni, per l'attestato a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza e per tutte le altre licenze ed abilitazioni.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 9
Art. 9 (Limite massimo di eta') 1. Le attivita' professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. Il limite di cui al comma 1 e ridotto al compimento del sessantesimo anno di eta' per: ((a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attivita' venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di piu' di un pilota purche' almeno uno dei piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni; b) piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di istruzione di volo acrobatico;)) c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori; d) istruttori di paracadutismo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 10
Art. 10 (Licenze, attestati, abilitazioni: esperienza ed addestramento) 1. I programmi d'addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attivita' minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validita', rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti. 2. L'attivita' minima di volo prevista non puo' essere, in ogni caso, inferiore a quella stabilita dalle norme internazionali e l'addestramento deve essere conforme ai criteri stabiliti nei manuali d'istruzione pubblicati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). 3. Negli stessi programmi puo' essere prevista la riduzione dell'attivita' di addestramento per particolari tipi di corsi, definiti come "corsi approvati", che per le loro caratteristiche di impostazione, sistematicita' e continuita' consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali con maggiore proficuita'. 4. Una riduzione dell'attivita' di volo o di addestramento puo', inoltre, essere prevista per coloro che abbiano: a) conseguito una licenza per una diversa categoria di aeromobili; b) conseguito una abilitazione attinente a quelle che essi intendono conseguire; c) svolto parte del programma su allenatore di volo. 5. Possono essere riconosciuti, ai fini previsti dal presente Regolamento, corsi d'addestramento effettuati in Italia o all'estero, in quanto conformi ai programmi ministeriali. 6. Possono altresi' essere riconosciuti corsi di ripresa e d'addestramento avanzato (seminari), dedicati all'aggiornamento, all'approfondimento ed allo studio di tecniche operative, di pilotaggio e di paracadutismo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 11
Art. 11. (Accertamenti d'idoneita') I candidati al conseguimento o alla reintegrazione di licenze, attestati, abilitazioni devono superare, ove previsto dai programmi ministeriali, un esame di idoneita'. 2. L'esame comprende, di norma, una prova teorica scritta, anche con il sistema di domande a risposta multipla (quiz), ed una prova pratica. Le prove possono svolgersi anche congiuntamente ed essere integrate, quando previsto dai programmi ministeriali, con un esame orale. 3. E' dichiarato idoneo il candidato che dimostri di conoscere le materie teoriche e superi le prove pratiche previste dai programmi d'esame. 4. Il candidato che non risulti idoneo in una o piu' materie d'esame, o in tutte o in parte delle operazioni o manovre delle prove pratiche, puo' richiedere di ripeterle secondo le modalita' stabilite dai programmi ministeriali. 5. Il termine massimo, comprese le eventuali ripetizioni, per sostenere tutte le prove d'esame, sia teoriche che pratiche, e' di un anno a decorrere dalla data di effettuazione della prima prova. Trascorso tale termine, le prove gia' superate sono considerate nulle ed il candidato deve ripetere anche le prove d'esame gia' sostenute favorevolmente. 6. Quando i candidati siano cittadini stranieri e consentito l'uso della lingua francese o inglese.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 12
Art. 12 (Modalita' e spese per lo svolgimento delle prove pratiche) 1. Le prove pratiche di pilotaggio sono effettuate in volo o su allenatore di volo. 2. Per i tecnici di volo e per i tecnici di volo per i collaudi, la prova pratica puo' essere effettuata anche su altro dispositivo atto a simulare le varie situazioni operative normali e di emergenza. 3. Per gli addetti a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza, la prova pratica si effettua con l'ausilio di un aeromobile a terra o di idonei strumenti atti a simulare le varie situazioni operative normali e d'emergenza. 4. Tutte le spese per l'impiego dei mezzi necessari allo svolgimento della prove pratiche sono a carico dell'interessato.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 13
