LEGGE 1 febbraio 1989, n. 40
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.
2.Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonchè delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.
3.Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.
4.Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonchè quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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