LEGGE 11 febbraio 1989, n. 72
Entrata in vigore della legge: 5/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, cosi' come gia' modificato dall'accordo del 27 agosto 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2, comma 2, dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo - art. 1
ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA DEL 29 MARZO 1974 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA E DELL'ACCORDO MODIFICATIVO DEL 27 AGOSTO 1980. La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, nell'intento di adeguare "l'Accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera" alla mutata situazione del traffico internazionale ferroviario, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 1. Nell'articolo 2 il comma 2 e'soppresso. 2. Nell'articolo 2 il comma 3 diviene comma 2 con il seguente testo: "2) Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorita' centrali degli Stati contraenti hanno la facolta' di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in stazioni diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili". 3. Il comma 5 dell'Articolo 4 e modificato come segue: "5) Per l'uso di locali ed impianti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente, le FS e le OeBB devono corrispondere l'una all'altra un compenso il cui ammontare e da calcolarsi sulla base dei costi effettivi". 4. Il comma 2 dell'Articolo 6 e modificato come segue: "2) Le FS e le OeBB hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante in ciascuna delle stazioni di cui all'Articolo 2 comma 1, nonche di quelle concordate a norma dell'Articolo 2, comma 2, che si trovino nel territorio dell'altro Stato contraente. I locali di servizio del Rappresentante devono portare le iscrizioni nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti dando la precedenza alla lingua italiana per i locali del Rappresentante delle FS e alla lingua tedesca per i locali del Rappresentante delle OeBB". 5. Il comma 1 dell'Articolo 9 e modificato come segue: "1) Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti. La lingua italiana ha la precedenza. I locali destinati ai servizi istituiti in base ad un accordo a norma dell'Articolo 2 comma 2 devono anche essi essere muniti di iscrizioni bilingue; in tali casi ha la precedenza la lingua di quello Stato contraente sul cui territorio sono situati i locali di servizio. Le norme dell'Articolo 6 per quanto riguarda i locali di servizio dei Rappresentanti delle due ferrovie rimangono invariate". 6. Il comma 3 dell'Articolo 13 e sostituito dal seguente: "3) Qualora un agente 1) delle OeBB addetto ai servizi di confine cui si riferisce il presente Accordo, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario in una stazione comune, su un tronco di linea di confine, in una delle stazioni in Italia concordate a norma dell'Articolo 2 comma 2 oppure su una linea tra il confine di Stato ed una delle stesse stazioni in Italia concordate a norma dell'Articolo 2 comma 2, rimanga ucciso o ferito in servizio od a causa del servizio, ovvero le cose che un agente delle OeBB porta seco od al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, l'obbligo di soddisfare ai diritti derivanti dall'incidente va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato su una linea delle OeBB in territorio austriaco; 2) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al precedente punto 1) in una delle stazioni in Austria concordate a norma dell'art. 2 comma 2 oppure su una linea tra il confine di Stato e le dette stazioni, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato su una linea delle FS in territorio italiano; 3) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al precedente 1) su un tronco di linea di confine oppure in una stazione comune, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'esercizio Ferroviario delle FS." 7. Il comma dell'articolo 24 e modificato come segue: "1) La corrispondenza di servizio, i pacchi di servizio come anche le spedizioni di denaro e di valori possono essere scambiati tra le stazioni comuni, tra gli Uffici istituiti in base ad un accordo a norma dell'Articolo 2 comma 2 oppure tra i Rappresentanti citati nell'Articolo 6 comma 2 oppure anche tra tutti i suddetti Uffici nonche tra questi ed i loro Uffici superiori oppure le rispettive Amministrazioni, senza il tramite delle Poste ed in franchigia di spese postali."
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 (1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna. (2) L'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 12 settembre 1985 in due originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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