Art. 13 (Controllo straordinario di idoneita') 1. Il Ministero dei Trasporti puo' sottoporre a controlli straordinari in volo o sull'allenatore di volo il titolare di licenza o attestato che: a) abbia provocato un incidente aereo; b) sia stato giudicato non idoneo alla visita medica di controllo per un periodo di tempo superiore a sei mesi; c) abbia subito la sospensione della licenza o dell'attestato ai sensi del presente Regolamento. 2. Nel corso del controllo l'interessato dovra' dimostrare, secondo quanto disposto dai relativi programmi ministeriali, la persistenza della propria idoneita' a svolgere le funzioni relative alla licenza od all'attestato posseduti. 3. I controlli straordinari sono sempre effettuati da ispettori di volo ministeriali o da idonei funzionari ministeriali espressamente delegati. 4. Le spese per i controlli straordinari sono sempre a carico degli interessati.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 14
Art. 14 (Commissioni d'esame) 1. Agli accertamenti di idoneita' si provvede normalmente con una commissione composta da non meno di tre membri, dei quali almeno uno appartenente al personale del Ministero dei Trasporti con funzioni di presidente, e dal segretario. 2. Possono essere nominati membri di commissione anche il direttore della scuola o del centro, che ha provveduto ad addestrare i candidati, ovvero un suo delegato, nonche' esperti esterni all'amministrazione dello Stato. 3. La commissione e' nominata dal dirigente generale del Ministero dei Trasporti, competente in materia di licenze ed abilitazioni aeronautiche; possono essere nominate distinte commissioni per gli accertamenti teorici e per quelli pratici. 4. Puo' essere nominato un unico commissario per gli accertamenti teorici che avvengano con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz), per il conseguimento delle abilitazioni, le reintegrazioni e per le prove pratiche. 5. Gli esami per il conseguimento dei titoli aeronautici che abilitano all'esercizio di attivita' professionali si svolgono, di norma, in Roma. Gli esami per il conseguimento degli altri titoli aeronautici si svolgono, di norma, presso le scuole, i centri operativi o di addestramento. 6. L'esito delle prove deve risultare, per ogni candidato, da verbali redatti separatamente, per le prove teoriche e per quelle pratiche, su appositi moduli predisposti dal Ministero dei Trasporti. I verbali, a prove ultimate, devono essere trasmessi al competente servizio del Ministero dei Trasporti. 7. Gli elaborati delle prove teoriche devono essere conservati, a cura degli organi centrali o periferici, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'esito delle prove stesse. 8. L'esito delle prove teoriche viene pubblicato mediante affissione per un periodo di quindici giorni, di apposito avviso in albi o spazi situati nei locali sedi di esame. Dell'avvenuto superamento delle prove verra' data tempestiva comunicazione agli interessati a cura dell'Amministrazione.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 15
Art. 15 (Rilascio delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni) 1. L'attestato di allievo pilota e' rilasciato, di norma, dal direttore della Circoscrizione di Aeroporto ove ha sede la scuola di volo che ha impartito l'addestramento. Tutti gli altri titoli aeronautici sono rilasciati, rinnovati e reintegrati dal dirigente del Ministero dei Trasporti preposto all'Ufficio delle licenze ed abilitazioni aeronautiche. 2. Il rilascio, la rinnovazione e la reintegrazione di licenze ed attestati sono sottoposti al pagamento delle tasse previste dalle disposizioni di legge in vigore. 3. Non possono conseguire, mantenere in corso di validita', rinnovare o reintegrare licenze, attestati e le relative abilitazioni coloro che siano affetti da alcolismo o risultino farmaco o tossicodipendenti, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 4. Agli accertamenti necessari per l'applicazione di quanto disposto al comma 3 si provvede d'ufficio. 5. Per i cittadini stranieri gli accertamenti di cui al comma 4 sono sostituiti dal nulla osta del Ministero dell'Interno, salvo quanto stabilito al successivo art. 32 e nelle convenzioni internazionali.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 16
Art. 16 (Rinnovo delle licenze e degli attestati) 1. Il rinnovo delle licenze e dell'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza puo' essere chiesto nei centottanta giorni precedenti la relativa scadenza e nei centottanta giorni successivi. 2. Per ottenere il rinnovo occorre: a) una domanda; b) 3 fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) l'attivita' minima di volo o di lancio ovvero l'addestramento prescritto; d) il certificato d'idoneita' psicofisica; e) l'esibizione del libretto personale di volo, ove sia prescritto, o del libretto dei lanci. 3. Il rinnovo decorre, in ogni caso, dal giorno successivo a quello della precedente scadenza. 4. Qualora il titolare di licenza od attestato non abbia svolto l'attivita' minima prescritta o l'addestramento richiesto ovvero non sia stato sottoposto ai prescritti controlli periodici, si applicano le disposizioni in materia di reintegrazione di cui al successivo articolo 17.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 17
