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LEGGE 2 gennaio 1989, n. 16

Current text a fecha 1989-01-28

Entrata in vigore della legge: 29/1/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con scambi di lettere, firmato a Roma il 17 ottobre 1985.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Testo delle lettere

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA PER LA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana da una parte, e La Repubblica Tunisina dall'altra, qui di seguito denominate "Parti Contraenti" - desiderose di rafforzare i loro rapporti economici e di intensificare la cooperazione tra i due Paesi per favorire il loro sviluppo; - convinte che una protezione degli investimenti in virtu' di un accordo bilaterale possa stimolare l'iniziativa economica ed accrescere la prosperita' dei due Paesi; - consapevoli della necessita' di concedere un trattamento equo e ragionevole agli investimenti delle persone fisiche e degli Enti morali che abbiano la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, sul territorio dell'altra Parte Contraente hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai sensi del presente Accordo: 1) - per "investimento" s'intendono gli averi di qualsiasi natura costituiti o riconosciuti in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte Contraente, in particolare, anche se non esclusivamente: a) la proprieta' di beni mobili o immobili, nonche ogni altro diritto reale quali ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi; b) le quote di partecipazione di societa' e altre forme di partecipazioni; c) i crediti in denaro, nonche ogni prestazione a titolo oneroso derivante da un contratto; d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale, ivi compresi i marchi, i procedimenti tecnici, il Know-how e le denominazioni commerciali; e) le concessioni legali, ivi comprese quelle relative alla ricerca, all'estinsione o allo sfruttamento di risorse naturali. 2) - L'espressione "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un determinato periodo, a titolo di profitti, interessi, benefici di capitale, dividendi, canoni, emolumenti e altri legittimi profitti; 3) - l'espressione "cittadino" indica: a) Per la Repubblica Tunisina Le persone fisiche di nazionalita' tunisina, nonche ogni ente morale, con sede sociale sul territorio della Repubblica Tunisina, e costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. b) Per la Repubblica Italiana Le persone fisiche di nazionalita' italiana, nonche ogni ente morale con sede sociale sul territorio della Repubblica Italiana, costituito in conformita' alle sue leggi e regolamenti, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4) - L'espressione "territorio" indica: - per quanto concerne la Repubblica Tunisina, il territorio della Repubblica Tunisina - per quanto concerne la Repubblica Italiana, il territorio della Repubblica Italiana.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 1) - Ciascuna Parte Contraente incoraggera' i cittadini dell'altra Parte Contraente ad investire capitali sul suo territorio, fara' quanto possibile per creare condizioni favorevoli per i predetti investimenti, e, fatto salvo il suo diritto ad esercitare i poteri che le sono conferiti dalla propria legislazione, autorizzera' l'entrata dei predetti capitali. 2) - Gli investimenti effettuati alle condizioni fissate dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente beneficieranno di un trattamento equo e ragionevole.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1) - Il trattamento accordato agli investimenti effettuati da cittadini di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei cittadini di qualsiasi Paese Terzo. 2) - Il trattamento accordato alle attivita' relative agli investimenti di ciascuna Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, l'utilizzazione e la fruizione dei loro investimenti non sara' meno favorevole di quello concesso ad analoghe attivita' relative ad investimenti di qualsiasi Paese Terzo. 3) - Il trattamento summenzionato non sara' applicato ai vantaggi concessi ai cittadini di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente, per il fatto dell'appartenenza della predetta Parte Contraente ad un'Unione Doganale, ad una Comunita' economica basata su un'Unione Doganale e zona di libero scambio, o a seguito della stipula di qualsiasi altro Trattato che stabilisca una cooperazione basata su di una complementarieta' economica regionale, o di accordi bilaterali relativi ad operazioni specifiche o volti ad agevolare gli scambi frontalieri, o ad evitare la doppia imposizione fiscale.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1) - Gli investimenti dei cittadini di ogni Parte Contraente godranno di un'adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2) - Gli investimenti effettuati dai cittadini di ciascuna Parte Contraente non potranno essere espropriati o nazionalizzati o sottoposti ad analoga misura nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni di pubblica utilita' e contro indennizzo. L'indennizzo dovra' essere adeguato, equivalente al valore effettivo dell'investimento al momento dell'esproprio, essere versato senza indebiti ritardi, e liberamente trasferibile in valute convertibili al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento. Il trasferimento dovra' essere effettuato entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di deposito di un fascicolo completo, conforme al regolamento dei cambi di ciascuna Parte Contraente. La legalita' dell'esproprio e l'importo dell'indennizzo dovranno poter essere presentati e controllati, su domanda della parte interessata, dal Tribunale competente del Paese nel quale l'investimento sia stato realizzato. 3) - Qualora gli investimenti dei cittadini di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite a causa di guerre, altri conflitti armati, situazioni di emergenza, o altri analoghi avvenimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, il trattamento da parte di quest'ultima per tutto quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il compenso o ogni altra forma di regolamento non sara' meno favorevole di quello che detta Parte Contraente concede ai suoi cittadini o ai cittadini dei Paesi Terzi.