LEGGE 27 gennaio 1989, n. 20

Type Legge
Publication 1989-01-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/01/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 febbraio 1989.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1988, N. 511. All'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica". L'articolo 9 e' soppresso. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica. 2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989. 3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1› gennaio 1989. 4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata. 5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4- bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la contabilita' unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilita' pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti"".

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