DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1989, n. 46
Entrata in vigore del decreto: 28/2/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 13 novembre 1955, n. 1137, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, che estende con varianti all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni della legge 13 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, che reca modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 28 giugno 1986, n. 338, che detta norme sull'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 1972, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il precedente regolamento del corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;
Ritenuta la necessita' di rivedere l'intero testo del regolamento del corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza per una piu' compiuta funzionalita' dello stesso corso alla luce dell'esperienza tratta e di integrarlo con norme relative all'ammissione al corso stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'annesso regolamento per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o nelle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota alle premesse e al dispositivo: Il D.M. 25 luglio 1972 e i successivi decreti di modifica (D.M. 28 maggio 1973, 28 ottobre 1981 e 28 dicembre 1982) non sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 1972 con il quale e' stato approvato il precedente regolamento del corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nonche' i decreti del Ministro delle finanze del 28 maggio 1973, del 28 ottobre 1981 e del 28 dicembre 1982, concernenti modifiche al decreto anzidetto.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 6
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza-art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA AL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA PER UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA Art. 1. Ammissione 1. Il concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria e' indetto con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce i programmi di esame, le modalita' di svolgimento del concorso, le cause di esclusione dallo stesso.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 2
Art. 2. Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i maggiori ed i capitani in servizio permanente effettivo in possesso dei requisiti previsti dall'[art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-05-03;320~art1). 2. L'accertamento dei requisiti viene effettuato secondo le modalita' stabilite dalla citata legge.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 3
Art. 3. Esami per l'ammissione 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove: a) una prova scritta in materia di scienza delle finanze o diritto tributario; b) una prova orale in materia di scienza delle finanze e diritto tributario; c) una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale; d) una prova orale facoltativa di una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese, spagnolo, con lo scopo di accertare la conoscenza operativa della lingua da parte dell'ufficiale. 2. Gli ufficiali che intendono sostenere la prova di cui alla precedente lettera d) debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Ciascuna prova d'esame e' superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi; l'esame e' superato dal candidato che abbia conseguito una media di almeno ventuno trentesimi nelle tre prove obbligatorie. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alle prove orali. 4. Il punteggio di merito, costituito dalla media, calcolata sino al centesimo di punto, tra il voto della prova scritta e la media, anch'essa calcolata fino al centesimo di punto, dei voti delle prove orali obbligatorie, e' incrementato, per i candidati che abbiano superato la prova facoltativa, di 0,5 punti se l'idoneita' nella prova facoltativa sia stata conseguita con un punteggio da diciotto a ventiquattro trentesimi, di 1 punto se l'idoneita' sia stata conseguita con un punteggio da venticinque a ventotto trentesimi, di 1,5 punti se l'idoneita' sia stata conseguita con un punteggio superiore a ventotto trentesimi. 5. Si applicano le disposizioni degli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art7) e [8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art8), concernenti il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonche' gli adempimenti della commissione esaminatrice.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 4
Art. 4. Commissione giudicatrice e graduatoria 1. La commissione giudicatrice per le prove di cui al precedente articolo, nominata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e' presieduta dal comandante in seconda della Guardia di finanza ed e' composta da un ufficiale generale del Corpo in servizio permanente effettivo, da un colonnello del Corpo in servizio permanente effettivo e da due professori universitari. 2. Per la prova orale facoltativa di lingue straniere la commissione di esami e' integrata con un insegnante della lingua prescelta dal candidato. 3. Le funzioni di segretario, senza voto, della commissione sono esercitate da un ufficiale superiore avente grado di tenente colonnello della Guardia di finanza. 4. Ultimati gli esami la predetta commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati in base alle modalita' stabilite al precedente articolo per l'attribuzione del punto di merito. 5. La graduatoria generale e' approvata con decreto ministeriale e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 5
