LEGGE 11 febbraio 1989, n. 74
Entrata in vigore della legge: 5/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri.
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo - art. 1
ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. Nella convinzione che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra i due Paesi contribuira' al rafforzamento della loro cooperazione ed allo sviluppo dei loro rapporti economici e commerciali; Nel desiderio di: - Favorire l'organizzazione delle relazioni marittime tra l'Algeria e l'Italia; - Assicurare una migliore organizzazione del traffico marittimo tra i due Paesi; - Eliminare gli ostacoli che possono portare pregiudizio allo sviluppo del trasporto marittimo; convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Il termine nave di una Parte contraente indica qualsiasi nave mercantile battente la bandiera di tale Parte in conformita' della sua legislazione e delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 3 del presente Accordo. Il termine membro dell'equipaggio della nave indica ogni persona che eserciti a bordo della nave funzioni relative al suo esercizio ed alla sua manutenzione e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio. Il termine merce indica ogni merce proveniente dal commercio estero tra i porti dei due Paesi. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono alle navi da guerra ne' alle navi che esercitano le attivita' riservate da ciascuna delle due Parti e in particolare quelle relative ai servizi portuali, al rimorchio, al pilotaggio, alla pesca marittima, alla ricerca scientifica e al cabotaggio nazionale.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto di merce in servizio regolare di linea. I trasporti di rinfuse sono esclusi dal campo d'applicazione del presente Accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3. 1) Le Parti contraenti convengono: a) di incoraggiare le navi battenti bandiera algerina e quelle battenti bandiera italiana a partecipare al trasporto di merci tra i due Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente l'effettuazione di trasporti di merce tra i loro porti e quelli dei Paesi terzi. b) di cooperare all'eliminazione degli ostacoli suscettibili di impedire lo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi e le diverse attivita' che dipendono da tali scambi. 2) Le disposizioni del presente articolo, concepite nell'interesse reciproco dei due Paesi, non pregiudicano il diritto delle navi battenti bandiera di Paesi terzi a trasportare merci tra i porti delle due Parti contraenti. 3) Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 1, le compagnie marittime nazionali delle due Parti contraenti possono ricorrere, all'occorrenza, a navi noleggiate. Tali navi saranno considerate come battenti bandiera dell'una o dell'altra Parte.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4. Gli armatori avranno il compito di adottare le misure necessarie per l'organizzazione del traffico e la relativa ripartizione nel quadro di una Conferenza o altra organizzazione armatoriale per la migliore gestione delle linee, secondo il principio ripartitivo previsto dal Codice di Condotta delle Conferenze Marittime, nel reciproco rispetto degli impegni di ciascuna Parte sul piano internazionale.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5. Le Parti contraenti vigileranno affinche' i tassi di nolo siano fissati al livello piu' basso possibile dal punto di vista commerciale compatibile con l'interesse reciproco delle economie dei due Paesi.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6. Ciascuna Parte contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7. Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore nei loro rispettivi porti. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la difesa del mare dall'inquinamento, la salvaguardia della vita umana in mare, il trasporto di merci pericolose, l'identificazione delle merci e l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la nazionalita' delle navi dell'altra Parte, risultante dai documenti di bordo di tali navi rilasciati dalle competenti Autorita' della predetta Parte in conformita' con le sue leggi e regolamenti.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9. Ciascuna Parte contraente riconoscera' tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte e in particolare quelli relativi all'equipaggio, alla stazza e alle dotazioni di bordo, nonche' ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorita' competenti in conformita' delle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. Il calcolo ed il pagamento dei diritti e tasse di navigazione saranno effettuati sulla base di tali certificati di stazza senza procedere a nuova stazzatura.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10. Ciascuna Parte contraente riconoscera' i documenti di identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identita' sono, per quanto concerne le Autorita' italiane, il "libretto di navigazione" e, per quanto concerne le Autorita' algerine, il "Fascicule de navigation maritime", come definiti dalle rispettive normative.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11. Tali documenti d'identita' danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto per tutta la durata dello scalo di una nave, in quanto figurino sul ruolo d'equipaggio della nave e sulla lista consegnata alle Autorita' del porto. Scendendo a terra e rientrando a bordo della nave, tali persone dovranno sottoporsi ai controlli di polizia, doganali e sanitari.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12. 1) I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti indicati all'articolo 10 del presente Accordo possono transitare, in conformita' delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, sul territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, purche' siano in possesso di una autorizzazione d'imbarco o sbarco rilasciata dalle Autorita' competenti del loro Paese. 2) Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi cittadini dell'altra Parte, che viaggino muniti del loro libretto professionale e di un ordine d'imbarco o sbarco, non puo' superare il periodo previsto dalla normativa in vigore; tale periodo potra' eccezionalmente essere prolungato per valide ragioni, a discrezione delle competenti Autorita'. Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere sul proprio territorio o sulle proprie navi i titolari dei documenti di cui al primo comma del presente Articolo, da essa rilasciati, soltanto sulla base dei predetti documenti.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13. 1) Allorche' un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identita' di cui all'art. 10, sbarca in un porto dell'altra Parte contraente, le Autorita', locali daranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare sul loro territorio per il tempo necessario e raggiungere il suo Paese d'origine o un altro porto di imbarco o di sbarco al termine del suo soggiorno. 2) Per le necessita' della navigazione, il Comandante di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente o un membro dell'equipaggio da lui designato e autorizzato a recarsi dall'Agente consolare o diplomatico del Paese di bandiera o dal rappresentante della propria compagnia di navigazione.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il soggiorno sul proprio territorio dei titolari del documento d'identita' di cui all'art. 10, rilasciato dall'altra Parte contraente, la cui presenza sia giudicata indesiderabile.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15. 1) Le Autorita' amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non potranno conoscere delle cause civili derivanti da controversie, sorte a bordo di una nave appartenente all'altra Parte contraente, tra il Comandante e un qualunque membro dell'equipaggio o tra membri dell'equipaggio, se non vi sia la richiesta o il consenso del Comandante o del rappresentante diplomatico o consolare del Paese di cui la nave batte bandiera. 2) Le Autorita' amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non interverranno in caso di infrazioni commesse a bordo di una nave dell'altra Parte contraente che si trovi nelle acque territoriali della prima Parte, tranne che nei seguenti casi: a) Se la richiesta d'intervento e fatta dal rappresentante diplomatico o consolare o con il consenso di quest'ultimo; b) Se l'infrazione sia tale da compromettere la tranquillita' e l'ordine pubblico a terra o nei porti o da pregiudicare la pubblica sicurezza, la sicurezza della vita umana in mare, la tutela dell'ambiente marino; c) Se sono coinvolte persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato nel quale si trovi la nave; d) Se l'infrazione e relativa al traffico illecito di armi ed al traffico di stupefacenti. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' competenti riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle merci e l'ammissione degli stranieri.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16. 1) Qualora una nave di una delle Parti contraenti dovesse naufragare, arenarsi o subire avaria presso le coste dell'altro Stato, le Autorita' competenti del predetto Stato accorderranno alle persone, alla nave ed al carico la medesima protezione ed assistenza data alle navi battenti la propria bandiera. 2) Qualora una nave naufraghi o subisca un'avaria, le parti della nave, il carico e le provviste di bordo saranno sottoposte a diritti doganali se non sono destinate al consumo o utilizzate sul territorio dell'altra Parte. 3) Tutti gli onorari, imposte, diritti e spese riguardanti operazioni di tale natura saranno applicati secondo le leggi, i regolamenti e le tariffe in vigore in ciascuno dei due Stati.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno composte amichevolmente dalle due Parti contraenti nell'ambito della Commissione Mista prevista al successivo articolo 18. Se le divergenze permangono, esse saranno regolate sul piano diplomatico.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18. Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista. Essa si riunira' una volta all'anno alternativamente nell'uno o nell'altro Paese o su richiesta di una o dell'altra Parte.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 1) Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente l'accesso dei loro cittadini alle imprese ed istituzioni di trasporto marittimo e di gestione portuale per le necessita' di formazione professionale: rientrano in questo campo la formazione degli Ufficiali e dei tecnici di tutte le specializzazioni relative al trasporto marittimo ed alla gestione dei porti. Tali agevolazioni potranno includere l'imbarco di Ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti sulle navi dell'altra Parte. Le due Parti si concederanno piena collaborazione in materia di assistenza tecnica, scambi di personale, formazione professionale e aiuto materiale e tecnico per la formazione di tale personale. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se necessario, sara' oggetto di accordi specifici, eccetto in quei settori in cui accordi del genere siano gia' stati conclusi tra le Parti.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20. Il presente Accordo e concluso per un periodo di cinque anni ed e rinnovabile per tacita riconduzione. Ciascuna Parte contraente, tuttavia, potra' in qualunque momento notificare all'altra Parte contraente la propria decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente. Il presente Accordo potra' essere modificato di comune intesa in qualunque momento. Le modifiche entreranno in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate il compimento delle procedure interne previste dalle loro legislazioni. Il presente Accordo, entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto ad Algeri il 28 febbraio 1987 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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