DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1988, n. 566
Entrata in vigore del decreto: 4/2/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della costituzione;
Visto l'art. 731 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;
Visto l'allegato 1 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 21
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: Il testo dell'art. 3 della legge n. 213/1983 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) e' il seguente: "Art. 3. - All'art. 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561". - Il D.P.R. n. 461/1985, concernente "Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985. - Il D.Lgs. n. 616/1948 concernente "Approvazione della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948. - La legge n. 561/1956, concernente "Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1956.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche-art. 1
REGOLAMENTO IN MATERIA DI LICENZE, ATTESTATI E ABILITAZIONI AERONAUTICHE Art. 1 (Definizioni) a) PILOTARE: governare un aeromobile durante il tempo di volo. b) MEMBRO DI EQUIPAGGIO: titolare di una licenza o di un attestato aeronautico, incaricato di funzioni essenziali alla condotta di un aeromobile, o di altre mansioni a bordo, durante il tempo di volo. c) MEMBRO DI EQUIPAGGIO - ALLIEVO: allievo, o titolare di licenza o attestato aeronautico, in addestramento per il conseguimento di licenze, abilitazioni, o attestati aeronautici. d) PILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili. e) ALLIEVO: persona in addestramento per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico con le relative abilitazioni. f) PILOTA ALLIEVO: pilota titolare di almeno una licenza aeronautica, in addestramento per il conseguimento di altra licenza o abilitazione aeronautica. g) COPILOTA: titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra. PILOTA RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilita' della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore. i) COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile. l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali. m) TECNICO DI VOLO: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico. n) TECNICO DI VOLO PER I COLLAUDI: titolare di licenza aeronautica professionale, addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico. o) NAVIGATORE: titolare di licenza aeronautica professionale e delle relative abilitazioni, addetto a specifiche mansioni nel pilotaggio di aeromobili in servizio di trasporto pubblico. p) ASSISTENTE DI VOLO: titolare di specifica abilitazione professionale, incaricato di svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico. q) INCARICATO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE: titolare di licenza aeronautica professionale, operante di norma nell'ambito di un centro operativo o d'addestramento, autorizzato ad impartire istruzione di volo nei casi previsti dai programmi ministeriali. r) CONTROLLORE D'ADDESTRAMENTO: titolare di licenza professionale, operante nell'ambito di una scuola di pilotaggio, centro operativo o di addestramento, autorizzato a svolgere funzioni di controllo periodico d'addestramento e controllo in linea. s) ISTRUTTORE: titolare di specifica abilitazione, autorizzato ad impartire istruzione di volo o di paracadutismo presso le scuole di pilotaggio o di paracadutismo, i centri operativi o d'addestramento. t) COLLAUDATORE: pilota professionista, in possesso di specifica abilitazione che autorizza a svolgere particolari mansioni a bordo di aeromobili non in servizio di trasporto pubblico. u) ISPETTORE DI VOLO: pilota professionista che svolge funzioni di controllo di volo, ad esso direttamente attribuite da leggi o regolamenti. v) SCUOLA DI PILOTAGGIO O DI PARACADUTISMO: scuola autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, per il conseguimento di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche. z) CENTRO OPERATIVO O D'ADDESTRAMENTO: idonea organizzazione autorizzata ad impartire istruzione teorico-pratica, nei casi stabiliti dai programmi ministeriali. aa) CATEGORIA DI AEROMOBILE: classificazione di aeromobili, secondo caratteristiche basiche fondamentali, quali: velivolo, elicottero, aliante, pallone libero, dirigibile; bb) CLASSE DI AEROMOBILE: raggruppamento di aeromobili, all'interno della categoria, aventi comuni caratteristiche di costruzione o di manovra; cc) TIPO DI AEROMOBILE: l'insieme di aeromobili costruiti sullo stesso progetto fondamentale, ancorche' modificato, purche' le modifiche non comportino un cambiamento delle caratteristiche di volo e della tecnica di pilotaggio. dd) ALLENATORE DI VOLO: uno dei seguenti tipi di dispositivi approvati dal Ministero dei Trasporti nel quale vengono simulate, a terra, condizioni di volo: 1) simulatore di volo: - riproduce fedelmente la cabina di pilotaggio di un determinato tipo d'aeromobile cosi' da simulare, in modo realistico, le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, i dispositivi di controllo degli impianti, l'ambiente in cui operano i membri d'equipaggio, le prestazioni e le caratteristiche di volo dello specifico tipo d'aeromobile; 2) allenatore per le procedure di volo: - riproduce in modo realistico l'ambiente di una cabina di pilotaggio, nel quale vengono simulate le indicazioni degli strumenti, dispositivi di controllo degli impianti meccanici, elettrici, elettronici, etc., le prestazioni e le caratteristiche di volo di una particolare classe di aeromobili; 3) allenatore per il volo basico strumentale: - e' munito di specifici strumenti con i quali viene simulato l'ambiente di una cabina di pilotaggio di un aeromobile, atto a volare in condizioni di volo strumentale. ee) NOTTE: le ore comprese tra la fine del crepuscolo civile serale e l'inizio del crepuscolo civile mattutino, ovvero ogni altro periodo compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, definito quale periodo notturno con decreto del Ministro dei Trasporti. ff) VMC - (Visual Meteorological Conditions): Condizioni meteorologiche, espresse con il riferimento alla visibilita', distanza ed altezza delle nubi, che sono uguali o superiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista. gg) IMC - (Instrument Meteorological Conditions): Condizioni meteorologiche, espresse con riferimento alla visibilita', distanza ed altezza delle nubi, che sono inferiori a quelle stabilite dalle regole del volo a vista. hh) VFR - (Visual Flight Rules): Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con riferimenti esterni, in condizioni meteorologiche VMC. ii) IFR - (Instrument Flight Rules): Il complesso delle regole che disciplinano la condotta del volo con il solo riferimento agli strumenti, in condizioni meteorologiche IMC o VMC. ll) PIC - (Pilot in Command): Pilota responsabile della condotta dell'aeromobile. mm) PICUS - (Pilot in Command under Supervision): Pilota in addestramento, che svolge la funzione di pilota responsabile sotto la sorveglianza del pilota incaricato dell'attivita' d'istruzione. nn) TEMPO DI VOLO: attivita' di volo valutata per il conseguimento, la validita', il rinnovo e la reintegrazione di licenze, attestati ed abilitazioni. Il tempo di volo puo' comprendere: 1) volo da pilota responsabile: - tempo di volo durante il quale il pilota ha la responsabilita' della condotta e della sicurezza dell'aeromobile; 2) volo da copilota: - tempo di volo effettuato da copilota per la condotta di un aeromobile per il quale sia richiesto, dal certificato di navigabilita' o da disposizioni ministeriali, un equipaggio minimo di almeno due piloti; 3) volo di istruzione: - tempo di volo durante il quale un pilota istruttore o altro pilota espressamente autorizzato impartisce istruzione in volo, qualificata come tale dai programmi ministeriali, a bordo di un aeromobile, ovvero tempo di volo durante il quale un allievo pilota o un pilota allievo riceve la medesima istruzione; 4) volo da solo pilota: - tempo di volo durante il quale un allievo e' il solo occupante di un aeromobile; 5) volo da ispettore di volo: - tempo di volo durante il quale un ispettore di volo ministeriale espleta attivita' di volo per il controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta e del rispetto delle norme tecnico operative, nonche' per il conseguimento, la rinnovazione, la reintegrazione o il mantenimento di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche; 6) volo del personale navigante non pilota: - tempo di volo durante il quale l'allievo in addestramento o il titolare di una licenza o attestato esercita attivita' di volo diversa da quella di pilotaggio; 7) volo a vista: - tempo di volo durante il quale il pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo a vista (VFR); 8) volo strumentale: - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile con il solo ausilio degli strumenti e senza alcun riferimento visivo esterno; 9) volo IFR: - tempo di volo durante il quale un pilota conduce un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (IFR); 10) volo su aliante: - tempo di volo su aliante rimorchiato o non, dal momento in cui l'aliante comincia a muoversi per il decollo fino al momento in cui si arresta al termine del volo; 11) volo su aliante rimorchiato: - tempo di volo su aliante rimorchiato da un velivolo, dal momento in cui questo comincia a muoversi per il decollo fino al momento dello sgancio del meccanismo di rimorchio. oo) ALLENAMENTO STRUMENTALE A TERRA: tempo durante il quale un pilota effettua su allenatore di volo esercitazioni pratiche di volo strumentale simulato a terra; pp) LICENZE ED ATTESTATI PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attivita' autorizzate ricevendo compensi di qualsiasi natura. L'esercizio di tali funzioni e' definito attivita' professionale. qq) LICENZE ED ATTESTATI NON PROFESSIONALI: titoli aeronautici che consentono l'esercizio delle attivita' autorizzate senza ricevere compensi di qualsiasi natura. L'esercizio di tali funzioni e' definito attivita' non professionale.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 2
Art. 2 (Licenze e Attestati) 1. Le attivita' di volo e quelle connesse direttamente al volo sono subordinate al possesso delle seguenti licenze: a) per l'esercizio dell'attivita' di pilota: 1) Licenza di pilota privato di velivolo; 2) Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; 3) Licenza di pilota commerciale di velivolo; 4) Licenza di pilota di linea di velivolo; 5) Licenza di pilota privato di elicottero; 6) Licenza di pilota commerciale di elicottero; 7) Licenza di pilota di linea di elicottero; 8) Licenza di pilota di autogiro; 9) Licenza di pilota di aliante; 10) Licenza di pilota di pallone libero; 11) Licenza di pilota di dirigibile. b) per l'esercizio di attivita' diverse da quelle di pilota: 1) Licenza di navigatore; 2) Licenza di tecnico di volo; 3) Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione; 4) Licenza di tenico di volo per i collaudi di sperimentazione; c) per l'esercizio dell'attivita' di paracadutista: 1) Licenza di paracadutista; d) per l'esercizio di attivita' inerenti ai servizi a terra: 1) Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. 2. E' richiesto un apposito attestato per: a) effettuare voli da solo pilota in qualita' di allievo pilota; b) svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili. 3. Qualora vengano richieste licenze, relative all'esercizio dell'attivita' di pilota, per piu' di una categoria di aeromobili, si possono rilasciare distinte licenze o una sola licenza. Nella singola licenza sono indicate le abilitazioni conseguite per le varie categorie di aeromobili, quali risultano dal successivo articolo 4, comma 2. 4. Non e' consentito includere in una licenza, rilasciata specificatamente per una singola categoria, altre categorie di aeromobili con l'indicazione delle relative attivita' autorizzate. 5. Le attivita' consentite dalla licenza di pilota di autogiro sono fissate con decreto del Ministro dei Trasporti:
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 3
Art. 3. (Abilitazioni) 1. L'abilitazione indica speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata dalla licenza. 2. L'abilitazione puo' essere soggetta a scadenze periodiche; per l'esercizio dell'attivita' autorizzata puo' essere prescritta un'attivita' minima di volo, uno specifico addestramento ed un controllo in volo o all'allenatore di volo.
Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 4
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