Art. 17 (Reintegrazione delle licenze e degli attestati) 1. Le licenze e l'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza che non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili ai sensi dell'articolo 16 possono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di scadenza. 2. Per la reintegrazione occorre: a) una domanda; b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) l'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione; d) il certificato di idoneita' psicofisica; e) l'esibizione del libretto di volo, ove prescritto, o del libretto dei lanci; f) superare un accertamento di idoneita' in conformita' ai programmi ministeriali. 3. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione e' rilasciato, a seconda dei casi, dal direttore di una scuola di volo o di paracadutismo ovvero di un centro operativo o d'addestramento; esso deve indicare l'addestramento effettuato in conformita' ai programmi ministeriali, relativo alla licenza od all'attestato di cui si richiede la reintegrazione. 4. L'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione non e' richiesto ai titolari di licenze professionali, non dipendenti da imprese di navigazione aerea, quando i medesimi abbiano svolto un'attivita' superiore alle 3.000 ore di volo. 5. Per il titolare di licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica l'estratto del libretto, di cui al precedente comma 2, lettera c), e' sostituito dalla dichiarazione, rilasciata dall'ente da cui il richiedente dipende, dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione di un tirocinio pratico con lo svolgimento delle mansioni relative alla licenza di cui chiede la reintegrazione. 6. Le licenze e gli attestati scaduti da piu' di cinque anni non possono essere reintegrati. In tale caso il rilascio di nuove licenze, attestati e abilitazioni e subordinato ad un accertamento teorico/pratico, da effettuarsi secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti. 7. La reintegrazione della licenza base e degli attestati decorre dalla data di effettuazione degli accertamenti di idoneita'.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 18
Art. 18 (Rinnovo delle abilitazioni) 1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale sono tacitamente rinnovate alla scadenza quando il titolare abbia svolto l'attivita' minima di volo o l'addestramento richiesti e sia stato sottoposto, ove prescritto, ai controlli in volo o all'allenatore di volo. 2. Qualora il titolare di una delle abilitazioni indicate al precedente comma 1, non abbia svolto l'attivita' minima di volo o l'addestramento sostitutivo, ovvero non siano stati effettuati i prescritti controlli d'addestramento, si applicano le norme sulla reintegrazione di cui al successivo articolo 19.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 19
Art. 19 (Reintegrazione delle abilitazioni) 1. Le abilitazioni soggette ad un limite temporale e non mantenute in corso di validita' ai sensi dell'articolo 18, comma 1, possono essere reintegrate entro cinque anni dalla data di scadenza prevista per ciascuna di esse. 2. Per la reintegrazione delle abilitazioni occorre: a) una domanda; b) un'estratto del libretto di attestazione dell'istruzione; c) superare un'accertamento d'idoneita' in conformita' ai programmi ministeriali. 3. La reintegrazione decorre dalla data di effettuazione dell'accertamento d'idoneita'. 4. Ove la reintegrazione non possa aver luogo ai sensi del precedente comma 1, si puo' procedere al rilascio di nuove abilitazioni. In tal caso e' prescritto un accertamento teorico-pratico di idoneita' dell'interessato, da effettuarsi secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 20
Art. 20 (Domande) 1. Chiunque intenda conseguire, rinnovare o reintegrare licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche deve presentare domanda, secondo schemi prestabiliti e con l'osservanza delle leggi sul bollo, al Ministero dei Trasporti. 2. La domanda per il conseguimento dell'attestato di allievo pilota deve essere indirizzata al direttore della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (D.C.A.) ove ha sede la scuola di pilotaggio che ha provveduto all'addestramento. 3. Le domande per il conseguimento di licenze ed attestati devono essere corredate dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata; c) atto di assenso di chi esercita la patria potesta', se trattasi di minore; d) estratto del libretto dell'attestazione d'istruzione con la dichiarazione, rilasciata da una scuola di pilotaggio, o da un centro operativo o d'addestramento, attestante che l'aspirante ha frequentato il corso d'istruzione previsto dai programmi ministeriali, ove richiesto, e che e' idoneo a sostenere gli esami; e) copia autenticata del titolo di studio, quando previsto dal presente Regolamento. 4. I titolari di una licenza o attestato possono fare riferimento a certificati e documenti di cui l'Amministrazione sia gia' in possesso, purche' non scaduti di validita'. 5. Le domande per conseguire un'abilitazione aeronautica devono essere, di norma, corredate solamente dalla documentazione di cui al comma 3, lettera d).
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 21
Art. 21 (Rilascio delle licenze e abilitazioni civili al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato) 1. Al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, con titoli aeronautici in corso di validita', che sia in possesso dei requisiti minimi prescritti ed il cui addestramento sia ritenuto dal Ministero dei Trasporti equivalente a quello prescritto, possono essere rilasciate le corrispondenti licenze e abilitazioni civili. 2. Per il rilascio si osservano le seguenti disposizioni: a) al pilota militare, di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato viene rilasciata la licenza di pilota commerciale di velivolo o di elicottero o altra licenza inferiore per la quale sussista una equivalenza, con le relative abilitazioni al pilotaggio di aeromobili, a condizione che il medesimo superi un esame integrativo di diritto aeronautico, circolazione aerea e radiotelefonia. Il Ministero dei Trasporti e autorizzato ad esonerare i predetti piloti dall'esame integrativo di diritto aeronautico e circolazione aerea, quando risulti che l'istruzione impartita in tali materie sia conforme a quella prescritta nei programmi ministeriali per il rilascio delle corrispondenti licenze civili; b) al navigatore militare viene rilasciata la licenza di navigatore senza sostenere alcun esame integrativo; c) ai titolari di "brevetto di paracadutista", di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione ad effettuare aviolanci ad "apertura comandata" o di "brevetto di paracadutista con l'abilitazione alle funzioni di aiuto istruttore per lanci ad "apertura comandata", o "direttore di lancio ad apertura comandata", viene rilasciata la licenza di paracadutista senza sostenere alcun esame. d) al titolare di "brevetto di paracadutista con la qualifica di istruttore di paracadutismo per lanci ad apertura comandata" o della "licenza di paracadutista di prima classe", viene rilasciata l'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di paracadutismo. 3. L'addestramento e l'attivita' di volo effettuati nei reparti o nuclei di appartenenza sono validi ai fini dell'ammissione agli accertamenti di idoneita' per conseguire licenze, attestati e abilitazioni quando siano riconosciuti equivalenti dal Ministero dei Trasporti a quelli prescritti per i corrispondenti titoli civili. 4. Ai fini del rilascio della licenza civile di paracadutista e dell'abilitazione a svolgere funzioni di istruttore di paracadutismo, vengono riconosciuti validi il brevetto o l'attestato conseguito dal personale civile sotto il controllo dell'autorita' militare e rilasciati dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) per specifici interessi militari.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 22
Art. 22 (Validita', rinnovo e reintegrazione delle licenze civili del personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato) 1. Le disposizioni sulla validita', il rinnovo, la reintegrazione si applicano anche al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, in possesso degli attestati, delle licenze e abilitazioni civili. 2. L'attivita' di volo, di lancio, l'addestramento ed i controlli di addestramento svolti nei reparti o nuclei di appartenenza, equivalenti a quelli prescritti per le corrispondenti licenze e abilitazioni civili, sono validi per mantenere in corso di validita', rinnovare e reintegrare le licenze e gli attestati aeronautici. 3. Le modalita' per il riconoscimento e la certificazione delle predette attivita' sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, sentiti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Difesa e dell'Agricoltura.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 23
Art. 23 (Validita' di licenze conseguite all'estero) 1. Le licenze e le relative abilitazioni, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.), possono essere rese valide, con autorizzazione provvisoria, per svolgere attivita' non professionale di volo su aeromobili immatricolati in Italia, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei Trasporti. 2. I titoli suindicati possono altresi' essere resi validi per svolgere attivita' professionale di volo, nei casi previsti da apposito decreto del Ministro dei Trasporti ovvero dalle convenzioni internazionali. 3. La durata degli atti di convalida delle licenze straniere non puo', in ogni caso, superare il periodo di validita' dei titoli stranieri che si riconoscono. 4. Ai cittadini italiani residenti in territorio nazionale la convalida delle licenze straniere viene accordata per il periodo di tempo necessario per il conseguimento del corrispondente titolo italiano e non puo' comunque superare il periodo di un anno; tale limitazione non si applica ai cittadini italiani che dimostrino di aver fissato stabilmente la loro residenza all'estero. 5. La convalida non puo' essere accordata qualora sussista un precedente giudizio di non idoneita' psicofisica al pilotaggio da parte dei competenti organi sanitari italiani. In tal caso, la richiesta puo' essere accolta solamente qualora venga emesso un nuovo giudizio di idoneita' dai suddetti organi sanitari. 6. I piloti stranieri, cittadini di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea (CEE), possono pilotare, svolgendo attivita' non professionali, aeromobili immatricolati in Italia purche' siano in possesso di licenze, equivalenti a quelle italiane, con le relative abilitazioni, in corso di validita', rilasciate o rese valide dallo Stato di cui sono cittadini. 7. I titolari di licenze di paracadutismo straniere possono svolgere attivita' di lancio da aeromobili in Italia, purche' le licenze e le abilitazioni siano in corso di validita' e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.)
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 24
Art. 24 (Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero) 1. Le licenze e le abilitazioni aeronautiche rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e quelle relative al paracadutismo, riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.), possono essere sostituite con i corrispondenti titoli italiani, purche' i requisiti in base ai quali i titoli stranieri sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli prescritti dal presente Regolamento. 2. Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le prove prescritte dai programmi ministeriali, salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali. 3. Le prove teoriche hanno luogo, di norma, con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz). 4. Le modalita' del rilascio sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti. 5. I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle relative abilitazioni italiane, non possono svolgere, in Italia, attivita' professionale se non previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti, fatte salve, in ogni caso, le convenzioni internazionali.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 25
Art. 25 (Duplicati) 1. Il Ministero dei Trasporti rilascia, su richiesta motivata dell'interessato, duplicati delle licenze e degli attestati; l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, anche della dichiarazione dell'avvenuta denuncia, rilasciata dalla autorita' di polizia. 2. I duplicati ed i nuovi libretti di attestazione dell'istruzione e dei lanci sono rilasciati dalle scuole di pilotaggio, dai centri operativi o d'addestramento e dalle scuole di paracadutismo. 3. Il Ministero dei Trasporti provvede inoltre a rilasciare, a domanda, i nuovi libretti personali di volo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 26
Art. 26 (Esibizione dei documenti aeronautici) I funzionari del Ministero dei Trasporti preposti al controllo, nonche' i funzionari del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per quanto di loro competenza, possono chiedere in visione ai titolari, per controlli periodici o saltuari, licenze, attestati e libretti. L'attestato e le licenze devono essere esibiti in occasione delle visite mediche ai competenti organi sanitari.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 27
Art. 27 (Visite mediche) 1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica, o la persistenza di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli Uffici di Sanita' Marittima ed Aerea del Ministero della Sanita' - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - ((. . .)) o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa. 2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneita' psicofisica. 3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purche' questi vi acconsenta. 4. Gli esami medici devono essere condotti in conformita' ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanita', sentito il Ministro della Difesa.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 28
Art. 28 (Richiesta di visite mediche) 1. La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneita' psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di pilotaggio ovvero dell'interessato. 2. Ai fini della validita' delle licenze e degli attestati aeronautici l'interessato deve richiedere la visita medica periodica secondo le scadenze e le modalita' previste ai successivi articoli 31 e 35. 3. La visita medica straordinaria puo' essere disposta dal Ministero dei Trasporti o da quello della Sanita', salvo il caso di cui al successivo articolo 32, comma 2.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 29
Art. 29 (Classi di visite mediche) 1. Le visite mediche sono di prima, di seconda e terza classe. 2. La visita medica di prima classe e' richiesta per tutte le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' professionali di volo o di paracadutismo. 3. La visita medica di seconda classe e' richiesta per tutti gli attestati e per le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' non professionali di volo o di paracadutismo. 4. La visita medica di terza classe e' richiesta per le licenze che autorizzano l'esercizio di attivita' connesse con i servizi a terra.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 30
