LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
2.I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
3.Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Il titolo IV di detta legge concerne la cessazione dal servizio nonchè i sottufficiali delle categorie del congedo e istituisce per essi la categoria dell'ausiliaria.
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