LEGGE 11 febbraio 1989, n. 60

Type Legge
Publication 1989-02-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 28/02/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72a sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Ratifica - art. 1

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione del Bureau internazionale del Lavoro, dove si e riunita il 4 giugno 1986, nella sua 72a sessione; Dopo aver deciso di adottare alcune proposte di emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa al punto 7 dell'ordine del giorno della sessione, adotta, il giorno 24 giugno 1986, l'atto seguente per la modifica della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, atto che sara' chiamato Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 1986: Articolo 1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente atto di emendamento, le disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il cui testo attualmente in vigore e riprodotto nella prima colonna dell'allegato al presente atto, avranno efficacia nella forma modificata che figura nella seconda colonna di detto allegato.

Ratifica - art. 2

Articolo 2 Due esemplari autentici del presente atto di emendamento saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale del Bureau internazionale del lavoro. Uno di detti esemplari sara' depositato presso gli archivi del Bureau internazionale del Lavoro e l'altro nelle mani del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione conformemente alle disposizioni dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Direttore generale inviera' una copia certificata conforme di detto atto a ciascuno dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Ratifica - art. 3

Articolo 3 1. Le ratifiche o accettazioni formali del presente atto di emendamento saranno comunicate al Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro, che ne informera' i Membri dell'Organizzazione. 2. Il presente atto di emendamento entrera' in vigore alla condizioni previste dall'art. 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente atto, il Direttore generale del Bureau internazionale del Lavoro ne informera' tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Allegato

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