Art. 30 (Giudizio medico) 1. Il giudizio medico puo' essere di idoneita', ovvero di non idoneita'. 2. In caso di non idoneita' temporanea l'interessato puo' sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario qualora l'infermita' o la lesione causa dell'inabilita' abbia avuto un esito tale da far ritenere al medico curante che l'interessato sia in grado di esercitare le attivita' consentite dall'attestato o dalla licenza.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 31
Art. 31 (Visite mediche periodiche) 1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare la persistenza dell'idoneita' psicofisica, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sottoindicati: a) 24 mesi per 1) l'allievo pilota; 2) il pilota privato di velivolo; 3) il pilota privato di elicottero; 4) il pilota di autogiro; 5) il pilota di aliante; 6) il pilota di pallone libero; 7) il pilota di dirigibile; 8) l'addetto a svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza; 9) il paracadutista. Tale periodo e ridotto a 12 mesi quando il titolare della licenza o dell'attestato abbia superato il quarantesimo anno di eta'. b) 12 mesi per 1) il pilota commerciale limitato di velivolo; 2) il pilota commerciale di velivolo; 3) il pilota commerciale di elicottero; 4) il pilota di linea di velivolo; 5) il pilota di linea di elicottero; 6) il navigatore; 7) il tecnico di volo; 8) il tecnico di volo per i collaudi di produzione; 9) il tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione; 10) i titolari di licenze comunque autorizzati a svolgere attivita' professionali (istruttore di volo su aliante, pallone, dirigibile). Tale periodo e' ridotto a 6 mesi quando il titolare della licenza abbia superato il quarantesimo anno di eta'. La visita medica di accertamento periodico viene effettuata dietro presentazione della licenza o dell'attestato. 3. I titolari di licenza od attestato, in occasione di ogni visita periodica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attivita' consentite.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 32
Art. 32 (Visite mediche straordinarie) 1. Il Ministero dei Trasporti ed il Ministero della Sanita', ogni qualvolta vengano a conoscenza di una malattia o di una lesione inabilitante, anche temporanea, che abbia colpito il titolare di una licenza o di un attestato, ovvero quando vi sia divergenza sul giudizio di idoneita' psicofisica, possono disporre con provvedimento motivato che l'interessato venga sottoposto a visita medica straordinaria di controllo. 2. La societa', l'ente ovvero il privato, deve inviare a visita medica straordinaria i titolari di licenza o di attestato che, a seguito di malattia o lesione, non abbiano potuto svolgere l'attivita' professionale per un periodo superiore a 20 giorni, nonche' i predetti titolari che si ritiene siano affetti da alcolismo o siano farmaco o tossicodipendenti. Nei casi suindicati la visita straordinaria puo' essere disposta anche da parte degli Uffici di Sanita' Marittima ed Aerea - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - del Ministero della Sanita'. 3. Nei casi di guarigione da malattia, lesione, o pregresso intervento chirurgico, gli interessati devono presentare ai competenti organi sanitari la documentazione sanitaria relativa all'affezione sofferta. ((4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell'[articolo 200, comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art200-com1-letl).)) 5. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica straordinaria non puo' esercitare le attivita' consentite dalla licenza, dall'attestato e dalle relative abilitazioni e non puo' riprendere le attivita' stesse se non a seguito dell'esito favorevole della visita medica straordinaria di controllo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 33
Art. 33 (Spese relative alle visite mediche) 1. Le spese relative alle visite di accertamento d'idoneita' psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando, fermo restando quanto disposto dal [DPR 31 luglio 1980 n. 620](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-31;620) sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. 2. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono stabilite con decreto del Ministro della Sanita', sentito il Ministro della Difesa, salvo per quelle erogate dall'istituto Medico Legale, che vengono fissate con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro della Sanita'.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 34
Art. 34 (Certificazione delle visite mediche) 1. I competenti organi sanitari, che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneita' psicofisica, rilasciano all'interessato un certificato di idoneita' ovvero di non idoneita' da allegare alla licenza o all'attestato, conforme al modello stabilito dal Ministero dei Trasporti d'intesa con quello della Sanita'. 2. L'esito delle visite mediche di accertamento iniziale, di appello e straordinarie, come pure l'esito delle visite mediche in cui siano apposte una o piu' limitazioni, di quelle periodiche che accertino la non idoneita', viene comunicato a cura dei predetti organi sanitari al Ministero dei Trasporti, entro sette giorni dalla loro effettuazione. 3. L'esito della visita medica, che accerti la non idoneita' permanente al volo di un iscritto al fondo di previdenza del personale di volo, e comunicato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di quindici giorni dalla data della decisione.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 35
Art. 35 (Validita' dei certificati di idoneita' psicofisica iniziale e periodica) 1. I certificati di idoneita' psicofisica hanno, di norma, una validita' corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche di cui al precedente articolo 31, comma 1, salvo che gli organi sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati, di ridurre tale periodo. 2. Il titolare di licenze o attestati aeronautici puo' sottoporsi a nuova visita medica periodica nei trenta giorni che precedono la scadenza del certificato di idoneita' psicofisica. La validita' della visita medica decorre, in tal caso, dal giorno successivo alla scadenza della precedente visita. 3. Qualora la visita periodica sia stata effettuata senza l'osservanza dei termini indicati nel precedente comma 2, la validita' decorre dal giorno della sua effettuazione. 4. Il certificato di idoneita' psicofisica deve essere allegato alla licenza o all'attestato, salvo quanto disposto al successivo articolo 36, comma 2, per le visite effettuate all'estero; in mancanza di tale certificato, la licenza o l'attestato non sono validi.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 36
Art. 36 (Visiste mediche effettuate all'estero) 1. Quando il titolare di una licenza o attestato si trovi all'estero, alla data in cui deve sottoporsi a visita medica periodica, e considerato valido l'accertamento di idoneita' psicofisica effettuato presso gli organi sanitari riconosciuti dalle competenti autorita' aeronautiche di uno dei paesi aderenti all'Organizzazione dell'Aviazione Civile. Internazionale (OACI), purche' non sussista un precedente giudizio di non idoneita' emesso dagli organi sanitari italiani. 2. L'esito della visita medica viene fatto annotare, dagli organi sanitari esteri, nella parte della licenza o dell'attestato destinata a tale scopo, mentre l'originale del certificato di idoneita' psicofisica e inviato a cura dell'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei Trasporti. 3. Non possono essere effettuate all'estero piu' di due visite mediche consecutive. Il periodo di validita' delle stesse non puo' eccedere i 24 mesi per i titolari di licenze che non consentano attivita' professionali ed i 12 mesi per i titolari di licenze o attestati che abilitino all'esercizio di attivita' professionali.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 37
Art. 37 (Clausola di flessibilita' per le deficienze psicofisiche) 1. Il Ministero dei Trasporti non puo' rilasciare, rinnovare o reintegrare licenze o attestati se l'interessato non risulti in possesso dei requisiti psicofisici richiesti. 2. Le licenze o gli attestati possono essere tuttavia rilasciati, rinnovati o reintegrati se: a) la deficienza rispetto ad un determinato requisito, sia questo espresso o meno in termini numerici, non sia tale che l'esercizio delle attivita' consentite dalla licenza o dall'attestato possa compromettere la sicurezza del volo. A tale fine gli organi sanitari possono tener conto di ogni abilita', capacita' ed esperienza di rilievo posseduta dall'interessato, anche richiedendo che il medesimo venga sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del Ministero dei Trasporti; b) vengano apposte una o piu' limitazioni alla licenza o attestato, qualora il sicuro esercizio delle attribuzioni della licenza o attestato dipenda dal rispetto di tali limitazioni. 3. Quando i competenti organi sanitari dichiarino l'idoneita', in presenza di deficienza di un determinato requisito psicofisico, devono farne menzione nel certificato relativo alla visita medica ed indicare i limiti da apporre alle licenze o agli attestati. Una copia del suddetto certificato deve essere inviato dagli stessi organi sanitari al Ministero dei Trasporti.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 38
Art. 38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica) 1. Avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica permanente e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro dei Trasporti ed il Ministro della Difesa. 2. La Commissione medica di appello e' composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica Militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della Sanita'. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della Sanita'. 3. Il Ministero della Sanita' dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla Commissione medica di appello. 4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. 5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa Commissione puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e puo' richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del Ministero dei Trasporti. 6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello e' quello indicato dall'[articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art26).
