LEGGE 2 gennaio 1989, n. 12

Type Legge
Publication 1989-01-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/1/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Trattato - art. 1

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando rendere piu' efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra, secondo le disposizioni del presente Trattato, le persone ricercate dalla Parte richiedente al fine di sottoporle a procedimento penale, ovvero di imporre o di eseguire una pena, per un reato per il quale sia ammessa l'estradizione.

Trattato - art. 2

Articolo 2 Reati per i quali e ammessa l'estradizione 1. Reati per i quali e ammessa l'estradizione sono tutti i reati che, al momento della richiesta di estradizione, sono punibili secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con la pena detentiva o con altra pena restrittiva della liberta' personale per un periodo di almeno un anno, ovvero con una pena piu' severa. Se la richiesta di estradizione riguarda una persona gia' condannata per uno dei suddetti reati, che sia ricercata per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva o ad altra pena restrittiva della liberta' personale, l'estradizione sara' concessa solo se di tale pena resta ancora da espiare un periodo di almeno 6 mesi. 2. Costituisce reato per il quale e ammessa l'estradizione anche il reato consistente nel tentativo di commettere, o nella partecipa zione alla commissione di uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Qualsiasi tipo di associazione per commettere reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge italiana, e la "conspiracy" per commettere uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge australiana, costituiscono egualmente reati per i quali e ammessa l'estradizione. 3. Non ha rilevanza il fatto che le leggi delle Parti Contraenti collochino le azioni o le omissioni che costituiscono il reato in categorie diverse di reato e denominino il reato con una diversa terminologia. 4. Nello stabilire se un reato e tale per le leggi di entrambe le Parti Contraenti, si tiene conto di tutte le azioni o le omissioni attribuite alla persona richiesta.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Luogo di commissione del reato Quando un reato sia stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione se la sua legge prevede la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e un cittadino della Parte richiedente.

Trattato - art. 4

Articolo 4 Rifiuto dell'estradizione L'estradizione non sara' concessa se: a) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione e considerato dalla Parte richiesta reato politico; o b) la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, motivata da un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalita' o delle sue opinioni politiche oppure che la posizione della suddetta persona possa venire pregiudicata a causa di una qualsiasi di queste ragioni; o c) il reato per il quale viene richiesta l'estradizione costituisce reato per la legge militare e non e previsto dal diritto penale comune; o d) nella Parte richiesta oppure in uno Stato terzo sia stata pronunciata una sentenza definitiva per il reato per il quale si chiede l'estradizione della persona; o e) nei confronti della persona di cui e chiesta la consegna, l'azione penale o l'esecuzione della pena e prescritta per decorso del tempo secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.

Trattato - art. 5

Articolo 5 Rifiuto discrezionale L'estradizione puo' essere rifiutata se: a) la persona richiesta e cittadino della Parte richiesta. Quando la Parte richiesta rifiuta di estradare un suo cittadino, deve se l'altra Parte lo domanda e la legge della Parte richiesta lo consente, sottomettere il caso alle autorita' competenti al fine dell'instaurazione dei procedimenti necessari per perseguire quella persona per tutti i reati o per alcuno dei reati per i quali l'estradizione e stata richiesta; o b) le autorita' competenti della Parte richiesta hanno deciso di astenersi dal procedere nei confronti della persona richiesta per il reato per il quale sia stata richiesta l'estradizione ed in ordine al quale la Parte richiesta abbia giurisdizione; o c) nel territorio della Parte richiesta sia in corso, nei confronti della persona di cui si chiede l'estradizione, un procedimento per il reato per il quale l'estradizione e domandata; o d) il reato per cui si richiede l'estradizione e considerato, secondo la legge della Parte richiesta, commesso in tutto o in parte nel suo territorio.

Trattato - art. 6

Articolo 6 Pena capitale Se il reato per il quale si richiede l'estradizione e punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte, e se per tale reato la pena di morte non e prevista dalla legge della parte richiesta o non e di solito eseguita, l'estradizione puo' essere rifiutata, a meno che la Parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena non verra' eseguita.

Trattato - art. 7

Articolo 7 Ritiro della richiesta La Parte richiesta, qualora ritenga, considerata l'eta', lo stato di salute ed altre circostanze individuali della persona richiesta, che l'estradizione non dovrebbe essere richiesta, puo' raccomandare alla Parte richiedente, indicandone i motivi, di ritirare la richiesta di estradizione.

Trattato - art. 8

Articolo 8 Rinvio della consegna 1. La Parte richiesta puo' posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale e richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando cosi' differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente. 2. La Parte richiesta puo', secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco fra le Parti. 3. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.

Trattato - art. 9

Articolo 9 Estradizione consensuale Se la persona richiesta acconsente, secondo la legge della Parte richiesta, a che venga ordinata la sua consegna, tale persona puo' essere conseguentemente consegnata.