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 1) - Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' il libero trasferimento, in qualsiasi valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento e senza indebiti ritardi; in conformita' alle sue leggi e regolamenti: a) - dei benefici netti, dividendi, emolumenti di assistenza e di servizi tecnici, interessi, e ogni altro profitto ordinario attinenti agli investimenti dei cittadini dell'altra Parte Contraente; b) - dei canoni derivanti dai diritti incorporei specificati alle lettere d) ed e) del comma 1› dell'articolo 1; c) - del rimborso dei prestiti destinati ad una partecipazione diretta agli investimenti; d) - dei proventi della cessione totale o parziale e/o liquidazione dell'investimento, nonche' di ogni regolamento successivo agli eventi citati al paragrafo 3 dell'articolo 4; e) - delle retribuzioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente, che sono autorizzati a lavorare sul suo territorio nell'ambito di un investimento. 2) - Ciascuna delle Parti Contraenti s'impegna a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai trasferimenti risultanti da investimenti effettuati da cittadini dei Paesi Terzi.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Qualora una Parte Contraente abbia accordato ogni forma di garanzia contro rischi non commerciali, riguardo ad un investimento effettuato dai suoi cittadini nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti a favore dei predetti cittadini in base ad una garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti ed obblighi di detti cittadini alla prima Parte Contraente, e la surrogazione della prima Parte Contraente in tali diritti ed obblighi. I diritti ed obblighi surrogati della prima Parte Contraente non supereranno i diritti ed obblighi originari del cittadino. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente, a seguito di detta surrogazione, saranno applicati rispettivamente gli articoli 4 e 5.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Qualora il trattamento concesso da una Parte Contraente ai cittadini dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi e regolamenti o intese contrattuali con detti cittadini, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' concesso il trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Ciascuna delle Parti Contraenti accetta di sottoporre al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, in vista di una composizione mediante conciliazione o arbitrato in conformita' alla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Paesi, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, ogni controversia di natura giuridica tra la suddetta Parte Contraente ed un cittadino dell'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento effettuato dal predetto cittadino sul territorio della prima Parte Contraente interessata. Ogni controversia tra una delle Parti Contraenti, ed un cittadino dell'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento oggetto del presente Accordo, che non sia di competenza del Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, sara' sottoposto ad un Tribunale di arbitrato internazionale ad hoc ai fini della sentenza arbitrale. Detta procedura di arbitrato e di conciliazione implica la rinuncia da parte di detto cittadino al suo diritto di esaurire preliminarmente i ricorsi alle giurisdizioni interne.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 1) - Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno regolate, nella misura del possibile, mediante consultazioni amichevoli tra le due Parti per le vie diplomatiche. 2) - Qualora le controversie non potessero essere definite entro i sei mesi successivi alla data in cui ogni Parte Contraente abbia informato per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno sottoposte, per la loro composizione, su domanda di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc. 3) - Il suddetto Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sara' cosi' composto: Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro, che dovra' essere cittadino di un paese terzo che abbia relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti. Il terzo arbitro sara' nominato Presidente del Tribunale dalle due Parti Contraenti. 4) - Qualora le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non dovessero avvenire entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente potra', in mancanza di altra intesa, invitare il Presidente della Corte Costituzionale di giustizia, a provvedere alle designazioni necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la nazionalita' di una delle Parti Contraenti, o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, detto compito sara' affidato al Vice-Presidente della Corte o al giudice con la maggiore anzianita', che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti. 5) - Il Tribunale di arbitrato fissera' la propria procedura. Il Tribunale di arbitrato emettera' le sue sentenze in base alle disposizioni del presente Accordo e degli altri Accordi analoghi stipulati dalle Parti Contraenti, nonche' secondo i principi e le regole generali del diritto internazionale. Il Tribunale di arbitrato emettera' le sue decisioni a maggioranza dei voti. Prima di pronunciare la decisione, il Tribunale potra', in ogni fase della vertenza, proporre alle Parti Contraenti una composizione amichevole delle vertenze. Le decisioni del Tribunale d'arbitrato saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti. 6) - Ciascuna Parte Contraente assumera' a proprio carico le spese relative al proprio membro ed al suo avvocato difensore per le procedure di arbitrato. Le spese relative al Presidente e le altre spese saranno a carico, in parti uguali, delle due Parti Contraenti