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 39
Art. 39 (Computo del tempo di volo) 1. Il tempo di volo, che e' espresso in ore e minuti, viene computato nel modo seguente: a) velivoli, alianti, aerostati: dal momento in cui l'aeromobile comincia a muoversi, con i propri mezzi, per decollare fino al momento in cui s'arresta alla fine del volo (block to block); b) elicotteri ed autogiri: dal momento dell'inizio della rotazione del rotore, o dei rotori, fino al momento del loro arresto. 2. Nel computo dell'attivita' d'istruzione, richiesta per il conseguimento di attestati e licenze non professionali, il tempo di volo viene misurato a partire dal momento in cui l'aeromobile decolla fino al momento in cui atterra (stick to stick), piu' una quantita' fissa di cinque minuti convenzionali da aggiungere al tempo di atterraggio. 3. Qualora l'attivita' di volo comprenda contatti con la superficie (touch and go), oppure atterraggi e decolli in sequenza, il tempo di volo non si considera interrotto purche' l'interruzione non si protragga per piu' di cinque minuti.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 40
Art. 40 (Attribuzione del tempo di volo) 1. Il tempo di volo e' attribuito per la categoria d'aeromobile nella quale e stato svolto, nel modo seguente: a) per intero, se effettuato: 1) come pilota responsabile; 2) come pilota istruttore; 3) come ispettore di volo, in relazione alle specifiche mansioni svolte; 4) come pilota incaricato di attivita' d'istruzione; 5) come pilota controllore d'addestramento; 6) come copilota di aeromobile per la cui condotta sia richiesto dal certificato di navigabilita' o da disposizioni ministeriali, la presenza di un copilota, purche' l'interessato sia, in ogni caso, in possesso dell'abilitazione al pilotaggio del tipo d'aeromobile impiegato; 7) come allievo pilota o pilota allievo in addestramento a doppio comando o sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attivita' d'istruzione; 8) come tecnico di volo, tecnico di collaudo in volo, allievo o titolare; 9) come navigatore. L'attivita' di cui al punto 6) puo' essere attribuita solamente per meta' ai fini del conseguimento di una licenza di livello superiore. b) per meta', se effettuato; 1) con mansioni di pilota di supporto, nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali, a condizione che l'interessato sia in possesso dell'abilitazione al pilotaggio dell'aeromobile impiegato; c) per un terzo, e non oltre 200 ore annue, se effettuate: 1) da piloti membri d'equipaggio, abilitati al tipo di velivolo, che occupino a bordo posizioni diverse da quelle di pilota responsabile o copilota, nei soli casi previsti dai programmi ministeriali. 2. L'attivita' di volo svolta su motoalianti puo' essere attribuita alla categoria velivolo o aliante; quella effettuata su autogiro non puo' essere attribuita alla categoria elicotteri.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 41
Art. 41 (Attivita' di volo svolta all'estero) L'attivita' di volo svolta all'estero e' riconosciuta con i medesimi criteri stabiliti dal presente Regolamento per quella svolta in Italia. 2. L'attivita' aeroscolastica e l'addestramento effettuati all'estero possono essere resi validi, in quanto ritenuti conformi ai programmi ministeriali, ai fini del conseguimento di licenze e abilitazioni previste dal presente Regolamento. 3. Le firme sugli atti e documenti rilasciati all'estero, attestanti le attivita' di cui al precedente comma 2, sono legalizzate, ove prescritto, dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.((La legalizzazione non e' richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunita' economica europea.))
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 42
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