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LEGGE 27 gennaio 1989, n. 23

Current text a fecha 1989-01-30

Entrata in vigore della legge: 31/01/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonche' per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 307, e 30 settembre 1988, n. 421.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 1› dicembre 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 1› marzo 1989.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N. 514. All'articolo 1: al comma 2, le parole da: "Tali quote" fino a: "di cui al presente comma" sono soppresse; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. La partecipazione alla spesa per le specialita' medicinali, da parte dei cittadini, non puo' superare lire trentamila per ricetta. 2-ter. Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialita' medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunita' per tossicodipendenti. Sono altresi' esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi".