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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 55

Current text a fecha 1989-02-23

Entrata in vigore della legge: 24/2/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattatto tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Trattato-art. 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, ispirate ai valori comuni di liberta', democrazia, progresso sociale, che animano i loro popoli; solennemente constatando che il consolidamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica Argentina rappresenta un fattore di rilievo essenziale per una nuova fase politica nell'America Latina ed e' condizione permanente dell'espansione delle relazioni tra i due Paesi; desiderose di rafforzare ed approfondire i rapporti speciali tradizionalmente esistenti tra i due Paesi e di imprimere ad essi un rinnovato impulso quantitativo e qualitativo; convinte che il mantenimento della pace e della stabilita' internazionali, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine economico piu' giusto possono ricevere un notevole contributo dall'individuazione e dall'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse e che si confrontano con problemi di sviluppo differenziati; motivate dalle proprie esperienze storiche che hanno dimostrato come lo sviluppo economico, il progresso sociale, i rapporti culturali ed educativi, la ricerca scientifica, l'ammodernamento tecnologico contribuiscono in maniera decisiva al consolidamento delle istituzioni democratiche; consapevoli che l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea da un lato e quella dell'Argentina Latina dall'altro le impegnano nella costruzione di strutture regionali di integrazione suscettibili ci contribuire efficacemente al rafforzamento di legami di cooperazione ed all'apertura tra le rispettive aree; convinte che il sentimento di antica e profonda solidarieta' esistente fra i due Paesi possa trovare un quadro di riferimento permanente ed organico, articolato in una serie di strumenti originali e concreti; considerata l'esigenza di completare con un accordo di carattere generale, quanto gia' disposto in virtu' di accordi specifici in materia politica, economica, finanziaria, industriale, culturale e di cooperazione tecnica e di altre intese attualmente in vigore o che si pongano in essere sulla base di questo Trattato; in considerazione della Dichiarazione del 30 aprile 1987 che sottolinea la volonta' di stabilire una relazione associativa di carattere perticolare tra l'Italia e l'Argentina in ragione della comunanza di sangue e di cultura, ed auspicando che questa esperienza abbia carattere innovativo nelle relazioni tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di svluppo ed un effetto favorevole nel contesto Nord-Sud; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. I rapporti politici, sociali, economici, industriali, finanziari, culturali, di cooperazione allo sviluppo, tecnologici e scientifici tra i due Paesi saranno basati su un principio associativo con l'obbiettivo di pervenire a particolari forme di collaborazione, scambio di informazioni, semplificazione di procedure e complementarieta', attraverso strumenti bilaterali appropriati, secondo le modalita' e i termini previsti negli articoli seguenti.

Trattato-art. 2

Art. 2. Il principio di cui all'articolo 1 trovera' applicazione compatibilmente con gli impegni internazionali di ciascuno dei due Paesi. Le decisioni di ciascuna delle Parti dovranno - per quanto possibile - ispirarsi a rafforzare la realizzazione di programmi congiunti. Allo stesso criterio si ispireranno anche le decisioni delle due Parti che potranno comprendere: la fornitura di impianti macchinari e servizi; il trasferimento di risorse, tecnologie, conoscenze scientifiche e tecnico-scientifiche; la realizzazione di investimenti; la concessione di crediti applicabili all'acquisto di beni e servizi della parte che concede il credito; l'aggiudicazione e assegnazione diretta di progetti e contratti che siano oggetto di finanziamento agevolato quando quest'ultimo sia concesso in base alla legislazione nazionale sulla cooperazione allo sviluppo vigente nello Stato che concede il finanziamento; e qualsiasi altra forma di collaborazione in tutti gli altri settori ritenuti dalle Parti prioritari per lo sviluppo e la modernizzazione tecnologica. Le due Parti si impegnano ad utilizzare enti ed istituti esistenti ed a creare se necessario enti ed istituti congiunti per la ricerca e la realizzazione di progetti utili allo sviluppo dell'economia con il compito anche di facilitare le procedure relative alla loro esecuzione. Le due Parti si impegnano altresi' ad orientare le loro Amministrazioni pubbliche nel senso di facilitare il lavoro di detti enti ed istituti.

Trattato-art. 3

Art. 3. Le due Parti si impegnano, nell'ambito regionale a cui esse partecipano e che intendono risolutamente incoraggiare come garanzia di pace e di interdipendenza e come itinerario obbligato verso un ordinamento internazionale piu' giusto, a favorire il dialogo fra le due aree di appartenenza. Esse si propongono altresi' di adottare nel contesto delle istituzioni internazionali e regionali atteggiamenti coerenti con lo spirito del presente Trattato, adoperandosi attivamente per facilitare l'individuazione di soluzioni appropriate quando siano coinvolti interessi particolari di ciascuno dei Paesi firmatari.

Trattato-art. 4

Art. 4. I diritti e interessi dei cittadini di una delle Parti che in virtu' della relazione associativa particolare si trasferiscano per svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente saranno tutelati dagli accordi in vigore tra le Parti o che queste decidano di stipulare in materia di protezione dei lavoratori, sicurezza sociale, assistenza consolare, stato civile, sport e altri settori.

Trattato-art. 5

Art. 5. Le due Parti favoriranno la creazione delle condizioni adeguate per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per stimolare gli investimenti di capitali da parte di investimenti di uno Stato contraente nel territorio dell'altro, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperita' di entrambe le Parti. Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti pubblici e privati dell'altro. Ciascuno Stato contraente garantira' che la gestione, il mentenimento, l'uso, il trasferimento di utili ed il rimpatrio degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altro Stato contraente non siano pregiudicati da misure ingiustificate o discriminatorie. In tale contesto, le imprese miste (joint ventures) nel settore delle piccole e medie imprese sono tra gli strumenti piu' idonei a dare rinnovato impulso alla collaborazione economica tanto nell'ambito bilaterale come anche in quello delle rispettive aree di integrazione. Nello stesso spirito le due Parti favoriranno l'ingresso ed il soggiorno nel loro territorio di cittadini argentini ed italiani compatibilmente con le esigenze dei rispettivi mercati del lavoro e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla loro appartenenza alle rispettive organizzazioni regionali.

Trattato-art. 6

Art. 6. La importazione di tutte le attrezzature e beni di capitale di origine italiana per la realizzazione di progetti di sviluppo da attuare in adempimento del presente Trattato, sara' esente dal pagamento di diritti di dogana e di importazione, quando tali importazioni godano di finanziamenti a condizioni agevolate ai sensi della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.

Trattato-art. 7

Art. 7. Le due Parti, desiderose di incrementare la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, promuoveranno la creazione del Club Tecnologico Italia-Argentina che permettera' l'avvio di azioni congiunte di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento a quelle che comportino l'espansione dell'attivita' produttiva.

Trattato-art. 8

Art. 8. Le due Parti, convinte della necessita' di pervenire a forme di collaborazione e diffusione di attivita' in materia culturale che permettano di consolidare le istituzioni democratiche in Argentina, si impegnano ad adottare tutte le possibili misure atte a favorire tali scopi. Le due Parti favoriranno la formazione, l'aggiornamento e lo scambio di docenti delle rispettive lingue nelle scuole di ogni ordine e grado e porranno in atto misure tendenti ad una maggiore diffusione della lingua spagnola in Italia e della lingua italiana in Argentina. Entrambe le Parti favoriranno la conclusione di accordi interuniversitari e fra altre istituzioni di studi superiori e di ricerca. Si impegnano inoltre ad esaminare la possibilita' di riconoscere i titoli finali di studio rilasciati dalle scuole, istituti, universita' ed altre istituzioni di studi superiori e di ricerca dell'altra Parte. Si adotteranno anche misure atte a favorire la diffusione dell'immagine di una delle Parti nel territorio dell'altra per mezzo della stampa e altri mezzi di comunicazione ed a promuovere la traduzione e la diffusione di libri italiani in Argentina ed argentini in Italia.

Trattato-art. 9

Art. 9. E' istituito un Segretario Permanente composto da 4 alti funzionari di ciascun Paese e dai loro supplenti, designati dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Tale segretariato sara' presieduto alternativamente, per un anno, dal funzionario di rango piu' elevato designato dal Ministro degli Esteri della Repubblica italiana e per il successivo dal funzionario di rango piu' elevato designato dal Ministro degli Affari Esteri e Culto della Repubblica argentina. Il Segretario avra' il compito di prendere in esame l'andamento dell'applicazione del presente Trattato e le altre materie connesse che le due Parti ritengano di affidargli. Compito del Segretariato sara' altresi' individuare procedure amministrative rapide e semplificate per la realizzazione delle iniziative concordate nelle istanze competenti. Il Segretariato presentera', periodicamente, una relazione alle due Parti sullo stato di attuazione delle decisioni gia' adottate e sulla programmazione e elaborazione di nuove iniziative.

Trattato-art. 10

Art. 10. Le Commissioni Miste italo-argentine previste dall'Accordo culturale del 12 aprile 1961, dall'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria del 12 giugno 1979 e dall'Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986, riunite di preferenza congiuntamente, esamineranno, tra l'altro, le indicazioni del Segretariato Permanente.

Trattato-art. 11

Art. 11. Le due Parti confermano, per quanto riguarda le consultazioni politiche, quanto concordato con il Memorandum dell'11 marzo 1985, che fa parte integrante del presente Trattato.

Trattato-art. 12

Art. 12. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 del Memorandum di cui all'articolo precedente, per dare impulso allo sviluppo delle relazioni previsto nel presente documento, si realizzeranno, con frequenza se possibile annuale, alternativamente in Italia ed in Argentina, riunioni di vertice fra il Presidente della Nazione argentina e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, accompagnati dai Ministri degli Affari Esteri.

Trattato-art. 13

Art. 13. La data, l'ordine del giorno dei lavori e la composizione delle delegazioni delle riunioni di vertice e della Commissione Mista congiunta saranno concordate per via diplomatica. Di mutuo accordo potranno essere convocate riunioni straordinarie.

Trattato-art. 14

Art. 14. Le due Parti favoriranno incontri periodici tra Delegazioni dei rispettivi Parlamenti e tra le Commissioni parlamentari competenti per specifiche materie.

Trattato-art. 15

Art. 15. Per l'esecuzione delle attivita' previste dal presente Trattato, le Parti potranno concludere accordi complementari.

Trattato-art. 16

Art. 16. Le due Parti si impegnano a determinare idonee procedure atte a facilitare l'attuazione del presente Trattato.

Trattato-art. 17

Art. 17. Il presente Trattato entrera' in vigore nella data in cui le Parti scambieranno gli strumenti di ratifica. Fatto in Roma il 10 dicembre 1987, in due originali, rispettivamente nelle lingue italiana e spagnola, facenti entrambi fede. Il Presidente Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica argentina della Repubblica italiana RAUL R. ALFONSIN GIOVANNI GORIA Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Memorandum-art. 1

MEMORANDUM Preambolo "Il Governo italiano ed il Governo argentino, avendo presente la lunga e profonda tradizione di amicizia che unisce i rispettivi popoli, consapevoli che il dialogo e la cooperazione sono elementi fondamentali della loro politica estera, convinti della responsabilita' dei rispettivi Paesi nella ricerca di soluzioni giuste e durature per i problemi internazionali di attualita', convinti che il sentimento di solidarieta' esistente fra i due Paesi richieda il perfezionamento e l'intensificazione degli strumenti di consultazione fra i rispettivi Governi e Ministri degli affari esteri su una ampia serie di temi di interesse comune, avendo presente che la rispettiva condizione di membro, da un lato, della Comunita' europea e, dall'altro, dell'America Latina, li impegna a contribuire efficacemente al consolidamento delle relazioni e dei legami fra le due aree geografiche, formulano la seguente intesa": Art. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed il Presidente della Nazione argentina oppure il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministro degli affari esteri e del culto della Repubblica argentina, a seconda delle circostanze e dell'importanza dei problemi da trattarsi, terranno, in linea di massima una volta all'anno, delle consultazioni su temi di interessi comune comprendendovi quegli aspetti delle relazioni bilaterali e della situazione regionale e mondiale che si riterranno opportuni.

Memorandum-art. 2

Art. 2. Le consultazioni avranno luogo alternativamente in Italia e in Argentina nelle date che saranno concordate per via diplomatica. Di mutuo accordo, potranno essere convocate anche riunioni straordinarie.

Memorandum-art. 3

Art. 3. Il livello delle consultazioni e l'agenda delle riunioni saranno negoziati per via diplomatica. Ciascuna delegazione includera' quegli esperti che saranno giudicati appropriati in funzione dei temi da trattarsi.

Memorandum-art. 4

Art. 4. Oltre alle consultazioni a livello ministeriale potranno altresi' realizzarsi, alternativamente in Italia e in Argentina, riunioni annuali di gruppi di esperti o di gruppi specializzati nella programmazione politica appartenenti ai due Ministeri degli affari esteri, su temi di interesse comune.

Memorandum-art. 5

Art. 5. I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica argentina ritengono che le consultazioni previste dal presente "memorandum" completeranno ed intensificheranno il dialogo che gia' mantengono attraverso i canali diplomatici normali. Concordato in Buenos Aires l'undici marzo millenovecentoottantacinque in due esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, i due Atti facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Italiana GIULIO ANDREOTTI DANTE M. CAPUTO Visto, il Ministro degli affari esterei ANDREOTTI

Processo verbale

PROCESSO VERBALE Tenendo conto della volonta' espressa dai due paesi di creare una relazione associativa particolare fra l'Italia e l'Argentina secondo le linee concordate negli incontri fra il Ministro degli affari esteri onorevole Giulio Andreotti ed il Ministro del commercio estero ambasciatore Renato Ruggiero con il Ministro delle relazioni estere e del culto Dante M. Caputo, di cui prende formalmente atto il Trattato italo-argentino firmato oggi, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana onorevole Giovanni Goriaed il Presidente della Repubblica argentina Raul R. Alfonsin, considerato che detta relazione associativa deve rappresentare uno schema di collaborazione esemplare nelle relazioni nord-sud tra un Paese industrializzato ed un Paese gravato dal problema del debito, nel rispetto di principi derivanti dalla loro partecipazione ad organismi internazionali e regionali, considerato che detto schema di collaborazione deve facilitare l'effettuazione di investimenti produttivi nel settore privato argentino con il concorso di aziende italiane pubbliche e private e di investitori argentini; considerando altresi' l'importanza di stimolare esperienze congiunte di produzione che favoriscano la modernizzazione e l'aumento di produttivita' dell'economia argentina, hanno preso atto delle seguenti linee di azione comune. Il Governo argentino ed il Governo Italiano promuoveranno un programma di sostegno allo sviluppo economico argentino che avra' come obiettivo la formazione di investimenti in Argentina per un importo globale di circa 5 miliardi di dollari nel quinquennio 1988-1992. I fondi del programma saranno composti in proporzioni similari dai tre seguenti elementi: crediti di aiuto italiani, investimenti diretti italiani e investimenti diretti argentini. 1. Il Governo italiano si impegna a concedere al Governo argentino, per il biennio 1988-1989, crediti di aiuto per un ammontare fino a 600 milioni di dollari USA per la realizzazione di progetti di cooperazione in Argentina concordemente individuati. Una quota di circa la meta' di detto ammontare sara' riservata a progetti nel settore produttivo argentino ad esclusione delle grandi opere infrastrutturali pubbliche. Al riguardo, le due Parti si adopereranno per incoraggiare la costituzione in Argentina di societa' miste (joint ventures) aventi per oggetto lo sviluppo del settore industriale. Saranno definiti criteri e modalita' da sottoporre all'approvazione dei competenti organi decisionali italiani, per la parziale assegnazione dei finanziamenti agevolati a progetti da realizzare da parte di societa' italo-argentine ovvero a promuovere l'apporto congiunto di capitale nei settori produttivi argentini individuati di comune accordo. Allo scopo di assicurare la migliore continuita' all'attivita' di cooperazione con l'Argentina - coerentemente con il rapporto di associazione particolare instaurato tra i due Paesi - il Governo italiano si impegna a perseguire l'obiettivo di concedere finanziamenti agevolati in misura analoga per gli anni 1990-1992, per incentivare investimenti diretti nel settore produttivo ad esclusione delle grandi opere infrastrutturali pubbliche. I crediti agevolati dovranno favorire l'ammodernamento tecnologico e migliorare la competitivita' dell'industria argentina. Il Governo italiano si adoperera', inoltre, affinche' vengano concessi, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, finanziamenti agevolati alle imprese italiane investitrici e facilitera', altresi' attraverso la quota dei crediti di aiuto destinata al finanziamento dei costi locali, l'acquisizione di beni da destinare quale apporto argentino al capitale di rischio in iniziative congiunte da realizzare in Argentina. Le Parti procederanno annualmente ad una verifica dell'attuazione delle intese convenute nel presente atto al fine di adottare le misure ulteriori che si renderanno necessarie per l'ottimale sviluppo dei rapporti di collaborazione italo-argentina. 2. Il Governo italiano favorira' inoltre investimenti diretti di aziende italiane private e a partecipazione statale mediante l'assicurazione SACE del capitale e dei dividendi ai sensi delle disposizioni della legge n. 227 del 1977. 3. Il Governo argentino si impegna, d'altra parte, a facilitare la mobilitazione di investimenti per la costituzione di aziende produttive per un importo equivalente ad una delle altre due componenti dello schema di collaborazione (crediti di aiuto ed investimenti italiani). Come parte del proprio sforzo nella promozione di investimenti, il Governo argentino valutera' l'eleggibilita' dei progetti nel settore privato inclusi in questo programma ai fini dell'assegnazione di fondi di capitalizzazione del debito estero in conformita' alla legislazione vigente. Il Governo argentino garantira' agli investimenti italiani realizzati nell'ambito del presente programma la libera trasferibilita' dei capitali e dei dividendi in deroga alle restrizioni locali applicate in caso di difficolta' di pagamenti verso l'estero. Gli investimenti che godono di questa garanzia dovranno essere registrati ai sensi della legge 21.382 nel testo pubblicato nel 1980. Questa garanzia non si applichera' ai conferimenti di capitale realizzati nel quadro del regime di capitalizzazione del debito estero. I due Governi destineranno i crediti e gli investimenti tenendo conto della necessita' di aumentare la capacita' di esportazione di prodotti industriali argentini. Il programma prestera' particolare attenzione allo sviluppo dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese con riferimento al rinnovamento ed al modernizzazione della struttura industriale argentina. Al fine di dare pratica attuazione allo schema di collaborazione come sopra delineato, i due Governi concordano nell'opportunita' di creare un organismo finanziario, che si costituira' entro il 30 giugno 1988, al quale il Governo argentino, con una normativa specifica, deleghera' la gestione degli impegni derivanti dal presente schema di collaborazione finanziaria. Ambedue le parti avranno una partecipazione paritaria nell'adozione delle decisioni di questo organismo al fine di assicurare che queste riflettano la volonta' dei rispettivi Governi. Lo schema di collaborazione finanziaria e gli impegni assunti con il presente atto dovranno essere verificati periodicamente dal Segretariato previsto dal Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare al fine di assicurare l'armonico sviluppo e l'utilizzazione di ognuna delle tre componenti finanziarie previste nel presente atto. Fatto a Roma, il 10 dicembre 1987. Il Presidente Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica argentina GIOVANNI GORIA RAUL R. ALFONSIN Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI