LEGGE 11 febbraio 1989, n. 73

Type Legge
Publication 1989-02-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 5/3/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo - art. 1

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare: Considerato che le violazioni alle legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi; Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse; Considerato che il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illegale di tali sostanze che costituiscono un danno per la salute pubblica e per la societa'; Convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere resa piu' efficace mediante una stretta cooperazione fra le due Amministrazioni doganali; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, si intende: a) per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali e relative: all'introduzione, all'uscita e alla permanenza delle merci ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento; alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e delle tasse; ai controlli delle misure di proibizione, restrizioni e al controllo dei cambi; alle disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; b) per "Amministrazioni doganali" le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni previste al precedente paragrafo; c) per "violazioni" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) per "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e ogni altro diritto, tassa e tributo o imposizione percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ad eccezione dei tributi o imposizioni il cui ammontare e limitato al costo approssimativo dei servizi resi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si prestano mutua assistenza secondo le modalita' e condizioni previste dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto di traffico illecito in violazione delle rispettive legislazioni doganali.

Accordo - art. 5

Articolo 5 L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti Contraenti esercita, spontaneamente o su richiesta, nei limiti delle sue competenze e delle sue possibilita', una speciale sorveglianza: a) sui movimenti, in particolare sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere, professionalmente o abitualmente, violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente; c) sui movimenti delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento, che l'altra Parte Contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico illecito verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale; d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte Contraente. I risultati di tali indagini sono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richiesta, ogni documentazione comprovante che merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si trasmettono, spontaneamente, o su richiesta, sotto forma di rapporti processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale dell'una o l'altra Parte.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si comunicano i nuovi mezzi di frode o sistemi utilizzati e si trasmettono copie ed estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano disposizioni affinche' i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alle legislazioni doganali dei rispettivi Paesi.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte puo' autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti fissati dall'autorizzazione stessa, come testimoni o esperti in materia doganale davanti ai Tribunali o altre Autorita' dell'altra Parte.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte fa procedere non appena possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazioni alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica subito i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono utilizzare innanzi all'autorita' giudiziaria le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle loro rispettive legislazioni.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emananti dalle autorita' amministrative e concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, competenti per la ricerca delle violazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, con il consenso degli agenti competenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte Contraente, assistere alle operazioni da effettuarsi da questi ultimi per la ricerca e l'accertamento di tali violazioni, se queste interessano la prima Amministrazione.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Quando, nei casi previsti dal presente Accordo, gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente si trovano sul territorio dell'altra parte contraente essi devono essere in grado di giustificare, in qualsiasi momento, la loro condizione ufficiale. Essi godono su tale territorio della protezione garantita agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte contraente dalla legislazione in vigore.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di rimborso spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli agenti di cui all'articolo 10 e agli interpreti che sono a carico dello Stato o della parte privata.

Accordo - art. 17

Articolo 17 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente accordo nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Accordo - art. 18

Articolo 18. 1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre a condizione che la legislazione dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

Accordo - art. 19

Articolo 19. Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale della Parte richiedente non e in grado, da parte sua, di fornire l'assistenza richiesta per il caso considerato.

Accordo - art. 20

Articolo 20. L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti: Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalita' di pratica attuazione.

Accordo - art. 21

Articolo 21. Un Comitato misto composto da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ciascuna delle Parti Contraenti e incaricato di esaminare i problemi relativi all'applicazione del presente Accordo. Tale Comitato si riunira' a domanda di una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 22

Articolo 22. Il presente Accordo sara' ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuno Stato Contraente. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.

Accordo - art. 23

Articolo 23. Ogni disaccordo che potesse insorgere dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sara' regolato per le vie diplomatiche. FATTO ad Algeri il 15 aprile 1986, in doppio originale, in lingua italiana ed araba, in due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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