LEGGE 1 febbraio 1989, n. 36
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2.Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonchè per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
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