Art. 5. Finalita' del corso 1. Il corso provvede all'alta qualificazione professionale dei frequentatori mediante il completamento e il perfezionamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo nonche' di funzioni di comando di elevato impegno.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 6
Art. 6. S e d e 1. Il corso si svolge presso la scuola di polizia tributaria. 2. Ciascun corso e' contraddistinto da un numero d'ordine.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 7
Art. 7. Direttore del corso 1. Direttore del corso e' il comandante della scuola di polizia tributaria. 2. Egli sovraintende, indirizzandole, alle attivita' relative allo svolgimento del corso. A tal fine, assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo promuovendo altresi' i provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 8
Art. 8. Comandante del corso 1. Il comandante del corso e' un colonnello in servizio permanente effettivo, nominato con determinazione del comandante generale. 2. Egli, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalita' enunciate nell'art. 5, seguendo con continuita' le attivita' didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 9
Art. 9. Organizzazione del corso 1. Le discipline d'insegnamento del corso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza. 2. I relativi programmi, l'inizio e il termine dell'anno accademico, nonche' il calendario di massima delle attivita' didattiche e degli esami sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 10
Art. 10. Insegnamento 1. L'insegnamento delle discipline del corso e' affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con decreto ministeriale tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente qualificati vincolati da convenzione annuale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado non inferiore a tenente colonnello.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 11
Art. 11. Insegnanti 1. Gli insegnanti si attengono ai programmi stabiliti a norma del precedente art. 9 e, oltre alle disposizioni che li riguardano contenute nel presente regolamento, alle direttive del direttore del corso. 2. Ogni insegnante titolare puo' essere assistito da uno o piu' insegnanti aggiunti che hanno il compito di: a) presenziare con assiduita' alle lezioni e sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento; b) coadiuvare il titolare nelle interrogazioni e nelle altre attivita' didattiche; c) collaborare all'aggiornamento delle dispense.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 12
Art. 12. Consiglio degli insegnanti 1. Il consiglio degli insegnanti e' formato, per ciascun anno di corso, dagli insegnanti titolari e aggiunti ed e' presieduto dal direttore del corso. 2. Il consiglio ha funzioni consultive su argomenti di carattere generale riguardanti il corso e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. E' convocato dal direttore del corso. 3. Esercita le funzioni di segretario il comandante del corso.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 13
Art. 13. Libri di testo e dispense 1. I libri di testo delle discipline del corso sono stabiliti dal direttore del corso, sentiti i singoli insegnanti nelle materie di rispettiva competenza. 2. Se necessario, sono compilate a cura degli insegnanti apposite dispense.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 14
Art. 14. Attivita' didattiche 1. Le attivita' didattiche comprendono lezioni, colloqui, esercitazioni, prove scritte, lavori monografici, recensioni di opere, seminari, conferenze, attivita' esterne. Esse sono svolte sulla base del calendario stabilito dal direttore del corso, sentito il consiglio degli insegnanti, nel quadro del calendario di massima di cui all'art. 9. 2. Per ogni lezione, colloquio, esercitazione e prova scritta deve essere compilato un rapporto contenente l'elencazione dei nominativi dei frequentatori presenti e la descrizione sommaria della specie di attivita' svolta. Nel caso di colloquio dovra' risultare il nome dell'ufficiale ed il voto riportato. 3. Il rapporto e' compilato dall'ufficiale frequentatore piu' elevato in grado o piu' anziano dei presenti ed e' controfirmato dagli insegnanti della materia che hanno partecipato all'attivita' didattica.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 15
Art. 15. Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento 1. Nel corso dell'anno accademico i frequentatori devono sostenere almeno due colloqui per singola disciplina di insegnamento e tre prove scritte. Il numero delle prove scritte e dei colloqui deve essere uguale per tutti i frequentatori. 2. Le tre discipline da cui trarre gli argomenti delle prove scritte sono scelte dal consiglio degli insegnanti. La formulazione del testo delle prove scritte e' affidata agli insegnanti delle rispettive discipline. 3. Le prove scritte ed i colloqui sono valutati dall'insegnante mediante l'assegnazione di voti espressi in numeri da uno a trenta. 4. All'inizio del secondo anno di corso il direttore del corso assegna a ciascun frequentatore, previo sorteggio, un lavoro monografico individuale su argomento delle discipline in programma per l'anno in corso e stabilisce per tutti la medesima data di consegna entro il termine delle lezioni. Le materie sulle quali assegnare i lavori monografici sono scelte dal consiglio degli insegnanti. Il testo del lavoro e' formulato dall'insegnante della rispettiva disciplina. 5. Ogni frequentatore discutera' il proprio lavoro monografico nel corso della prova orale di fine anno nella materia cui esso inerisce. La discussione del lavoro monografico costituira' parte integrante della prova orale.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 16