Trattato - art. 10

Articolo 10 Procedura di estradizione e documenti richiesti 1. La richiesta di estradizione dovra' essere fatta per iscritto e comunicata per via diplomatica. 2. La richiesta di estradizione dovra' essere accompagnata: a) dal testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione e di quelle che prevedono la pena che puo' essere inflitta per il reato; b) da informazioni o da documentazione, dalle quali risulti che la persona di cui si chiede l'estradizione e la persona imputata di, o condannata per un reato per il quale e ammessa l'estradizione; c) se si tratta di persona imputata, ovvero di persona condannata in sua assenza, dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona; dalla descrizione di ciascun reato per il quale si richiede l'estradizione e dalla descrizione delle azioni o delle omissioni che sono state imputate alla persona ricercata in relazione a ciascun reato; d) se si tratta di persona condannata non in sua assenza, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna pronuciata, della pena inflitta, del fatto che la sentenza sia immediatamente eseguibile e della parte della condanna non ancora eseguita; e e) se si tratta di persona condannata non in sua assenza ma la pena non sia stata ancora inflitta, da documenti che forniscano la prova della sentenza di condanna e da una dichiarazione in cui si affermi che si intende infliggere una pena. 3. Ogni sentenza di condanna menzionata nel paragrafo 2 deve essere intesa come condanna definitiva dopo che sono stati esauriti i mezzi ordinari di impugnazione. 4. I documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

Trattato - art. 11

Articolo 11 Autenticazione 1. Tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di estradizione dovranno essere debitamente autenticati. Un documento che, in base all'articolo 10, accompagni una richiesta di estradizione sara' ammesso come prova, se debitamente autenticato, in qualsiasi procedimento di estradizione che si svolga nel territorio della Parte richiesta. 2. Un documento e ritenuto debitamente autenticato, ai fini di questo Trattato, se: a) risulti firmato o certificato da un giudice, o da un magistrato o da un funzionario della, o nella Parte richiedente; e b) risulti essere autenticato per mezzo di giuramento o asseverazione di un testimone, oppure vi e apposto un sigillo ufficiale o pubblico della Parte richiedente ovvero di un Ministero o di un funzionario del Governo della Parte richiedente.

Trattato - art. 12

Articolo 12 Informazioni aggiuntive 1. Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione fornita a sostegno della richiesta non sia sufficiente, ai sensi del presente Trattato, per consentire la concessione dell'estradizione, questa Parte puo' richiedere che vengano fornite, entro un termine di tempo da essa stabilito, informazioni aggiuntive. 2. Se la persona di cui si richiede l'estradizione e stata arrestata e le informazioni aggiuntive fornite non sono sufficienti ai sensi del presente Trattato, o non vengano ricevute nel termine stabilito, la persona puo' essere messa in liberta'. Cio' non precludera' alla Parte richiedente la possibilita' di inoltrare una nuova richiesta di estradizione della persona. 3. Quando la persona e messa in liberta' ai sensi del paragrafo 2, la Parte richiesta deve darne notizia non appena possibile alla Parte richiedente.

Trattato - art. 13

Articolo 13 Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente puo' chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda di arresto provvisorio dovra' essere inoltrata per via diplomatica o fra il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ed il Dipartimento Federale della Giustizia australiano, nel qual caso ci si puo' valere dell'ausilio dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). La domanda puo' essere trasmessa per posta o per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che consenta una registrazione per iscritto. 2. La domanda deve contenere la descrizione della persona richiesta, la dichiarazione che sara' chiesta l'estradizione, la attestazione dell'esistenza e l'indicazione degli elementi essenziali di un mandato di arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona, la indicazione della punizione che puo' essere inflitta o che e stata inflitta per il reato e, su domanda della Parte richiesta, la sintetica descrizione delle azioni od omissioni addotte quali elementi costitutivi del reato. 3. Quando riceve la domanda suindicata, la Parte richiesta deve prendere le misure necessarie, secondo la sua legge, per assicurare l'arresto della persona richiesta e deve prontamente comunicare alla Parte richiedente il seguito dato alla domanda di quest'ultima. 4. Una persona arrestata in seguito a domanda di arresto provvisorio dovra' essere rimessa in liberta' allo scadere di quarantacinque giorni dalla data del suo arresto se non sara' stata ricevuta una domanda per la sua estradizione corredata dai documenti specificati all'articolo 10. 5. Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo non impedira' il riarresto e l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'estradizione della persona richiesta, se la domanda sara' successivamente ricevuta.

Trattato - art. 14

Articolo 14 Concorso di richieste 1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o piu' stati, la Parte richiesta decidera' a quale di questi Stati dovra' essere estradata la persona e comunichera' la propria decisione alla Parte richiedente. 2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terra' in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare: a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravita' dei vari reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle richieste; d) la nazionalita' ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilita' di una susseguente estradizione verso un altro Stato.

Trattato - art. 15

Articolo 15 Consegna 1. La Parte richiesta, non appena la decisione in merito alla richiesta e presa, deve comunicare tale decisione alla Parte richiedente tramite i canali diplomatici. I motivi di qualsiasi rifiuto, totale o parziale, devono essere forniti. 2. Quando l'estradizione e concessa, la Parte richiesta deve consegnare la persona da un punto di partenza nel proprio territorio conveniente per la Parte richiedente. 3. La Parte richiedente deve prendere in consegna la persona nel territorio della Parte richiesta entro un termine ragionevole fissato dalla Parte richiesta e, se la persona non viene presa in consegna da detto territorio entro tale termine, la Parte richiesta puo' rifiutare di estradare la persona per lo stesso reato. 4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una delle Parti di osservare la data di consegna, quella Parte deve comunicarlo all'altra Parte. Le Parti contraenti concorderanno una nuova data di consegna e si applicheranno le previsioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Trattato - art. 16

Articolo 16 Consegna di beni 1. Nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta e salvi i diritti dei terzi, che dovranno essere debitamente rispettati, tutti i beni trovati nel territorio della Parte richiesta, che siano acquisiti come proventi del reato o che possano essere richiesti come prova, dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere a questa consegnati se l'estradizione viene concessa. 2. I suddetti beni dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, pur essendo stata concessa, non puo' essere eseguita a causa della morte o della fuga della persona richiesta. 3. Se il bene di cui si tratta e passibile di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, la Parte richiesta puo', in relazione a procedimenti in corso, trattenerlo temporaneamente presso di se' o consegnarlo a condizione che venga restituito senza spese. 4. Quando i diritti della Parte richiesta o di terzi lo esigono, qualsiasi bene consegnato in base al presente articolo dovra' essere restituito senza alcuna spesa alla Parte richiesta, se questa Parte lo domanda.

Trattato - art. 17

Articolo 17 Principio di specialita' 1. Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere processata, condannata o detenuta al fine dell'esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua liberta' personale, nel territorio della Parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale e stata concessa l'estradizione, salvo che: a) la Parte richiesta vi acconsenta in base alla propria legge; ovvero b) la persona estradata, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque giorni dal momento in cui e stata definitivamente messa in liberta' con riguardo al reato per il quale e stata consegnata, oppure e ritornata nella Parte richiedente dopo averla lasciata. 2. Se la descrizione del reato imputato nel territorio della Parte richiedente viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere processata o condannata soltanto se il reato nella sua nuova descrizione risulta essere nei suoi elementi costitutivi un reato che consentirebbe l'estradizione. 3. La domanda tendente ad ottenere il consenso a norma del presente articolo deve essere accompagnata dai pertinenti documenti indicati all'articolo 10, oltre che dal verbale di ogni dichiarazione fatta dalla persona estradata in ordine al reato di cui si tratta.

Trattato - art. 18

Articolo 18 Ri-estradazione verso uno Stato terzo 1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. 2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta puo' richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.

Trattato - art. 19

Articolo 19 Transito 1. Quando una persona debba essere estradata da uno Stato terzo ad una Parte Contraente attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente alla quale la persona deve essere estradata deve richiedere all'altra Parte contraente di permettere il transito di quella persona attraverso il suo territorio. 2. Quando riceve la suddetta richiesta la Parte richiesta concedera' quanto richiesto a meno che non sia convinta che ci siano motivi ragionevoli per rifiutarlo. 3. Il permesso di transito di una persona dovra', nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta, comprendere la custodia della persona durante il transito. 4. Quando una persona venga tenuta in custodia ai sensi del paragrafo 3, la Parte Contraente sul cui territorio la persona e custodita puo' decidere che la persona venga messa in liberta' se il suo trasporto non viene continuato entro un tempo ragionevole. 5. La Parte Contraente alla quale la persona viene estradata dovra' rimborsare all'altra Parte Contraente qualsiasi spesa in cui quest'ultima Parte Contraente sia incorsa a causa del transito.

Trattato - art. 20

Articolo 20 Spese 1. La Parte richiedente non sara' tenuta a coprire i costi dei procedimenti instaurati nel territorio della Parte richiesta a seguito di una richiesta di estradizione. 2. La Parte richiesta si accollera' le spese derivanti, nel suo territorio, dall'esecuzione dell'arresto della persona di cui e stata richiesta l'estradizione, e dalla custodia della stessa fino al momento della sua consegna. 3. La parte richiedente si accollera' le spese derivanti dal trasporto della persona dal territorio della Parte richiesta.

Trattato - art. 21

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