DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1989, n. 50
Entrata in vigore del decreto: 17/2/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, recante approvazione del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, e 31 ottobre 1968, n. 1206;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1206, e' sostituito dal seguente: "Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'".
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigilllo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1› febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 8
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: L'art. 1 del D.P.R. n. 1206/1968 ha modificato l'art. 2 del R.D. n. 746/1926. Pertanto il testo aggiornato del citato art. 2, come modificato dal predetto art. 1, dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 330, e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - Puo' essere assegnata una vettura automobile esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorita': a) ministri e sottosegretari di Stato; b) marescialli d'Italia e grandi ammiragli; c) funzionari appartenenti ai gradi 1› e 2› dell'ordinamento gerarchico stabilito dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; d) segretario generale del Ministero degli affari esteri; e) generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra e generali di squadra aerea, ricoprenti effettivamente una delle cariche previste per il loro grado; capo e sotto-capo di stato maggiore generale; capo di stato maggiore della Marina e dell'Aeronautica; comandante generale dell'Arma dei reali carabinieri; comandante generale della Regia guardia di finanza; f) capo della polizia; g) prefetti del Regno residenti in localita' con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e per i quali si e' riconosciuto, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze la necessita' di disporre ordinariamente della vettura automobile. Le autorita' predette non possono concederne ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate. E' peraltro in loro facolta' di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi per eccezionali ed urgenti necessita' di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono. Puo' essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. Puo' inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionari di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di eta' o per infermita', purche' non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi. Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'. Puo' essere assegnata una vettura automobile ai commissari o rappresentanti del Governo nelle regioni, nonche' ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni staccate, che risultino istituite, a termini della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e del relativo regolamento di esecuzione. In considerazione delle caratteristiche lagunari del capoluogo della Regione veneta, gli automezzi di servizio assegnati in uso alle suindicate autorita', con sede in Venezia, sono rappresentati da una vettura-motoscafo e da una automobile. Le predette assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre che le cennate autorita' non risultino gia' fornite di automezzi di servizio per altro incarico ricoperto".
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