Art. 16. Assenze degli insegnanti 1. Gli insegnanti che non possono tenere le lezioni e le altre attivita' didattiche secondo gli orari stabiliti dal direttore del corso, devono darne tempestiva comunicazione all'ufficio del comandante del corso per le opportune variazioni.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 17
Art. 17. Infermita' dei frequentatori 1. L'infermita' dei frequentatori durante la permanenza nella sede della scuola di polizia tributaria deve essere accertata dal dirigente del servizio sanitario della scuola medesima.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 18
Art. 18. Prove di esami 1. Al termine delle lezioni di ciascun anno di corso hanno luogo gli esami, i quali consistono in una prova scritta e prove orali.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 19
Art. 19. Commissione di esami 1. La valutazione degli esami e' devoluta ad una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione della Guardia di finanza, che la presiede, e da una sottocommissione per la prova scritta ed una sottocommissione per le prove orali. 2. La sottocommissione per la prova scritta e' composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso e dall'insegnante titolare della materia, alla quale attiene il tema assegnato. 3. La sottocommissione per la prova orale di ciascuna materia e' composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso nonche' dall'insegnante titolare o da un insegnante aggiunto della materia. 4. La vigilanza sullo svolgimento della prova scritta, relativa a ciascun anno di corso, e' esercitata da almeno due militari della sottocommissione per la prova stessa ed eventualmente da ufficiali appositamente incaricati. 5. In caso di impedimento, il presidente della commissione nonche' gli altri componenti non docenti delle sottocommissioni, sono sostituiti da parigrado in servizio permanente effettivo. L'insegnante titolare e' sostituito dall'insegnante aggiunto nella stessa materia. Il direttore del corso, anche se docente, e' sostituito sempre da parigrado in servizio permanente effettivo.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 20
Art. 20. Prova scritta 1. La materia oggetto della prova scritta di ciascun anno di corso e' scelta dal consiglio degli insegnanti. 2. La commissione giudicatrice, nel giorno della prova e prima dell'inizio della stessa, formula una terna di temi, ciascuno dei quali viene chiuso in una busta sigillata e siglata dal presidente della commissione e da almeno due componenti. 3. All'inizio della prova un frequentatore sceglie una delle tre buste contenente il tema da svolgere. 4. Il presidente della commissione, aperta la busta prescelta alla presenza di almeno due membri della sottocommissione per la prova scritta, legge il testo del tema e lo fa trascrivere sulla lavagna avvertendo che i frequentatori hanno da quel momento otto ore per lo svolgimento del tema stesso. 5. Si applicano le disposizioni degli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art7) e [8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art8), concernente il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonche' gli adempimenti della commissione esaminatrice.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 21
Art. 21. Valutazione della prova scritta 1. La revisione della prova scritta deve essere ultimata prima della data di inizio delle prove orali. 2. Ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi da uno a trenta trentesimi. 3. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto. 4. Superano la prova scritta e sono ammessi alle prove orali i frequentatori che riportino un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi. 5. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato. 6. I frequentatori giudicati non idonei non sono ammessi alle prove orali. 7. Al termine della revisione la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori e l'indicazione del voto d'esame.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 22
Art. 22. Prove orali 1. I frequentatori si presentano agli esami nell'ordine stabilito preventivamente con estrazione a sorte per ciascuna prova. 2. L'ordine di presentazione puo' essere variato dal presidente della commissione quando ricorrono motivate esigenze. 3. Alle prove orali possono assistere i frequentatori del corso.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 23
Art. 23. Valutazione delle prove orali 1. Al termine di ciascuna prova orale, dopo che l'esaminando e gli altri frequentatori che vi hanno assistito si sono allontanati dall'aula, ciascun componente della sottocommissione assegna un voto, in numeri interi, da uno a trenta trentesimi. 2. Il voto d'esame risulta dalla media dei voti singolarmente assegnati dai componenti della sottocommissione, calcolato fino al centesimo di punto. 3. Superano le prove orali i frequentatori che abbiano riportato in ciascuna disciplina un voto d'esame non inferiore a diciotto trentesimi. 4. Ai frequentatori viene comunicato il voto riportato con comunicazione affissa il giorno stesso alla porta della sala dove si e' svolto l'esame. 5. Il candidato che non abbia superato una delle prove non e' ammesso a sostenere quelle successive. 6. Al termine di ogni seduta la sottocommissione compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del voto d'esame da ciascuno riportato.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 24
Art. 24. Impedimento a sostenere gli esami 1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono sostenere una o piu' prove orali sono ammessi dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva di oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 25
Art. 25. Assenza dalle prove di esame 1. I candidati che senza giustificato motivo non si presentino ad una prova d'esame ed i candidati che si ritirino durante la prova sono considerati non idonei.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 26
Art. 26. Dimissioni e rinvii 1. Sono dimessi dal corso gli ufficiali che: a) presentino dichiarazione scritta di rinuncia al corso; b) non siano idonei ai sensi degli articoli 21, 23 e 25; c) dimostrino di non possedere qualita' e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso; d) non frequentino, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi. 2. Il provvedimento di dimissione e' assunto dal comandante generale della Guardia di finanza e, nel caso previsto dalla lettera c) del primo comma, dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso. 3. Il provvedimento ministeriale o del comandante generale della Guardia di finanza e' notificato all'ufficiale interessato. 4. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 1, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviati, per una sola volta, alla frequenza nell'anno accademico immediatamente successivo dell'anno in corso interrotto o iniziato. Con le stesse modalita' e alle stesse condizioni possono chiedere di essere rinviati alla frequenza dell'anno in corso interrotto gli ufficiali di cui all'art. 24 impossibilitati a sostenere una o piu' prove d'esame entro il termine di giorni trenta.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 27
Art. 27. Esclusione dal corso 1. Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne vengano espulsi per ragioni disciplinari. 2. Il provvedimento e' adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione da lui nominata.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 28
Art. 28. Classificazioni annuali e graduatoria 1. Al termine degli esami di ciascun anno di corso la commissione giudicatrice forma la classificazione annuale di ciascun frequentatore idoneo. A tal fine la commissione: a) effettua, per ciascuna disciplina di insegnamento, la media fra il punto di media delle votazioni conseguite nell'anno, nei colloqui, nelle esercitazioni e nelle prove scritte, ed il voto riportato nel relativo esame orale; b) somma le medie di cui alla lettera a) con il voto riportato nella prova scritta d'esame. La media della somma, calcolata fino al centesimo di punto, costituisce il punto di classificazione annuale. 2. E' dichiarato idoneo al termine di ciascun anno di corso l'ufficiale che abbia riportato un punteggio di classificazione annuale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna disciplina. 3. E' dichiarato non idoneo l'ufficiale che non raggiunge il predetto punteggio di classificazione annuale. 4. Il giudizio di idoneita' al termine di ciascun anno di corso viene comunicato agli ufficiali interessati dal direttore del corso. 5. La commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria degli ufficiali del secondo anno dichiarati idonei. Detta graduatoria e' determinata calcolando la media, fino al centesimo di punto, fra i due punteggi di classificazione annuale conseguiti da ciascun frequentatore al termine del primo e del secondo anno di corso. 6. Gli ufficiali che conseguono uguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria facendo precedere il piu' elevato in grado o, a parita' di grado, il piu' anziano in ruolo. 7. La graduatoria con relativi punteggi finali e' approvata con decreto del Ministro delle finanze, da notificare agli ufficiali interessati. 8. Superano il corso superiore di polizia tributaria ai sensi e per gli effetti della [legge 3 maggio 1971, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-05-03;320), gli ufficiali compresi nella graduatoria suddetta e secondo l'ordine della stessa.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 29
Art. 29. Vantaggio di carriera 1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria: a) e' attribuito il vantaggio di carriera previsto dalla tabella allegata alla [legge 3 maggio 1971, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-05-03;320); b) e' conferito il "Titolo scuola di polizia tributaria" con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza; c) e' rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro delle finanze.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 30
Art. 30. Documentazione caratteristica 1. Al termine di ciascun anno di corso e' compilata per ogni ufficiale frequentatore la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni. 2. Nella documentazione devono essere indicati il giudizio di idoneita' o di non idoneita' nonche', per gli ufficiali che hanno terminato il primo anno, quello scaturente dal punteggio riportato e, per gli idonei al termine del secondo anno, la posizione di ciascuno nella graduatoria con relativo punteggio finale. 3. I punteggi sotto indicati, determinano, per ogni ufficiale, le qualifiche a fianco riportate: . da 27 a 30 trentesimi. . . . . . ottimo; . da 24 a 26,99 trentesimi. . . . . . molto buono; . da 21 a 23,99 trentesimi. . . . . . buono; . da 18 a 20,99 trentesimi. . . . . . sufficiente; . inferiore a 18 trentesimi. . . . . . mediocre.
Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza- art. 31
Art. 31. Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico che avra' inizio nell'anno successivo a quello della sua emanazione. 2. Per gli ufficiali che con l'anno accademico di prima applicazione del presente regolamento cominciano il secondo anno di corso e sono dichiarati idonei al termine dello stesso, il calcolo della media per la formazione della graduatoria sara' effettuato tenendo conto, per il primo anno di corso, del punteggio di classificazione annuale determinato secondo le previgenti norme. Visto, il Ministro delle finanze COLOMBO
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