LEGGE 24 gennaio 1989, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2.Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge richiamata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.