LEGGE 3 febbraio 1989, n. 38
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.
3.I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'articolo 2.
4.Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5.Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.
6.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.
7.Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.