LEGGE 11 febbraio 1989, n. 71
Entrata in vigore della legge: 5/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversita' dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention relative a' la delivrance d'un certificat de diversite' de noms de famille Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI UN CERTIFICATO RELATIVO ALLA DIVERSITA' DI COGNOMI Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile; desiderosi di attenuare le difficolta' incontrate da alcune persone alle quali viene conferito, in base alla legge di uno Stato, un cognome diverso da quello loro riconosciuto in un altro Stato; hanno convenuto le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1 1. Il certificato relativo alla diversita' di cognomi istituito dalla presente Convenzione e destinato a facilitare la dimostrazione della propria identita' da parte di quelle persone le quali, a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di alcuni Stati, in particolare in materia di matrimonio, di filiazione o di adozione, non sono designate con lo stesso cognome. 2. Il fine di detto certificato e unicamente di attestare che i vari cognomi in esso menzionati, indicano, a seconda delle diverse legislazioni, la medesima persona. Esso non puo' avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni legislative concernenti il cognome.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Il certificato di cui all'articolo precedente deve essere rilasciato ad ogni persona interessata, dietro presentazione di documenti giustificativi, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente di cui essa e cittadina, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente, secondo la cui legge sia stato attribuito, a detta persona anche se cittadino di un altro Stato, un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Il certificato rilasciato in conformita' alla presente Convenzione sara' accettato in ogni Stato contraente come facente fede fino a prova contraria, dell'esattezza delle voci in esso contenute relative ai vari cognomi della persona designata.
Traduzione - art. 4
ARTICOLO 4 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, sono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente, i rifugiati e gli apolidi, il cui status personale e regolato dalla legge di detto Stato.
Traduzione - art. 5
ARTICOLO 5 Il certificato di diversita' di cognomi deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Nessuna modifica puo' essere apportata al presente modello da parte di uno Stato contraente senza la preventiva approvazione della Commissione Internazionale di Stato Civile.
Traduzione - art. 6
ARTICOLO 6 Tutte le annotazioni da trascrivere sul certificato dovranno essere scritte in stampatello; potranno inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'Autorita' che rilascia il certificato.
Traduzione - art. 7
ARTICOLO 7 1. Le date dovranno essere scritte in numeri arabi indicanti successivamente, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ed il mese sono indicati a due cifre, l'anno da quattro cifre. I primi nove giorni del mese, ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati da cifre che vanno da 01 a 09. 2. Il nome di ogni localita' menzionata nel certificato dovra' essere seguito dal nome dello Stato in cui detta localita' e situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello la cui autorita' rilascia il certificato. 3. Dovranno essere utilizzati esclusivamente i simboli seguenti: - per indicare il sesso maschile, la lettera M, il sesso femminile, la lettera F; - per indicare la nazionalita', le lettere che indicano lo stato d'immatricolazione delle autovetture; - per indicare la condizione di rifugiato, le lettere REF; - per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.
Traduzione - art. 8
ARTICOLO 8 Qualora l'autorita' competente non sia in grado di riempire una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere sbarrata.
Traduzione - art. 9
ARTICOLO 9 1. Sulla facciata anteriore di ogni certificato, le voci invariabili, tranne i simboli di cui all'articolo 7 per quanto riguarda le date dovranno essere stampate in almeno due lingue, ossia nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il certificaato e rilasciato, e in lingua francese. 2. Il significato dei simboli dovra' essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato civile, nonche nella lingua inglese. 3. Sul retro di ogni certificato dovranno comparire: - un riferimento alla Convenzione nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo; - una traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, qualora dette lingue non siano state utilizzate nella facciata anteriore; - un riassunto degli articoli 5, 6, 7 e 8 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato la cui autorita' rilascia il certificato. 4. Ogni traduzione dovra' essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di Stato civile.
Traduzione - art. 10
ARTICOLO 10 1. I certificati dovranno essere datati, firmati e muniti del sigillo dell'Autorita' che li ha rilasciati. 2. Saranno dispensati dalla legalizzazione o da qualsiasi formalita' equivalente sul territorio degli Stati contraenti.
Traduzione - art. 11
ARTICOLO 11 1. Al momento della firma della presente Convenzione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ogni Stato contraente dovra' designare le autorita' competenti al rilascio del certificato. 2. Ogni ulteriore modifica a detta designazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
Traduzione - art. 12
ARTICOLO 12 La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata, e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
Traduzione - art. 13
ARTICOLO 13 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera' approvera' o aderira' dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Traduzione - art. 14
ARTICOLO 14 Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile, delle Comunita' Europee o del Consiglio di Europa potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Traduzione - art. 15
ARTICOLO 15 Non e ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Traduzione - art. 16
ARTICOLO 16 1. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o in ogni altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori di cui assicura le relazioni a livello internazionale, o ad uno o a piu' di essi. 2. Detta dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica.
Traduzione - art. 17
ARTICOLO 17 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore nei suoi confronti della Convenzione. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Traduzione - art. 18
ARTICOLO 18 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e ad ogni altro Stato che avra' aderito alla presente Convenzione: -a) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; -b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; -c) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data alla quale avra' effetto; -d) ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale essa entrera' in vigore; -e) ogni designazione delle autorita' competenti effettuata in applicazione dell'articolo 11, comma 1, ed ogni modifica effettuata ai sensi del secondo comma di detto articolo. 2. Il Consiglio Federale Svizzero informera' il Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica effettuata in applicazione del paragrafo 1. 3. Sin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia autenticata sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione, in conformita' all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, a tal fine, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a l'Aja, l'8 settembre 1982, in un unico esemplare in lingua francese che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di stato civile ed agli Stati aderenti. Una copia autenticata sara' anche inviata al Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato civile. Seguono firme. Parte di provvedimento in formato grafico Le date dovranno essere scritte in numeri arabi indicanti successivamente, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I primi nove mesi dell'anno sono indicati da cifre che vanno da 01 a 09. Il nome di ogni localita' menzionata nel certificato dovra' essere seguito dal nome dello Stato in cui detta localita' e situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello la cui autorita' rilascia il certificato. Qualora l'Autorita' che rilascia il certificato non sia in grado di riempire una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere barrata. Ogni modifica del modulo del presente certificato, ed ogni traduzione saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Internazionale di Stato Civile. Copia autentica conforme all'originale depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Berna, 4 ottobre 1982 PER IL DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI STRANIERI IL CAPO DELLA SEZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
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