LEGGE 11 febbraio 1989, n. 87

Type Legge
Publication 1989-02-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 12/2/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri.

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri.

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci PREAMBOLO Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, Desiderose di facilitare il commercio internazionale, Desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale, Desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessita' di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati, Considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessita' di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950, Considerando altresi' che il grado di precisione richiesto dai governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la Nomenclatura allegata alla suddetta Convenzione, Considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali, Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci, Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato ad essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci, Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato a favorire nei limiti del possibile la piu' stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione dall'altro, Considerando che si deve mantenere un stretta correlazione tra il Sistema armonizzato e la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (CTCI) delle Nazioni Unite, Considerando che e' opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale, Considerando che e' importante garantire l'aggiornamento del Sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale, Considerando i lavori gia' svolti in questo campo dal Comitato del sistema armonizzato istituito dal Consiglio di cooperazione doganale, Considerando che, se suddetta Convenzione sulla Nomenclatura si e' rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova Convenzione internazionale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione s'intende: a)per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci piu' avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonche' le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla Convenzione; b)per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione; c)per nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione; d)per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritta dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione; e)per convenzione che istituisce il Consiglio: la Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950; f)per Consiglio: il Consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede; g)per Segretario generale: il Segretario generale del Consiglio; h)per ratifica: la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 ALLEGATO L'allegato alla presente Convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale Convenzione si applica anche a questo allegato.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI 1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4: a) ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a far si che, a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al Sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche: 1› a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonche' i relativi codici numerici; 2› ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonche' tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato; 3› a seguire l'ordine di numerazione del Sistema armonizzato; b) ogni Parte contraente mette altresi a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del Sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreche' tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale; c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del Sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui ai punti a)1›, a)2› e a)3› che precedono. 2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1 a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente puo' apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il Sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del Sistema armonizzato, purche' tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di la' di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 APPLICAZIONE PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 1. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente puo' differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del Sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacita' amministrative. 2. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso puo' ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizione del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del Sistema armonizzato che non e' applicata vengono sostituite rispettivamente da "O" oppure da "OO" 4. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al Segretario generale, quanto diventa Parte contraente, le sottovoci che non applichera' alla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti e notifica altresi' le sottovoci che applica ulteriormente. 5. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, puo' notificare al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 6. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non e' vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO I paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalita' convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel Sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al Sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO 1. Conformemente alla presente Convenzione, e' istituito un Comitato denominato Comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente. 2. Il Comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno. 3. Le sue riunioni sono convocate dal Segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del Consiglio. 4. In seno al Comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale Convenzione futura, quando una Unione doganale o economica oppure uno o piu' dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'Unione doganale o economica che puo' diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11 b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto. 5. Il Comitato del sistema armonizzato elegge un suo Presidente e uno o piu' vicepresidenti. 6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 7. Invita qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualita' di osservatori. 8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 FUNZIONI DEL COMITATO 1. IL Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni: a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale; b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato; c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato; d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato; e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonche' alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato puo' ritenere idonee; f) presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attivita', comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri; g) esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari. 2. Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 RUOLO DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente Convenzione elaborate dal Comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del Consiglio che sia Parte contraente della presente Convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al Comitato per riesame. 2. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del Sistema armonizzato nonche' le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del Comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono considerati approvati dal Consiglio se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale e' stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente Convenzione abbia notificato al Segretario generale la sua richiesta di sottoporre la questione al Consiglio. 3. Quando al Consiglio viene sottoposta un questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto Consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del Consiglio che e' Parte contraente della presente Convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al Comitato per riesame.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 ALIQUOTA DEI DIRITTI DOGANALI Con la presente Convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le Parti in causa. 2. Ogni controversia che non e' risolta in questo modo viene sottoposta dalle Parti in causa al Comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima. 3. Se il Comitato del sistema armonizzato non puo' risolvere la controversia, la sottopone al Consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III e) della Convenzione che istituisce il Consiglio. 4. Le Parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del Comitato o del Consiglio.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 CONDIZIONI RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE Possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione: a) gli Stati membri del Consiglio; b) Le Unioni doganali o economiche alle quali e' stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente Convenzione; e c) qualsiasi altro Stato al quale il Segretario generale indirizzi un invito a tal fine conformemente alle istruzioni di Consiglio.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 PROCEDURA PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE 1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste puo' diventare Parte contraente della presente Convenzione: a) firmandola senza riserva di ratifica; b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure c) aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma. 2. La presente Convenzione e' aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sara' aperta per la loro adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Convenzione - art. 13

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