LEGGE 2 gennaio 1989, n. 11

Type Legge
Publication 1989-01-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/1/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Firenze il 12 marzo 1986.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del trattato medesimo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Trattato - art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD La Repubblica Italiana e il regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; desiderando concludere un nuovo trattato per la reciproca estradizione delle persone imputate o condannate per reati, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti si impegnano ad estradarsi reciprocamente, nei casi ed alle condizioni specificate nel presente Trattato, qualunque persona che, essendo accusata o condannata per uno dei reati di cui all'art. 2, commesso nell'ambito della giurisdizione di una Parte, si trovi nel territorio dell'altra Parte.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2 1) L'estradizione sara' accordata per ogni reato che rientri in una delle seguenti descrizioni di reati, nella misura in cui, in base alle leggi di entrambe le Parti Contraenti, esso sia punibile con la carcerazione od altra forma di detenzione di un anno o superiore: i) Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale o colposo. ii) Istigazione o aiuto al suicidio. iii) Lesioni volontarie. iv) Violenza carnale. v) Atti di libidine violenti. vi) Corruzione di minorenne. vii) Incitamento, istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione. viii) Aborto illegale. ix) Sequestro di persona, in tutte le sue forme; ratto; arresto illegale. x) Sottrazione o abbandono di persone minori; maltrattamenti di minori. xi) Reati previsti dalle leggi relative agli stupefacenti. xii) Truffa; furto semplice e furto aggravato; rapina, estorsione, ricettazione. xiii) Bancarotta semplice e fraudolenta. xiv) Dichiarazioni false da parte di direttori di societa' o di altre persone esercitanti funzioni presso organi di societa' o nel loro interesse. xv) Reati relativi alla fabbricazione, contraffazione o alterazione di monete, banconote e carte di pubblico credito e ogni altro reato relativo alla falsita' in documenti o scritture private. xvi) Corruzione, concussione. xvii) Falsa testimonianza e subornazione di testimoni. xviii) Incendio doloso. xix) Danneggiamento. xx) Disastro ferroviario e pericolo di disastro ferroviario. xxi) Reati previsti dalle leggi relative alle armi da fuoco. xxii) Reati previsti dalle leggi relative agli esplosivi. xxiii) Affondamento o distruzione di nave in mare; violenze a bordo di nave in alto mare a scopo di omicidio o di gravi lesioni personali, ammutinamento da parte di due o piu' persone in alto mare. xxiv) Pirateria marittima o aerea, secondo le norme del diritto internazionale. xxv) Traffico di schiavi. xxvi) Genocidio o concorso in genocidio o pubblica e diretta istigazione al genocidio. xxvii) Cattura o controllo illecito di aeromobile. xxviii) Favoreggiamento personale nel caso in cui il colpevole aiuti a sottrarsi alle ricerche delle autorita' o all'arresto una persona imputata o indiziata di un reato per il quale possa essere concessa l'estradizione in base al presente Trattato e possa essere irrogata una pena detentiva di almeno cinque anni, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti. xxix) Tentativo di commettere qualunque reato estradabile secondo il presente Trattato o concorso nel medesimo. 2) L'estradizione sara' altresi' concessa per qualunque altro reato che, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti: a) sia punibile con la carcerazione o con altra forma di detenzione di un anno o superiore; b) sia un reato per il quale l'estradizione puo' essere concessa. 3) L'estradizione sara' inoltre concessa per qualunque altro reato che, in base ad una convenzione internazionale di cui sia il Regno Unito che la Repubblica Italiana sono parti, le Parti Contraenti si siano impegnate ad includere come un reato estradabile in ogni trattato di estradizione da concludersi tra loro. 4) Qualora l'estradizione sia richiesta allo scopo di eseguire una condanna, il periodo di carcerazione o detenzione che rimane da scontare dovra' essere di almeno quattro mesi. 5) L'estradizione non sara' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano altrimenti contemplati dal diritto penale comune.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3 Se il reato per il quale e' richiesta l'estradizione in base al presente trattato e' punibile, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena di morte, tale pena non sara' irrogata, o, se irrogata, non sara' eseguita.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4 1) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2) Se l'estradizione non e' concessa in applicazione del paragrafo 1) del presente Articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, sottoporra' il caso, secondo la propria legge nazionale, alle Autorita' competenti, al fine dell'instaurazione di un procedimento penale.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5 1) L'estradizione non sara' accordata se la persona richiesta, al momento della domanda, e' gia' stata od e' perseguita nel territorio della Parte richiesta per il reato per il quale l'estradizione e domandata. 2) Se nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento o se la stessa stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un qualsiasi altro reato, la sua estradizione sara' differita sino alla conclusione del processo ed all'avvenuta espiazione della pena inflittale.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6 L'estradizione non sara' accordata qualora, in base alla legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, la azione penale nei confronti della persona richiesta, per il reato per il quale l'estradizione e' domandata, non possa essere iniziata o proseguita per effetto della prescrizione o se la pena sia prescritta.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7 Una persona non sara' estradata: a) se il reato per il quale l'estradizione e domandata e considerato dalla Parte richiesta come un reato di carattere politico; o b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e stata in realta' avanzata allo scopo di giudicarla o punirla per un reato di carattere politico o comunque per ragioni di razza, religione, nazionalita' od opinioni politiche; o c) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la persona stessa potrebbe, se estradata, subire pregiudizio all'atto del suo processo per il reato per il quale l'estradizione e stata domandata, o essere punita o detenuta, o vedere limitata la sua liberta' personale, per ragioni di razza, religione, nazionalita' o opinioni politiche.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8 1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la domanda di estradizione deve essere inoltrata per via diplomatica. 2) La domanda di estradizione deve essere accompagnata da: a) una descrizione quanto piu' precisa possibile della persona richiesta e da ogni altra informazione utile a stabilirne l'identita' e la nazionalita'; b) una descrizione particolareggiata del reato per cui l'estradizione e richiesta; c) il testo delle disposizioni di legge, quando esistano, che prevedono tale reato, nonche' la menzione della pena che puo' essere inflitta e dei limiti di tempo entro i quali puo' essere esercitata l'azione penale o eseguita la pena; d) una dichiarazione che attesti che, nell'ordinamento giuridico della Parte richiedente, il reato rientri tra quelli per i quali l'estradizione puo' essere concessa. 3) Se la domanda riguarda un imputato, essa sara' anche accompagnata da un mandato od ordine di cattura spiccato da un magistrato o altra autorita' competente nel territorio della Parte richiedente e da documenti dai quali risultino indizi tali che, in base alla legge della parte richiesta, giustificherebbero il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul territorio della Parte stessa. 4) Se la domanda si riferisce ad una persona gia' condannata, essa sara' anche accompagnata: a) da estratto autentico della sentenza di condanna; b) dall'attestazione della irrevocabilita' della sentenza medesima, e da una dichiarazione concernente la durata del pena ancora da espiare.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9 1. In caso d'urgenza la persona richiesta puo', conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorita' della Parte richiedente. La richiesta di arresto provvisorio dovra' indicare l'intenzione di domandare l'estradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso, o la persona richiesta fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta. 2. La richiesta di arresto provvisorio potra' essere inoltrata per via diplomatica o attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. L'arresto provvisorio della persona richiesta avra' termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata nel frattempo ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sara' ricevuta in seguito.

