LEGGE 11 febbraio 1989, n. 59

Type Legge
Publication 1989-02-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 28/02/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA ALLA DELIMITAZIONE DELLE FRONTIERE MARITTIME NELL'AREA DELLE BOCCHE DI BONIFACIO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese. Desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due Paesi. Consapevoli della necessita' di delimitare in maniera precisa ed equa gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamente la loro sovranita' o dei diritti sovrani. Basandosi sulle norme e i principi del diritto internazionale applicabili nella materia. Considerando la "Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica". Hanno stipulato quanto segue: Articolo 1. 1. La linea di delimitazione tra le acque territoriali dei due Stati nell'area delle Bocche di Bonifacio e definita dagli archi di lossodromia che uniscono, nell'ordine in cui sono enumerati, i punti qui di seguito definiti mediante le loro coordinate: Longitudine E Latitudine N Punto 1.............. 008 (›) 48'49'',2 41 (›) 15'31'',2 Punto 2.............. 009 (›) 08'09'',1 41 (›) 19'09'',0 Punto 3.............. 009 (›) 16'15'',0 41 (›) 17'34'',2 Punto 4.............. 009 (›) 19'03'',0 41 (›) 20'13'',8 Punto 5.............. 009 (›) 27'03'',6 41 (›) 24'27'',0 Punto 6.............. 009 (›) 37'54'',0 41 (›) 26'04'',8 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente articolo sono espresse nel sistema geodetico europeo compensato (Europa 50). 3. La linea definita al paragrafo 1 e rappresentata sulla carta annessa alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2. 1. Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l'attivita' sui luoghi di pesca tradizionali situati all'interno di una zona definita: a nord, dal parallelo 41 (›) 20'40'', ad ovest, dal meridiano 9 (›), ad est, dal meridiano 9 (›) 06', a sud, dal parallelo 41 (›) 16'20''. 2. La zona definita al paragrafo 1 e rappresentata sulla carta all'articolo 1 suindicato.

Convenzione - art. 3

Articolo 3. 1. L'allineamento dei punti 2 e 3 sara' segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia: un pilastro di 8 metri d'altezza edificato sul posto del segnale trigonometrico della Guardia del Turco, un pilastro di 10 metri d'altezza innalzato sulle rocce della punta meridionale dell'isola di Budelli. 2. L'allineamento dei punti 3 e 4 sara' segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia: un pilastro di 10 metri d'altezza edificato sullo scoglio 500 metri davanti al semaforo di Contro di li Scala, un pilastro di 12 metri d'altezza costruito sulla riva in prossimita' di Punta Marmorata.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. Ciascuna delle Parti notifica all'altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica. La "Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica" sara' abrogata in tale data. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Parigi il 28 novembre 1986 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica Italiana Francese Giulio ANDREOTTI JEAN BERNARD RAIMOND Visto, Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.