Entrata in vigore della legge: 5/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assisteza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri.
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA, RELATIVA ALLA COOPERAZIONE E ALL'ASSISTENZA NELLO AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTI-INCENDIO. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina Convinti dell'interesse per i due paesi di stabilire una cooperazione permanente nell'ambito della Protezione Civile e dei servizi anti-incendio, e desiderosi di facilitare l'assistenza reciproca ogni qualvolta cio' si riveli necessario, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1: Le Parti contraenti s'impegnano a stabilire una cooperazione permanente nell'ambito della Protezione Civile e dei servizi anti-incendio e, nella misura delle loro possibilita', a prestarsi assistenza ogni qualvolta cio' si riveli necessario in base alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, a) viene creata una commissione costituita dai rappresentanti di ognuna delle parti contraenti, denominata "Commissione Mista di Protezione Civile e dei Servizi Anti-incendio"; b) e organizzato un coordinamento degli esperti chiamati a fornire la loro opera nell'ambito di detta cooperazione.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3: La Commissione, prevista all'art. 2 che comprende, a parita', per ogni Parte, dei membri designati congiuntamente dai Ministri dell'Interno per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana e dal Ministro dell'Interno della Repubblica Tunisina, e composta da: 1) membri permanenti per ogni delegazione: - cinque rappresentanti dei Ministri italiani dell'Interno e per il Coordinamento della Protezione Civile e del Ministro dell'Interno della Repubblica Tunisina, tra cui, il Direttore Generale per la Protezione Civile ed i Servizi Anti-incendio per la Parte Italiana, ed il Direttore della Protezione Civile per la Parte Tunisina. - 2 responsabili competenti in materia di lotta contro l'inquinamento marittimo. - 2 specialisti di soccorso e della lotta contro l'incendio. 2) membri chiamati a partecipare solo per gli affari di loro competenza e per l'esame dei quali si fa appello a varie categorie di esperti del settore pubblico e privato.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4: La Commissione e presieduta alternativamente dai Ministri dell'Interno o per il Coordinamento della Protezione Civile per la Parte Italiana e dal Ministro dell'Interno per la Repubblica Tunisina o dai loro rispettivi rappresentanti. Essa si riunisce ad intervalli regolari alternativamente in Tunisia ed in Italia. La Commissione puo' anche riunirsi in qualsiasi momento, allorche' sia stato deciso in tal senso a causa di circostanze speciali. Il luogo di riunione sara' deciso di comune accordo.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5: Il Presidente della Commissione, prevista all'articolo precedente, puo', secondo parere di quest'ultima, costituire nel suo ambito una Sotto-Commissione permanente e delle Sotto-Commissioni tecniche di cui fissa le competenze.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6: Le finalita' della Commissione sono in particolare: a) di determinare le condizioni generali cui dovranno adeguarsi le Parti per realizzare la cooperazione ritenuta necessaria per la creazione dell'organizzazione dei servizi e unita' operative, nonche' la gestione. b) di emettere un parere sui particolari affari che gli vengono sottoposti su richiesta di una delle Parti. c) di favorire un regolare scambio di informazione a livello giuridico, tecnico e operativo.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7: Gli esperti chiamati ad adempiere ad una missione di cooperazione sono designati di comune accordo tra le due Parti contraenti. Qualora lo ritenessero utile, essi designeranno un consigliere tecnico, al fine di coordinare sul posto, a intervalli regolari e durante periodi piu' o meno lunghi, l'attivita' dei vari esperti la cui partecipazione sia stata richiesta. I diritti ed obblighi precisi degli esperti sono determinati di comune accordo tra le due Parti contraenti. Le spese inerenti all'oggetto di detto articolo sono a carico della Parte richiedente.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8: Qualora una Parte necessiti di assistenza in caso di gravi incidenti, essa potra' richiedere la partecipazione dell'altra Parte, per ottenere dei mezzi di soccorso supplementari nel piu' breve tempo possibile.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9: La direzione delle operazioni spetta in ogni caso alle autorita' della Parte richiedente. Le modalita' d'intervento della Parte richiesta saranno determinate di comune accordo con quest'ultima.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10: Le spese di qualsiasi natura derivanti da attivita' di assistenza e di cooperazione saranno a carico della Parte richiedente.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11: Qualora vengano causati danni a terzi dalla Parte richiedente, il loro risarcimento sara' a carico della Parte sul cui territorio sono stati causati.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12: Su richiesta di una delle Parti contraenti, possono essere adottate delle misure per la lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13: La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata; ognuna delle Parti contraenti potra', in qualsiasi momento, denunciarla. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'altra Parte contraente. La presente Convenzione entrera' in vigore nel momento in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato il compimento delle loro rispettive procedure. Fatto a Roma il 17 ottobre 1985 in doppio esemplare in lingua francese. Le traduzioni in lingua araba e italiana saranno scambiate tramite le vie diplomatiche. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA TUNISINA