Trattato - art. 10

ARTICOLO 10 Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione probatoria fornita o le informazioni ricevute non siano sufficienti per prendere una decisione in merito alla domanda, ulteriori prove o informazioni dovranno essere fornite entro il termine che tale Parte fissera'.

Trattato - art. 11

ARTICOLO 11 Le autorita' della Parte richiesta ammetteranno come prove, in ogni procedimento estradizionale, le deposizioni giurate o le dichiarazioni raccolte nel territorio della Parte richiedente e qualsiasi mandato, qualsiasi copia di tali deposizioni, dichiarazioni o mandato, e qualsiasi estratto della sentenza di condanna che siano autenticati: a) nel caso di mandato, con la firma, o nel caso di ogni altro documento originale, con la certificazione di un magistrato o altra competente autorita' della Parte richiedente; o, nel caso di copie, con la certificazione che la copia e conforme all'originale, nonche' b) col giuramento di testimoni o col sigillo ufficiale del Ministero competente della Parte richiedente, o in ogni altro modo permesso dalle leggi della Parte richiesta.

Trattato - art. 12

ARTICOLO 12 Se l'estradizione di una persona e richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta decidera', conformemente alle proprie leggi, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi comprese le disposizioni pertinenti contenute negli accordi esistenti fra la Parte richiesta e gli Stati richiedenti, della gravita' relativa dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, delle date rispettive delle domande, della nazionalita' della persona richiesta e della possibilita' di una successiva estradizione verso un altro Stato.

Trattato - art. 13

ARTICOLO 13 1. La Parte richiesta informera' la Parte richiedente della propria decisione in merito alla domanda di estradizione. In caso di rigetto parziale o totale, ne saranno fornite le motivazioni. 2. Se l'estradizione e concessa, la persona da estradare sara' avviata dalle autorita' della Parte richiesta ad un luogo conveniente di partenza dal territorio di questa Parte, secondo le indicazioni della Parte richiedente. 3. Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Articolo, se la persona richiesta non e stata presa in consegna alla data stabilita, essa sara' rilasciata dopo trenta giorni. La Parte richiesta puo' rifiutare la sua estradizione per il medesimo reato. 4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una Parte contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, essa ne dara' notizia all'altra Parte. In tal caso, le due Parti concorderanno una nuova data per la consegna e si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

Trattato - art. 14

ARTICOLO 14 1. La Parte richiesta, nella misura in cui la sua legge lo permette e a domanda della Parte richiedente, sequestra e consegna alla Parte richiedente le cose ed i beni: a) che possono servire come prova del reato; o b) che sono stati ottenuti come provento del reato e che, al momento dell'arresto della persona richiesta, si trovano in suo possesso o vengono successivamente scoperti. 2. Le cose ed i beni menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo saranno consegnati anche se l'estradizione, essendo stata accordata, non puo' essere eseguita a cagione della morte o della fuga della persona richiesta. 3. Se le cose ed i beni in questione sono passibili di sequestro o confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima puo', in relazione ad un procedimento giudiziario in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti. 4. Saranno fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi su dette cose o beni. Qualora tali diritti esistano, le dette cose ed i beni saranno restituiti alla Parte richiesta senza spese, il piu' presto possibile, dopo la fine del procedimento giudiziario.

Trattato - art. 15

ARTICOLO 15 1. Una persona estradata non potra' essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una sentenza o misura detentiva per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia quello per il quale e stata estradata, ne' essere soggetta ad altra restrizione della sua liberta' personale eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dal suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato. 2. Una persona non potra' essere riestradata verso un terzo Stato, eccetto nel caso in cui, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte alla quale sia stata consegnata, non lo abbia fatto entro quaranta giorni dalla data del suo definitivo rilascio, oppure abbia fatto ritorno nel predetto territorio dopo averlo abbandonato. 3. La Parte richiedente puo', tuttavia, prendere tutte le misure necessarie per allontanare la persona dal proprio territorio, o tutte le misure necessarie, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, ivi incluso il procedimento in contumacia, per impedire gli effetti della prescrizione. 4. Qualora la descrizione del fatto addebitato subisca variazioni nel corso del procedimento, la persona estradata potra' essere processata o condannata solo nella misura in cui si dimostri che il fatto addebitato, secondo la nuova descrizione, configuri, nei suoi elementi costitutivi, un reato che avrebbe consentito l'estradizione.

Trattato - art. 16

ARTICOLO 16 1. Il Regno Unito, a richiesta, prendera' i provvedimenti necessari per la rappresentanza legale e l'assistenza della Repubblica Italiana in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Italiana. 2. La Repubblica Italiana, con tutti i mezzi consentiti dal proprio ordinamento giuridico, consigliera' e assistera' il Regno Unito in ogni procedimento instaurato a seguito di una richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito. 3. Nel caso in cui la Parte richiedente provveda direttamente alla propria rappresentanza ed assistenza, essa prendera' a proprio carico ogni relativa spesa. 4. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente Articolo, le spese sostenute nel territorio della Parte richiesta a motivo dell'estradizione saranno a carico di detta Parte.

Trattato - art. 17

ARTICOLO 17 Nulla nel presente Trattato osta all'applicazione di qualsiasi convenzione internazionale che contenga disposizioni relative all'estradizione e della quale sia la Repubblica Italiana che il Regno Unito siano Parti.

Trattato - art. 18

ARTICOLO 18 1. Il presente Trattato si applichera': a) per il Regno Unito: i) alla Gran Bretagna ed all'Irlanda del Nord, alle isole della Manica ed all'isola di Man; ii) a qualunque altro territorio delle cui relazioni internazionali il Regno Unito abbia la responsabilita', ed al quale il Trattato sara' stato esteso mediante accordo tra le Parti contraenti contenuto in uno Scambio di Note; b) alla Repubblica Italiana. 2. La richiesta di estradizione da parte della Repubblica Italiana di una persona che si trovi in uno dei territori a cui il presente Trattato sia stato esteso ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, puo' essere avanzata al Governatore od altra autorita' competente di tale territorio, che potra' prendere direttamente la relativa decisione o deferire la questione al Governo del Regno Unito. 3. All'applicazione del presente Trattato ad ogni territorio, al quale ne sia stata decisa l'estensione ai sensi del paragrafo 1, a), ii) del presente Articolo, potra' essere posto termine da ciascuna delle Parti contraenti in ogni momento, mediante notifica per via diplomatica; in tal caso, il Trattato cessera' di avere effetto per tale territorio sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Trattato - art. 19

ARTICOLO 19 1. Il presente Trattato sara' ratificato, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Londra non appena possibile. Esso entrera' in vigore tre mesi dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Trattato si applichera' ad ogni reato contemplato nell'articolo 2, commesso prima o dopo la sua entrata in vigore; tuttavia, l'estradizione non sara' accordata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato che non fossero considerati reati, secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti, all'epoca in cui furono perpetrati. 3. All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1873 cessera' di avere effetto tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana. 4. Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciare il presente Trattato in ogni momento, dandone notifica all'altra Parte per via diplomatica e, in tal caso, il Trattato cessera' di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Trattato: Fatto in duplice copia a Firenze il 12 marzo 1986, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Per il Regno Unito Repubblica Italiana di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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