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente Accordo potranno essere applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1) - Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni. e cosi' di seguito, salvo denuncia scritta, da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2) - Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 10, continueranno a essere in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 17 ottobre 1985, in duplice esemplare in lingua francese. Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica Tunisina

Testo delle lettere

Roma, 17.10.1985 Signor Ministro, nel corso dei negoziati che hanno preceduto la firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, e stato concordato che le disposizioni del predetto Accordo saranno estese, in base ai termini dell'Accordo su detti investimenti, a quelli realizzati in uno dei Paesi precedentemente all'entrata in vigore del predetto Accordo, in conformita' alla legislazione e alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Con i sensi della mia alta considerazione, (Giulio Andreotti) Sua Eccellenza Monsieur Beji CAID ESSEBSI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina Roma, 17.10.1985 Signor Ministro, Ella mi ha cortesemente inviato una lettera del seguente tenore: "Signor Ministro, Nel corso dei negoziati che hanno preceduto la firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, e stato concordato che le disposizioni del predetto Accordo saranno estese in base ai termini dell'accordo su detti investimenti, a quelli realizzati in uno dei due Paesi, anteriormente all'entrata in vigore del predetto Accordo, in conformita' alla legislazione ed alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Con i sensi della mia alta considerazione". In risposta, ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede. (Beji CAID ESSEBSI) Roma, 17.10.1985 Signor Ministro, Nel corso dei negoziati che hanno preceduto la firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, abbiamo concordato che l'Accordo sara' parimenti applicato agli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente negli spazi di mare sotto posti alla sovranita' e/o alla giurisdizione dell'altra Parte, in conformita' al diritto internazionale e alle proprie leggi e regolamenti interni. Le sarei grato se volesse cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede. Con i sensi della mia alta considerazione. (Giulio Andreotti) Sua Eccellenza Monsieur Beji CADI ESSESBI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Tunisina Roma, 17.10.1985 Signor Ministro, Lei mi ha cortesemente inviato una lettera del seguente tenore: "Signor Ministro, Nel corso dei negoziati che hanno preceduto la firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, abbiamo concordato che l'Accordo sara' parimenti applicato agli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente negli spazi di mare sottoposti alla Sovranita' e/o alla giurisdizione dell'altra Parte, in conformita' al diritto internazionale e alle proprie leggi e regolamenti interni. Le sarei grato se volesse cortesemente confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. Con i sensi della mia alta considerazione." In risposta, ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede. La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. (Beji CADI ESSEBSI) Sua Eccellenza On. Giulio Andreotti Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana