LEGGE 11 febbraio 1989, n. 87

Type Legge
Publication 1989-02-11
Ultimo aggiornamento 1989-04-05
State In force
Source Normattiva
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gassosi - Liquefatti: 2711.11 -- gas naturale 2711.12 -- propano 2711.13 -- butani 2711.14 -- etilene, propilene, butilene e butadiene 2711.19 -- altri - Allo stato gassoso: 2711.21 -- gas naturale 2711.29 -- altri 27.12 Vasellina; paraffina, cera di petrolio microcristallina "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. 2712.10 - Vasellina 2712.20 - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio 2712.90 - Altri 27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. - Coke di petrolio: 2713.11 -- non calcinato 2713.12 -- calcinato 2713.20 - Bitume di petrolio 2713.90 - altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 27.14 Bitumi ed asfalti naturali, scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. 2714.10 - Scisti e sabbie bituminosi 2714.90 - Altri 27.15 2715.00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs"). 27.16 2716.00 Energia elettrica. Sezione VI Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse Note 1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.44 o 28.45, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura. b) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.43 o 28.46, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce di questa sezione. 2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 33.07 o 38.08, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura. 3. I prodotti presentati in assortimenti composti da piu' elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati: b) presentati nello stesso tempo; c) riconoscibili per la loro natura e le loro rispettive quantita', come complementari gli uni agli altri. Capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Note 1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze; b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a); c) le altre soluzioni dei prodotti del precedente paragrafo a), purche' tali soluzioni costituiscono un modo di condizionamento usuale e indispensabile o giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessita' di trasporto, e purche' il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziche' al suo impiego generale; d) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto; e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purche' queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale. 2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (n. 28 31), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (n. 28 36), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (n. 28 37), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.38), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.43 al n. 28.46 ed ai carburi (n. 28.49), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito: a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (n. 28.11): b) gli ossialogenuri di carbonio (n. 28.12); c) il disolfuro di carbonio (n. 28.13); d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i salenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reinechati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (n. 28.42); e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (n. 28.47), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonche' la cianammide e i suoi derivati metallici (n. 28.51), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31). 3. Con riserva della disposizione della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende: a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V; b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2; c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31; d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" della voce n. 32.06; e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce n. 38.13; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23; f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le poveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voce dal n. 71.02 al n. 71.05), nonche' i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71; g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV; h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi (n. 90.01). 4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificate nella voce n. 28.11. 5. Le voci dal n. 28.26 al n. 28.42 comprendono soltanto i sali i perossosali di metalli e quelli di ammonio. Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce n. 28.42. 6. La voce n. 28.44 comprende soltanto: a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84; b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro; c) i composti, inorganici od organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non anche miscelati tra loro; d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici od organici aventi una radioattivita' specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo; e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari; f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o non. Ai sensi di questa nota e delle voci nn. 28.44 e 28.45 per "isotopi" si intendono: - i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico; - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arrichite in uno o piu' dei loro isotopi, cioe' gli elementi la cui composizione isotopica naturale e' stata modificata artificialmente. 7. Rientrano nella voce n. 28.48 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, piu' di 15% di fosforo. 8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purche' siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili, rientrano nella voce n. 38.18. Numero Codice della voce S.A. I. ELEMENTI CHIMICI 28.01 Fluoro, cloro, bromo e iodio: 2801.10 - Cloro 2801.20 - Iodio 2801.30 - Fluoro; bromo 28.02 2802.00 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale. 28.03 2803.00 Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate ne' compresa altrove). 28.04 Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici: 2804.10 - Idrogeno - Gas rari: 2804.21 -- argo 2804.29 -- altri 2804.30 - Azoto 2804.40 - Ossigeno 2804.50 - Boro; tellurio - Silicio: 2804.61 -- contenente, in peso, almeno 99,99% di silicio 2804.69 -- altro 2804.70 - Fosforo 2804.80 - Arsenico 2804.90 - Selenio 28.05 Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio. - Metalli alcalini: 2805.11 -- sodio 2805.19 -- altri - Metalli alcalino-terrosi: 2805.21 -- calcio 2805.22 -- stronzio e bario 2805.30 - Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro 2805.40 - Mercurio II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 28.06 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosol forico. 2806.10 - Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 2806.20 - Acido clorosolforico 28.07 2807.00 Acido solforico; oleum. 28.08 2808.00 Acido nitrico; acidi solfonitrici. 28.09 Pentaossido di acido fosforico e acidi polifosforici. 2809.10 - Pentaossido di difosforo 2809.20 - Acido fosforico e acidi polifosforici 28.10 2810.00 Ossidi di boro; acidi borici. 28.11 Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici - Altri acidi inorganici: 2811.11 -- fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico) 2811.19 -- altri - Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici: 2811.21 -- diossido di carbonio 2811.22 -- diossido di silicio 2811.23 -- diossido di zolfo 2811.29 -- altri III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 28.12 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici. 2812.10 - Cloruro ed ossicloruri 2812.90 - Altri 28.13 Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio. 2813.10 - Disolfuro di carbonio 2813.90 - Altri taj IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI 28.14 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca). 2814.10 - Ammoniaca anidra 2814.20 - Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 28.15 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio. - Idrossido di sodio (soda caustica): 2815.11 -- solido 2815.12 -- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) 2815.20 - Idrossido di potassio (potassa caustica) 2815.30 - Perossidi di sodio o di potassio 28.16 Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario. 2816.10 - Idrossido e perossido di magnesio 2816.20 - Ossido, idrossido e pressido di stronzio 2816.30 - Ossido, idrossido e perossido di bario 28.17 2817.00 Ossido di zinco; perossido di zinco. 28.18 Ossido di alluminio (compreso il corindone artificiale); Idrossido di alluminio. 2818.10 - Corindone artificiale 2818.20 - Altro ossido di alluminio 2818.30 - Idrossido di alluminio 28.19 Ossidi e idrossidi di cromo. 2819.10 - Triossido di cromo 2819.90 - Altri 28.20 Ossidi di manganese. 2820.10 - Diossido di manganese 2820.90 - Altri 28.21 Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 7% o piu' di ferro combinato, calcolato come Fe2O3. 2821.10 - Ossidi e idrossidi di ferro 2821.20 - Terre coloranti 28.22 2823.00 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio. 28.23 2822.00 Ossidi di titanio. 28.24 Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione. 2824.10 - Monossido di piombo (litargirio, massicot) 2824.20 - Minio rosso e minio arancione 2824.90 - Altri 28.25 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi metallici. 2825.10 - Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici 2825.20 - Ossido e idrossido di litio 2825.30 - Ossido e idrossidi di vanadio 2825.40 - Ossidi e idrossidi di nichel 2825.50 - Ossidi i idrossidi di rame 2825.60 - Ossidi di germanio e diossido di zirconio 2825.70 - Ossidi e idrossidi di molibdeno 2825.80 - Ossidi di antimonio 2825.90 - Altri V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI 28.26 Fluoruri; fluorosilicati, fluoroalbuminati e altri sali complessi del fluoro. - Fluoruri: 2826.11 -- di ammonio o di sodio 2826.12 -- di alluminio 2826.13 -- altri 2826.20 - Flurosilicati di sodio o di potassio 2826.30 - Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) 2826.90 - Altri 28.27 Cloruri., ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiloduri. 2827.10 - Cloruro di ammonio 2827.20 - Cloruro di calcio - Altri cloruri: 2827.31 -- di magnesio 2827.32 -- di alluminio 2827.33 -- di ferro 2827.34 -- di cobalto 2827.35 -- di nichel 2827.36 -- di zinco 2827.37 -- di stagno 2827.38 -- di bario 2827.39 -- altri - Ossicloruri e idrossicloruri: 2827.41 -- di rame 2827.49 -- altri - Bromuri e ossibromuri: 2827.51 -- bromuri di sodio o di potassio 2827.59 -- altri 2827.60 - Ioduri e ossiloduri 28.28 Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti. 2828.10 - Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio 2828.90 - Altri 28.29 Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati. - Clorati: 2829.11 -- di sodio 2829.19 -- altri 2829.90 - Altri 28.30 Solfuri; polisolfuri. 2830.10 - Solfuri di sodio 2830.20 - Solfuro di zinco 2830.30 - Solfuro di cadmio 2830.90 - Altri 28.31 Ditioniti e solfossilati. 2831.10 - Di sodio 2831.90 - Altri 28.32 Solfiti; tiosolfati. 2832.10 - Solfiti di sodio 2832.20 - Altri solfiti 2832.30 - Tiosolfati 28.33 Solfati; allumi; perossolfati (persolfati). - Solfati di sodio: 2833.11 -- solfato di disodio 2833.19 -- altri - Altri solfati: 2833.21 -- di magnesio 2833.22 -- di alluminio 2833.23 -- di cromo 2833.24 -- di nichel 2833.25 -- di rame 2833.26 -- di zinco 2833.27 -- di bario 2833.29 -- altri 2833.30 - Allumi 2833.40 - Perossolfati (persolfati) 28.34 Nitriti; nitrati. 2834.10 - Nitriti - Nitrati: 2834.21 -- di potassio 2834.22 -- di bismuto 2834.29 -- altri 28.35 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati: 2835.10 - Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) - Fosfati: 2835.21 -- di triammonio 2835.22 -- di mono o di disodio 2835.23 -- di trisodio 2835.24 -- di potassio 2835.25 -- idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) 2835.26 -- altri fosfati di calcio 2835.29 -- altri - Polifosfati: 2835.31 -- trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) 2836.39 -- altri 28.36 Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio. 2836.10 - Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio 2836.20 - Carbonato di disodio 2836.30 - Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio 2836.40 - Carbonati di potassio 2836.50 - Carbonato di calcio 2836.60 - Carbonato di bario 2836.70 - Carbonato di piombo - Altri: 2836.91 -- carbonati di litio 2836.92 -- carbonato di stronzio 2836.93 -- carbonato di bismuto 2836.99 -- altri 28.37 Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi. - Cianuri e ossicianuri: 2837.11 -- di sodio 2837.19 -- altri 2837.20 -- Cianuri complessi 28.38 2838.00 Fulminati, cianati e tiocianati. 28.39 Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio. - Di sodio: 2839.11 -- metasilicati 2839.19 -- altri 2839.20 - Di potassio 2839.90 - Altri 28.40 Borati; perossoborati (perborati). - Tetraborato di disodio (borace raffinato): 2840.11 -- anidro 2840.19 -- altro 2840.20 - Altri borati 2840.30 - Perossoborati (perborati) 28.41 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici. 2841.10 - Alluminati 2841.20 - Cromati di zinco o di piombo 2841.30 - Dicromato di sodio 2841.40 - Dicromato di potassio 2841.50 - Altri cromati e dicromati; perossocromati 2841.60 - Manganiti, manganati e permanganati 2841.70 - Molibdati 2841.80 - Tungstati (volframati) 2841.90 - Altri 28.42 Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici, esclusi gli azoturi. 2842.10 - Silicati doppi o complessi 2842.90 - Altri VI. PRODOTTI VARI 28.43 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non; amalgami di metalli preziosi. 2843.10 - Metalli preziosi allo stato colloidale - Composti dell'argento: 2843.21 -- nitrato d'argento 2843.29 -- altri 2843.30 - Composti d'oro 2843.90 - Altri composti; amalgami 28.44 Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici !"tfe e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti. 2844.10 - Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale 2844.20 - Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti 2844.30 - Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti 2844.40 - Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi 2844.50 - Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari 28.45 Isotopi diversi da quelli della voce n. 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o non. 2845.10 - Acqua pesante (ossido di deuterio) 2845.90 - Altri 28.46 Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli 2846.10 - Composti del cerio 2846.90 - Altri 28.47 2847.00 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche soli dificata con urea. 28.48 Fosfuri, di costituzione chimica definita o non, esclusi i ferrofosfori. 2848.10 - Di rame (fosfuri di rame), contenenti, in peso, piu' di 15% di fosforo 2848.90 - Di altri metalli o elementi non metallici 28.49 Carburi, di costituzione chimica definita o non. 2849.10 - Di calcio 2849.20 - Di silicio 2849.90 - Altri 28.50 2850.00 Idruri, nituri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita, o non. 28.51 2851.00 Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilita' o dello stesso grado di purezza); aria liquida, compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi. Capitolo 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI Note 1. Salvo le disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto: a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolamente, anche contenenti impurezze; b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenente impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o no saturi (capitolo 27); c) i prodotti delle voci dal n. 29.36 al n. 29.39, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.40 e i prodotti della voce n. 29.41, anche di costituzione chimica definita; d) le soluzioni acquose dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c); e) le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), purche' tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessita' di trasporto e purche' il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale; f) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto; g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), e), o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarna l'identificazione o per motivi di sicurezza, purche' queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale; h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali. 2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti della voce n. 15.04, nonche' la glicerina (n. 15.20); b) l'alcole etilico (nn. 22.07 o 22.08); c) il metano e il propano (n. 27.11); d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28; e) l'urea (nn. 31.02 o 31.05); f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.03), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti" (n. 32.04) nonche' le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (n. 32.12); g) gli enzimi (n. 35.07); h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonche' i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini, gli accenditori, e di capacita' inferiore o uguale a 300 cm3 (n. 36.06); ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.13, le "scolorine" condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23; k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartraro di etilendiammina (n. 90.01). 3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o piu' voci di questo capitolo, e' da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, e' posta per ultima. 4. Nelle voci dal 29.04 al n. 29.06, dal 29.08 al n. 29.11, e dal 29.13 al n. 29.20, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi e' da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce n. 29.29, i gruppi "nitrati" o "nitrosi" non sono da considerare come prodotti a "funzioni azotate". Per l'applicazione delle voci nn. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 e 29.22 per "funzioni ossigenate" si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci dal n. 29.05 al n. 29.20. 5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli posta per ultima nell'ordine della numerazione; b) gli esteri dell'alcole etilico o dela glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti; c) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 23: 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente; 2) i sali formati dalla reazione tra i composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo; d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo o della glicerina (n. 29.05); e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classficare nella stessa voce degli acidi corrispondenti. 6. I composti delle voci nn. 29.30 e 29.31 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio. Le voci n. 29.30 (tiocomposti organici) e n. 29.31 ( altri composti organo-inorganici) e n. 29.31 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solforati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti). 7. Le voci nn. 29.32, 29.33, e 29.34 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici. Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate. Note di sottovoci 1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua "altri". Numero Codice della voce S.A. I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 29.01 Idrocarburi aciclici. 2901.10 - Saturi - Non saturi: 2901.21 -- etilene 2901.22 -- propene (propilene) 2901.23 -- butene (butilene) e suoi isomeri 2901.24 -- buta - 1, 3 - diene e isoprene 2901.29 -- altri 29.02 Idrocarburi ciclici. - Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: 2902.11 -- cicloesano 2902.19 -- altri 2902.20 - Benzene 2902.30 - Toluene Xileni 2902.41 -- o-xilene 2902.42 -- m-xilene 2902.43 -- p-xilene 2902.44 -- miscele di isomeri dello xilene 2902.50 - Stirene 2902.60 - Etibenzene 2902.70 - Cumene 2902.90 - Altri 29.03 Derivati alogenati degli idrocarburi. - Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici: 2903.11 -- clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) 2903.12 -- diclorometano (cloruro di metilene) 2903.13 -- cloroformio (triclorometano) 2903.14 -- tetracloruro di carbonio 2903.15 -- 1, 2 - dicloroetano (cloruro di etilene) 2903.16 -- 1, 2 - dicloropropano (cloruro di propilene) e dicloro butani 2903.19 -- altri - Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici. 2903.21 -- cloruro di vinite (cloroetilene) 2903.22 -- tricloroetilene 2903.23 -- tetracloroetilene (percloroetilene) 2903.29 -- altri 2903.30 - Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici 2903.40 - derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi - Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici 2903.51 -- 1, 2, 3, 4, 5, 6 -esaclorocicloesano 2903.59 -- altri - Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici 2903.61 -- clorobenzene, o - diclorobenzene e p - diclorobenzene 2903.62 -- esaclorobenzene e DDT (1, 1, 1 - tricloro - 2, 2 - bis (p - clorofenil) etano 2903.69 -- altri 29.04 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati. 2904.10 - derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici 2904.20 - Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi 2904.90 - Altri II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 29.05 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Monoalcoli saturi 2905.11 -- metanolo (alcole metilico) 2905.12 -- propan - 1 - olo (alcole propilico) e propan - 2 - olo (alcole isopropilico) 2905.13 -- butan - 1 - olo (alcole n - butilico) 2905.14 - - altri butanoli 2905.15 -- pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri 2905.16 -- ottanolo (alcole ottilico) e i suoi isomeri 2905.17 -- dodecan - 1 - olo (alcole laurilico), esadecan - 1 - olo (alcole cetilico) e ottadecan - 1 - olo (alcole stearico) 2905.19 -- altri - Monoalcoli monosaturi 2905.21 -- alcole allilico 2905.22 -- alcoli terpenici aciclici 2905.29 -- altri - Dioli 2905.31 -- glicole etilenico (etandiolo) 2905.32 -- glicole propilenico (propan 1, 2 - diolo) 2905.39 -- altri - Altri polialcoli 2905.41 -- 2 - etil - 2 - (idrossimetil propan - 1, 3 - diolo (trimetilolpropano) 2905.42 -- pentaeritritolo (pentaeritrite) 2905.43 -- mannitolo 2905.44 -- d - glucitolo (sorbitolo) 2905.49 -- altri 2905.50 - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici 29.06 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici 2906.11 -- mentolo 2906.12 -- cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli 2906.13 -- steroli e inositoli 2906.14 -- terpineoli 2906.19 -- altri - Aromatici: 2906.21 -- alcole benzilico 2906.29 -- altri III. FENOLI E FENOLI - ALCOLIE LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 29.07 Fenoli; fenoli - alcoli. - Monofenoli: 2907.11 -- fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 2907.12 -- cresoli e loro sali 2907.13 -- ottifenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 2907.14 -- xilenoli e loro sali 2907.15 -- naftoli e loro sali 2907.19 - altri - Polifenoli: 2907.21 -- resorcinolo e suoi sali 2907.22 -- idrochinoni e suoi sali 2907.23 -- 4, 4 - isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 2907.29 -- altri 2907.30 - Fenoli - alcoli 29.08 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli - alcoli 2908.10 - Derivati unicamente alogenati e loro sali 2908.20 - Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri 2908.90 - Altri IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 29.09 Eteri, eteri - alcoli, eteri - fenoli, eteri - alcoli - fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri perossidi di chetoni (di composizione chimica, definita o non) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Steri aciclici e loro derivati alogenati, solforati, nitrati o nitrosi 2909.11 -- etere dietilico (ossido di dietile) 2909.19 -- altri 2909.20 - Eteri cicloparaffinici, cicloolefininici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909.30 - Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Eteri - alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909.41 -- 2, 2 - ossidietanolo (dietlenglicole) 2909.42 -- eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 2909.43 -- eteri monobulitici dell'etilenglicole del dietilenglicole 2909.44 -- altri eteri monoalchilici dell'etiloalicole o del dietilenglicole 2909.49 -- altri 2909.50 - Eteri - fenoli, eteri - alcoli fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909.60 - Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. 29.10 Epossidi, epossi - alcoli, epossi - fenoli e epossi - eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. 2910.10 - Ossirano (ossido di etilene) 2910.20 - Metolossirano (ossido di propilene) 2910.30 - 1 - cloro - 2, 3 - epossipropano (epicloridrina) 2910.90 - Altri 29.11 2911.00 Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE 29.12 Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide. - Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate 2912.11 -- metanale (formaldeide) 2912.12 -- etanale (acetaldeide) 2912.13 -- butanale (butirraldeide, isomero o normale) 2912.19 -- altre - Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate 2912.21 -- benzaldeide (aldeide benzoica) 2912.29 -- altre 2912.30 - Aldeidi - alcoli - Aldeidi eteri, aldeidi - fenoli e e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate 2912.41 -- vanillina (aldeide metilprotocatechica) 2912.42 -- etilvanilina (aldeide etilprotocatechica) 2912.49 -- altre 2912.50 - Polimeri ciclici delle aldeidi 2912.60 - Paraformaldeide 29.13 2913.00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce n. 29.12. VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHENONE 29.14 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate 2914.11 -- acetone 2914.12 - butanone (metiletilchetone) 2914.13 -- 4 - Metilpentan - 2 - one (metilisobutilchetone) 2914.19 -- altri - Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate: 2914.21 -- canfora 2914.22 -- cicloesanone e metilcicloesanoni 2914.23 -- iononi e metiliononi 2914.29 -- altri 2914.30 - Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate - Chetoni - alcoli e chetoni - aldeidi 2914.41 -- 4 - Idrossi - 4 - metilpentan 2 - one (diacetonalcole) 2914.49 -- altri 2914.50 - Chetoni - fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate - Chinoni: 2914.61 -- antrachinone 2914.69 -- altri 2914.70 - Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI. 29.15 Acidi monocarbossillici aciclici saturi e loro anidridi alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Acido formico, suoi sali e suoi esteri: 2915.11 -- acido formico 2915.12 -- sali dell'acido formico 2915.13 -- esteri dell'acido formico - Acido acetico e suoi sali; anidride acetica: 2915.21 -- acido acetico 2915.22 -- acetato di sodio 2915.23 -- acetati di cobalto 2915.24 -- anidride acetica 2915.29 -- altri - Esteri dell'acido acetico: 2915.31 -- acetato di etile 2915.32 -- acetato di vinile 2915.33 -- acetato di n-butile 2915.34 -- acetato di isobutile 2915.35 -- acetato di 2-etossietile 2915.39 -- altri 2915.40 - Acidi mono-di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri 2915.50 - Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 2915.60 - Acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri 2915.70 - Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri 2915.90 - Altri 29.16 Acidi monocarbossillici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiadici; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Acidi monocarbossillici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2916.11 -- acido acrilico e suoi sali 2916.12 -- esteri dell'acido acrilico 2916.13 -- acido metacrilico e suoi sali 2916.14 -- esteri dell'acido metacrilico 2916.15 -- acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 2916.19 -- altri 2916.20 - Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati - Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2916.31 -- acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 2916.32 -- perossido di benzoile o cloruro di benzoile 2916.33 -- acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri 2916.39 -- altri 29.17 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati: 2917.11 -- acido ossalico, suoi sali e suoi esteri 2917.12 -- acido adipico, suoi sali e suoi esteri 2917.13 -- acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri 2917.14 -- anidride maleica 2917.19 -- altri 2917.20 - Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati - Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2917.30 -- ortoftalati di dibutile 2917.32 -- ortoftalati di diottile 2917.33 -- ortoftalati di dionile o di didecile 2917.34 -- altri esteri dell'acido ortoftalico 2917.35 -- anidride ftalica 2917.36 -- acido tereftalico e suoi sali 2917.37 -- tereftalato di dimetile 2917.39 -- altri 29.18 Acidi carbossilici, contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2918.11 -- acido lattico, suoi sali e suoi esteri 2918.12 -- acido tartarico 2918.13 -- sali ed esteri dell'acido tartarico 2918.14 -- acido citrico 2918.15 -- sali ed esteri dell'acido citrico 2918.16 -- acido gluconico, suoi sali e suoi esteri 2918.17 -- acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri 2918.19 -- altri - Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, periossiacidi e loro derivati: 2918.21 -- acido salicilico e suoi sali 2918.22 -- acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri 2918.23 -- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali 2918.29 -- altri 2918.30 - Acidi carbossilici, a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 2918.90 - Altri VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2919. 2919.00 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi. 29.20 Esteri degli altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati nitrati o nitrosi 2920.10 - Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2920.90 - Altri IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE 29.21 Composti a funzione ammina. - Monoammina acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921.11 -- mono, di o trimetilammina e loro sali 2921.12 -- dietilammina e suoi sali 2921.19 -- altri - Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921.21 -- entilendiammina e suoi sali 2915.22 -- esametilendiammina e suoi sali 2921.29 -- altri 2921.30 - Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti - Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921.41 -- anilina e suoi sali 2921.42 -- derivati dell'anilina e loro sali 2921.43 -- toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti 2921.44 -- difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti 2921.45 - 1-Naftilammina (alfa naftilammina), 2 - naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 2921.49 -- altri - Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2921.51 -- o-, m-, p- Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti 2921.59 -- altri 29.22 Composti amminici a funzioni ossigenate. - Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti: 2922.11 -- monoetanolammina e suoi sali 2922.12 -- dietanolammina e suoi sali 2922.13 -- trietanolammina e suoi sali 2922.19 -- altri - Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenata differenti; sali di tali prodotti: 2922.21 -- acidi amminonaftolsolfonici e loro sali 2922.22 -- anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali 2922.29 -- altri 2922.30 - Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e amminochinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti - Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti: 2922.41 -- lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti 2922.42 -- acido glutammico e suoi sali 2922.49 -- altri 2922.50 - Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate 29.23 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, lecitine ed altri fosfoamminolipidi. 2923.10 - Colina e suoi sali 2923.20 - Lecitine ed altri fosfoamminolipidi 2923.90 - Altri 29.24 Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione dell'acido carbonico. 2924.10 - Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti - Ammidi (compresi i cabrammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti: 2924.21 -- ureine e loro derivati; sali di tali prodotti 2924.29 -- altri 29.25 Composti a funzione carbossilmmide (comprese la saccarina e i suoi sali) o a funzione immina. - Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti: 2925.11 -- saccarina e suoi sali 2925.19 -- altri 2925.20 - Immine e loro derivati; sali di tali prodotti 29.26 Composti a funzione nitrile. 2926.10 - Acrilenitrile 2926.20 - 1 - Cianoguanidina (diciandiammide) 2926.90 Altri 29.27 2927.00 Composti a funzione diazo, azo e azossi 29.28 2928.00 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilamina. 29.29 Composti ed altre funzioni azotate. 2929.10 - Isocianati 2929.90 - Altri X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI, COMPOSTI ETEROCICLICI, ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI 29.30 Tiocomposti organici. 2930.10 - Ditiocarbonati (xantati, xantogenati) 2930.20 - Tiocarbammati e ditiocarbammati 2930.30 - Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame 2930.40 - Metionina 2930.90 - Altri 29.31 2931.00 Altri composti organo inorganici. 29.32 Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi di solo ossigeno. - Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato: 2932.11 -- tetraidrofurano 2932.12 -- 2-Furaldeide (furfurale) 2932.13 -- alcole fufurilico e alcole tetraidrofurfurilico 2932.19 -- altri - Lattoni: 2932.21 -- cumarina, metilcumarine ed etilcumarine 2932.29 -- altri lattoni 2932.90 -- altri 29.33 Composti eletrociclici con uno o piu' eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali. - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato: 2933.11 -- fenazone (antipirina) e suoi derivati 2933.19 -- altri - Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato: 2933.21 -- idantoina e suoi derivati 2933.29 -- altri - Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato: 2933.31 -- piridina e suoi sali: 2933.39 -- altri 2933.40 - Composti la cui struttura contiene un anello chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non), non condensati - Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico, acidi nucleici e loro sali 2933.51 -- malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti 2933.59 -- altri - Composti la cui struttura contiene un anello trizianico (idrogenato o non) non condensato: 2933.61 -- melanina 2933.69 -- altri - Lattami: 2933.71 -- 6 - Esanolattame (epsilon caprolattame) 2933.79 -- altri lattami 2933.90 - Altri 29.34 Altri composti eterociclici. 2934.10 - Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato 2934.20 - Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni 2934.30 - Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni 2934.90 -- altri 29.35 2935.00 Solfonammidi. XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI 29.36 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione. 2936.10 - Provitamine, non miscelate: - Vitamine e loro derivati, non miscelati 2936.21 -- vitamina A e loro derivati 2936.22 -- vitamina B1 e suoi derivati 2936.23 -- vitamina B2 e suoi derivati 2936.24 -- acido D - oDL - pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati 2936.25 -- vitamina B6 e suoi derivati 2936.26 -- vitamina B12 e suoi derivati 2936.27 -- vitamina C e suoi derivati 2936.28 -- vitamina E e suoi derivati 2936.29 -- altre vitamine e loro derivati 2936.90 - Altre, compresi i concentrati naturali 29.37 Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni: 2937.10 - Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati - Ormoni cortico - surrenali e loro derivati 2937.21 -- cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) 2937.22 -- derivati alogenati degli ormoni cortico - surrenali 2937.29 -- altri - Altri ormoni e loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni 2937.91 -- insulina e suoi sali 2937.92 -- estrogeni e progestogeni 2937.99 -- altri XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI 29.38 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati. 2938.10 - Ruteside (rutina) e suoi derivati 2938.90 - Altri 29.39 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati. 2939.10 - Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti - Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti: 2939.21 -- chinina e suoi sali 2939.29 -- altri 2939.30 - Caffeina e suoi sali 2939.40 - Efedrine e loro sali 2939.50 - Teofillina e amminofillina (teofillinaetilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 2939.60 - Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti 2939.70 - Nicotina e suoi sali 2939.90 - Altri XII, ALTRI COMPOSTI ORGANICI 29.40 2940.00 Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri, e loro sali, diversi dai prodotti delle voci numeri 29.37, 29.38 o 29.39. 29.41 Antibiotici. 2941.10 - Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti 2941.20 - Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti 2941.30 - Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti 2941.40 - Cloramfenicolo e suoi derivati, sali di tali prodotti 2941.50 - Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti 2941.90 - Altri 29.42 2942.00 Altri composti organici. Capitolo 30 Prodotti farmaceutici Note 1. Questo capitolo non comprende: a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (Sezione IV); b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (n. 25.20); c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli esenziali, medicinali (n. 33.01); d) le preparazioni delle voci dal n. 33.03 al n. 33.07, anche se hanno proprieta' terapeutiche o profilattiche (cap. 33); e) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01, con aggiunta di sostanze medicamentose; f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (n. 34.07); g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (35.02). 2. Ai sensi delle voci nn. 30.03 e 30.04 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati: a) come " prodotti non miscelati": 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati; 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29; 3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.02, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi; b) come "prodotti miscelati": 1) le soluzioni o sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale); 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali; 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali. 3. Nella voce n. 30.06 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura: a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; b) le laminarie sterili; c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonche' i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o piu', atti agli stessi usi; e) i reattivi per la determinazione dei gruppi e dei fattori sanguigni; f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea; g) gli astucci e le borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso; h) le preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi. Numero Codice della voce S.A. 30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri orgami o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate ne' comprese altrove. 3001.10 - Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati 3001.20 - Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni 3001.90 - Altri 30.02 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili. 3002.10 - Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue 3002.20 - Vaccini per la medicina umana - Vaccini per la medicina veterinaria: 3002.31 -- vaccini antiafta 3002.39 -- altri 3002.90 - Altri 30.03 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci nn.: 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, ne' condizionati per la vendita al minuto. 3003.10 - Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati 3003.20 - Contenenti altri antibiotici: - Contenenti ormoni o altri prodotti della voce n. 29.37, e non contenenti antibiotici 3003.31 -- contenenti insulina 3003.39 --altri 3003.40 - Contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce n. 29.37, ne' antibiotici 3003.90 - Altri 30.04 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci nn.: 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto. 3004.10 - Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati 3004.20 - Contenenti altri antibiotici - Contenenti ormoni o altri prodotti della voce n.29.37, e non contenenti antibiotici: 3004.31 -- contenenti insulina 3004.32 -- contenenti ormoni corticosurrenali 3004.39 -- altri 3004.40 - Contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, ne' altri prodotti della voce n. 29.37, ne' antibiotici 3004.50 - Altri mendicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce n. 29.36 3004.90 - Altri 30.05 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. 3005.10 - Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo 3005.90 - Altri 30.06 - Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo. 3006.10 - Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirugia per richiudere le ferite, laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria 3006.20 - Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni 3006.30 - Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente 3006.40 - Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea 3006.50 - Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso 3006.60 - Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi Capitolo 31 Concimi Note 1. Questo capitolo non comprende: a) il sangue animale della voce n. 05.11; b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A), 3 A), 4 A) e 5; c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01). 2. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05: A) i seguenti prodotti: 1) il nitrato di sodio, anche puro; 2) il nitrato di ammonio, anche puro; 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio; 4) il solfato di ammonio, anche puro; 5) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio; 6) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio; 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio; 8) l'urea, anche pura; B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A); C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti elencati alle precedente lettere A) e B) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante; D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A) 2) o A) 8), di un miscuglio di questi prodotti. 3. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05: A) i seguenti prodotti: 1) le scorie di defosforazione; 2) i fosfati naturali della voce n. 25.10, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze; 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli); 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2%, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco; B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) senza tener conto del tenore limite del fluoro; C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) o B), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. 4. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05: A) i seguenti prodotti: 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri); 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c); 3) il solfato di potassio, anche puro; 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro; B) i concimi in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A). 5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 31.05. 6. Ai sensi della voce n. 31.05 la espressione "altri concimi" comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio. Numero Codice della voce S.A. 31.01 3101.00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale. 31.02 Concimi minerali o chimici azotati. 3102.10 - Urea, anche in soluzione acquosa - Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio: 3102.21 -- solfato di ammonio 3102.29 -- altri 3102.30 - Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa 3102.40 - Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante 3102.50 - Nitrato di sodio 3102.60 - Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 3102.70 - Calciocianammide 3102.80 - Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 3102.90 - Altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici. 3103.10 - Perfosfati 3103.20 - Scorie di defosforazione 3103.90 - Altri 31.04 Concimi minerali o chimici potassici. 3104.10 - Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi 3104.20 - Cloruro di potassio 3104.30 - Solfato di potassio 3104.90 - Altri 31.05 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 Kg. 3105.10 - Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguali a 10 Kg. 3105.20 - Concimi minerali o chimici contenenti tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio 3105.30 - Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 3105.40 - Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) - Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo: 3005.51 -- contenenti nitrati e fosfati 3105.59 -- Altri 3105.60 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio 3105.90 - Altri Capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.03 o 32.04, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" (n. 32.06), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce n. 32.07 e le tinture e altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, della voce nn. 32.12; b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da n. 29.36 al n. 29.39 e n. 29.41 e dal n. 35.01 al n. 35.04; c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (n. 27.15). 2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce nn. 32.04. 3. Rientrano ugualmente nelle voci nn. 32.03, 32.04, 32.05 e 32.06, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce n. 32.06, i pigmenti della voce n. 25.30 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in mezzi non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (n. 32.12), ne' le altre preparazioni previste nelle voci nn. 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 e 32.15. 4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci dal n. 39.01 al n. 39.13 sono comprese nella voce n. 32.08 quando la proporzione del solvente e' superiore al 50% del peso della soluzione. 5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione "sostanze coloranti" non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua. 6. Ai sensi della voce n. 32.12, sono considerati come "fogli per l'impressione a caldo" (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti: a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti; b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto. Numero Codice della voce S.A. 32.01 Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati. 3201.10 - Estratto di quebraco 3201.20 - Estratto di mimosa 3201.30 - Estratti di quercia o di castagno 3201.90 - Altri 32.02 Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia. 3202.10 - Prodotti per concia organici sintetici 3202.90 - Altri 32.03 3203.00 Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo: 32.04 Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita. - Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 3204.11 -- coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti 3204.12 -- coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti 3204.13 -- coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti 3204.14 -- coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 3204.15 -- coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 3204.16 -- coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 3204.17 -- coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti 3204.19 -- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di piu' sottovoci dal 3204.11 al 3204.19 3204.20 - Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" 3204.90 - Altri 32.05 3205.00 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo. 32.06 Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci nn. 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzabili come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita. 3206.10 - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio 3206.20 - Pigmenti e preparazioni a base di composti di cromo 3206.30 - Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio - Altre sostanze coloranti e altre preparazioni: 3206.11 -- oltremare e sue preparazioni 3206.42 -- litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 3206.43 - Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri) 3206.49 -- altri 3206.50 - Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" 32.07 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi. 3207.10 - Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili 3207.20 - Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili 3207.30 - Lustri liquidi e preparazioni simili 3207.40 - Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 32.08 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo. 3208.10 - A base di poliesteri 3208.20 - A base di polimeri acrilici o vinilici 3208.90 - Altre 32.09 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso. 3209.10 - A base di polimeri acrilici o vinilici 3209.90 - Altre 32.10 3210.00 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio. 32.11 3211.00 Siccativi preparati 32.12 Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto 3212.10 - Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) 3219.90 - Altri 32.13 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili. 3213.10 - Colori in assortimenti 3213.90 - Altri 32.14 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dai tipi utilizzati nella muratura. 3214.10 - Mastici; stucchi utilizzati nella pittura 3214.90 - Altri 32.15 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide. - Inchiostri da stampa: 3215.11 -- neri 3215.19 -- altri 3215.90 - Altri Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche Note 1. Questo capitolo non comprende: a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce n. 22.08; b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01; c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce numero 38.05. 2. Le voci dal n. 33.03 al n. 33.07 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi. 3. Ai sensi della voce n. 33.07 per "prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche" si intendono in particolare i seguenti prodotti: sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate le carte impregnate o spalmate di belletti, le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e le "stoffe non tessute", impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali. Numero Codice della voce S.A. 33.01 Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali. - Oli essenziali di agrumi 3301.11 -- di bergamotto 3301.12 -- di arancio 3301.13 -- di limone 3301.14 -- di lima o limetta 3301.19 -- altri - Oli essenziali diversi da quelli di agrumi 3301.21 -- di geranio 3301.22 -- di gelsomino 3301.23 -- di lavanda o di lavandina 3301.24 -- di menta piperita (Mentha piperita) 3301.25 -- di altra menta 3301.26 -- di vetiver 3301.29 -- altri 3301.30 - Resinoidi 3301.90 - Altri 33.02 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria. 3302.10 - Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande 3302.90 - Altri 33.03 3303.00 Profumi ed acque da toletta. 33.04 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure. 3304.10 - Prodotti per il trucco delle labbra 3304.20 - Prodotti per il trucco degli occhi 3304.30 - Preparazione per manicure o pedicure - Altri: 3304.91 -- ciprie, comprese le polveri compatte 3304.99 -- altri 33.05 Preparazioni per capelli. 3305.10 - Shampooings 3305.20 - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti 3305.30 - Lacche per capelli 3305.90 - Altre 33.06 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere. 3306.10 - Dentrifici 3306.90 - Altre 33.07 Preparazioni prebarba, da barba o dopo barba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti. 3307.10 - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 3307.20 - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 3307.30 - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose: 3307.41 -- incenso (sgarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 3307.49 -- altre 3307.90 - Altri Capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali vegetali dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (n.15.17); b) i composti isolati di costituzione chimica definita; c) gli shampooings, i dentitrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno contenenti sapone o agenti organici di superficie (nn. 33.05, 33.06 o 33.07). 2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio, disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classifcare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili. 3. Ai sensi della voce n. 34.02, gli "agenti organici di superficie" sono prodotti che quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5% a 20 gradi Celsius e quindi lasciati a riposo per un'ora alla stessa temperatura: a) danno un liquido trasparente o traslucido o una emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 x 10-2 N/m (45 dine/cm) o meno. 4. L'espressione "oli di petrolio o di minerali bituminosi", usata nel testo della voce n. 34.03, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27. 5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione "cure artificiali e cure preparate" usata nel testo della voce n. 34.04 si applica soltanto: A) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua; B) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo; C) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze. Tuttavia la voce n. 34.04 non comprende: a) i prodotti delle voci nn. 15.16, 15.19 o 34.02, anche se presentano le caratteristiche delle cere; b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce n. 15.21; c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce numero 27.12, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati; d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (nn. 34.05, 38.09, ecc.) Numero Codice della voce S.A. 34.01 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti. - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: 3401.11 -- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) 3401.19 -- altri 3401.20 - Saponi presentati in altre forme 34.02 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce n. 34.01. - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: 3402.11 -- anionici 3402.12 -- cationici 3402.13 - Non ionici 3402.19 -- altri 3402.20 - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 3402.90 - Altri 34.03 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o piu', in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. - Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 3403.11 -- preparazione per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altre materie 3403.19 -- altre - Altre: 3403.91 -- preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altre materie 3403.99 -- altre 34.04 Cere artificiali e cere preparate. 3404.10 - Di lignite, modificata chimicamente 3404.20 - Di polietilenglicoli 3404.90 - Altre 34.05 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sottoforma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce n. 34.04. 3405.10 - Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature e per cuoio 3405.20 - Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 3405.30 - Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 3405.40 - Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare 3405.90 - Altri 34.06 3406.00 Candele, ceri ed articoli simili. 34.07 3407.00 Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini, composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in, placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso. Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i lieviti (n. 21.02); b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30; c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (n. 32.02); d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34; e) le proteine indurite (n. 39.13); f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49). 2. Il termine "destrina", impiegato nel testo della voce n. 35.05, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10%. I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10%, rientrano nella voce n. 17.02. Numero Codice della voce S.A. 35.01 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina. 3501.10 - Caseine 3501.90 - Altri 35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine. 3502.10 - Ovoalbumina 3502.90 - Altri 35.03 3503.00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce n. 35.01. 35.04 3504.00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati ne' compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo. 35.05 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati. 3505.10 - Destrina ed altri amidi e fecole modificati 3505.20 - Colle 35.06 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati ne' compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 Kg. 3506.10 - Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto, come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 Kg - Altri: 3506.91 -- adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali) 3506.99 -- altri 35.07 Enzimi; enzimi preparati non nominati ne' compresi altrove. 3507.10 - Presame e suoi concentrati 3507.90 - Altri Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Note 1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelle previsti nelle seguenti note 2 a) e 2 b). 2. Ai sensi della voce n. 36.06 per "prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili", si intendono esclusivamente: a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonche' i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso; b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacita' non superiore a 300 cm3; c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili. Numero Codice della voce S.A. 36.01 3601.00 Polveri propellenti. 36.02 3602.00 Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti. 36.03 3603.00 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminati; accenditori; detonatori elettrici. 36.04 Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici. 3604.10 - Articoli per fuochi d'artificio 3604.90 - Altri 36.05 3605.00 Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce n. 38.04. 36.06 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo. 3606.10 - Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacita' non superiore a 300 cm3 3606.90 - Altri Capitolo 37 Prodotti per la fotografia e per la cinematografia Note 1. Questo capitolo non comprende ne' gli avanzi o i cascami ne' i materiali di scarto. 2. In questo capitolo, il termine "fotografico" qualifica un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili. Numero Codice della voce S.A. 37.01 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori. 3701.10 - Per raggi X 3701.20 - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3701.30 - Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato e' superiore a 255 mm - Altre: 3701.91 -- per la fotografia a colori (policromia) 3701.99 -- altre 37.02 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate. 3702.10 - Per raggi X 3702.20 - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei - Altre pellicole,non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm: 3702.31 -- per la fotografia a colori (policromia) 3702.32 -- altre con emulsioni agli alogenuri d'argento 3702.39 -- altre - Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm 3702.41 -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia) 3702.42 -- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse a quelle per la fotografia a colori 3702.43 - di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m 3702.44 -- di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm - Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia): 3702.51 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m 3702.52 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m 3702.53 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive 3702.54 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive 3702.55 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m 3702.56 -- di larghezza superiore a 35 mm - Altre: 3702.91 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 mm 3702.92 -- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m 3702.93 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m 3702.94 -- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m 3702.95 -- di larghezza superiore a 35 mm 37.03 Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati. 3703.10 - in rotoli, di larghezza superiore a 610 m 3703.20 - Altri, per la fotografia a colori (policromia) 3703.90 - Altri 37.04 3704.00 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati. 37.05 Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche. 3705.10 - Per la stampa in offset 3705.20 - Microfilm 3705.90 - Altre 37.06 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono. 3706.10 - Di larghezza uguale o superiore a 35 mm 3706.90 - Altre 37.07 Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego. 3707.10 - Emulsioni per superfici sensibili 3707.90 - Altri Capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti: 1) la grafite artificiale (n. 38.01); 2) gli insetticidi, rodentici, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 38.08; 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.13); 4) i prodotti nelle seguenti note 2 a) o 2 c); b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre, aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.06); c) i medicamenti (nn. 30.03 o 30.04). 2. Sono compresi nella voce n. 38.23, e non in altra voce della nomenclatura: a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g.; b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel; c) le "scolorine", condizionate in imballaggi per la vendita al minuto; d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto; e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio i coni di Seger). 38.01 Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti. 3801.10 - Grafite artificiale 3801.20 - Grafite colloidale o semicolloidate 3801.30 - Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni 3801.90 - Altre 38.02 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esurito. 3802.10 - Carboni attivati 3802.90 - Altri 38.03 3803.00 Tellol, anche raffinato. 38.04 3804.00 Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce n. 38.03. 38.05 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio, essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo. 3805.10 - essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato 3805.20 - Olio di pino 3805.90 - Altri 38.06 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse. 3806.10 - Colofonie 3806.20 - Sali di colofonie o di acidi resinici 3806.30 - "Gomme-esteri" 3806.90 - Altri 38.07 3807.00 Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece di birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali. 38.08 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forma o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide. 3808.10 - Insetticidi 3808.20 - Fungicidi 3808.30 - Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante 3808.40 - Disinfettanti 3808.90 - Altri 38.09 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove. 3809.10 - A base di sostanze amidacee - Altri: 3809.91 -- dei tipi utilizzati nell'industria tessile 3809.92 -- dei tipi utilizzati nell'industria della carta 3809.99 -- altri 38.10 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura. 3810.10 - Preparazioni per il decappaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti 3810.90 - Altre 38.11 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosita', additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali. - Preparazioni antidetonanti: 3811.11 -- a base di composti del piombo 3811.19 -- altre - Additivi per oli lubrificanti: 3811.21 -- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 3811.29 -- altri 3811.90 - Altri 38.12 Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche. 3812.10 - Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione" 3812.20 - Plastificanti composti per gomma o materie plastiche 3812.30 - Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti compositi per gomma o materie plastiche 38.13 3813.00 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici. 38.14 3814.00 Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici. 38.15 Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati ne' compresi altrove. - Catalizzatori su supporti: 3815.11 -- aventi come sostanza attiva in nichel o un composto del nichel 3815.12 -- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di metallo prezioso 3815.19 -- altri 3815.90 - Altri 38.16 3816.00 Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce n. 38.01. 38.17 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelle delle voci nn. 27.07 o 29.02. 3817.10 - Alchilbenzeni in miscele 3817.20 - Alchilnaftaleni in miscele 38.18 3818.00 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica. 38.19 3819.00 Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi. 38.20 3820.00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento. 38.21 3821.00 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi. 38.22 3822.00 Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci nn. 30.02 o 30.06. 38.23 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove. 3823.10 - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia 3823.20 - Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri 3823.30 - Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 3823.40 - Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 3823.50 - Malte e calcestruzzo, non refrattari 3823.60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 3823.90 - Altri Sezione VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma Note 1. I prodotti presentati in assortimenti composti da piu' elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati; b) presentati nello stesso tempo; c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantita', come complementari gli uni agli altri. 2. Eccettuati gli articoli delle voci nn. 39.18 o 39.19, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni o illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale. Capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie Note 1. Nella nomenclatura per "materie plastiche" si intendono le materie delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando e' cessata questa azione. Nella nomenclatura l'espressione "materie plastiche" comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della Sezione XI. 2. Questo capitolo non comprende: a) le cere delle voci nn. 27.12 o 34.04; b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29); c) l'eparina e suoi sali (n. 30.01); d) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce n. 32.12; e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce n. 34.02; f) le gomme fuse e le "gomme-esteri" (n. 38.06); g) la gomma sintetica, come e' definita nel capitolo 40, e i lavori di gomma sintentica; h) gli articoli di selleria o finimenti (n. 42.01), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce n. 42.02; ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46; k) i rivestimenti murali della voce n. 48.14; l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti); m) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, frustine, e loro parti); n) le minuterie di fantasia della voce n. 71.17; o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico); p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII; q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montatura per occhiali, strumenti da disegno); r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria); s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti); t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate); u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport); v) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite). 3. Rientrano nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.11 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie: a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60% in volume, alla temperatura di 300› C, riferita alla pressione di 1.013 milibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (nn. 39.01 e 39.02); b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (n. 39.11); c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unita' monomeriche; d) i siliconi (n. 39.10); e) i resoli (n. 39.09) e gli altri prepolimeri. 4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce. Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, e' posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. Per "copolimeri" si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95% o piu', del tenore totale del polimero. 5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto. 6. Ai sensi delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14 l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle seguenti forme: a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni; b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili. 7. La voce n. 39.15 non comprende i cascami, gli avanzi e ritagli di una sola materia termoplastica trasformata in forme primarie (dal n. 39.01 al n. 39.14). 8. Ai sensi della voce n. 39.17 il termine "tubi" si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati. 9. Ai sensi della voce n. 39.18 per "rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche" si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, goffrato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato. 10. Ai sensi delle voci nn. 39.20 e 39.21 il termine "lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle" si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso). 11. La voce n. 39.25 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purche' essi non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II: a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacita' superiore a 300 litri; b) elementi strutturali utilizzati segnatamente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti; c) grondaie e loro accessori; d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie; e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili; f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori; g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi); h) modivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupoli, colombaie; ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti del fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, porta-asciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre da protezione. Nota di sottovoce 1. Nell'ambito di una voce di questi capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questo copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi piu' specificamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale "altri" nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni. Numero Codice della voce S.A. I. FORME PRIMARIE 39.01 Polimeri di etilene, in forme primarie 3901.10 - Polietilene di densita' inferiore a 0.94 3901.20 - Polietilene di densita' uguale o superiore a 0,94 3901.30 - Copolimeri di etilene e di acetato di vinile 3901.90 - Altri 39.02 Polimeri di propilene o di altre olefine in forme primarie. 3902.10 - Polipropilene 3902.20 - Poliisobutilene 3902.30 - Copolimeri di propilene 3902.90 - Altri 39.03 Polimeri di stirene, in forme primarie. - Polistirene: 3903.11 -- espanso 3903.19 -- altre 3903.20 - Copolimeri di stirene acrilonitrile (SAN) 3903.30 - Copolimeri di acrilonitrile butadiene-stirene (ABS) 3903.90 - Altri 39.04 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie. 3904.10 - Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze - Altro policloruro di vinile: 3904.21 -- non plastificato 3904.22 -- plastificato 3904.30 - Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 3904.40 - Altri copolimeri di cloruro di vinile 3904.50 - Polimeri di cloruro di vinilidene - Polimeri fluorurati: 3904.61 -- politetrafluoroetilene 3904.69 -- altri 3904.90 - Altri 39.05 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile,in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie. - Polimeri di acetato di vinile 3905.11 -- in dispersione acquosa 3905.19 -- altri 3905.20 - Alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzati 3905.90 - Altri 39.06 Polimeri acrilici in forme primarie. 3906.10 - Polimetacrilato di metile 3906.90 - Altri 39.07 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie. 3907.10 - Poliacetali 3907.20 - Altri polieteri: 3907.30 - Resine epossidiche 3907.40 - Policarbonati 3907.50 - Resine alchidiche 3907.60 - Tereftalato di polietilene - Altri poliesteri: 3907.91 -- non saturi 3907.99 - altri 39.08 Poliammidi, in forme primarie. 3908.10 - Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 3908.90 - Altre 39.09 Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie. 3909.10 - Resine ureiche; resine di tiourato 3909.20 - Resine melamminiche 3909.30 - Altre resine amminiche 3909.40 - Resine fenoliche 3909.50 - Poliuretani 39.10 3910.00 Siliconi, in forme primarie 39.11 Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non niminati ne' compresi altrove, in forme primarie 3911.10 - Resine di petrolio, resine cumeroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni 3911.90 - Altre 39.12 Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie - Acetati di cellulosa: 3912.11 -- non plastificati 3912.12 -- plastificati 3912.20 - Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) - Eteri di cellulosa: 3912.31 -- carbossimetilcellulosa e suoi sali 3912.39 -- altri 3912.90 - Altri 39.13 Polimeri naturali (per esempio acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie. 3913.10 - Acido alginico, suoi sali e suoi esteri 3913.90 - Altri 39.14 3914.00 Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci di n. 39.01 al n. 39.13, in forme primarie. II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI 39.15 Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche. 3915.10 - Di polimeri di etilene 3915.20 - Di polimeri di stirene 3915.30 - Di polimeri di cloruro di vinile 3915.90 - Di altre materie plastiche 39.16 Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale e' superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche. 3916.10 - Di polimeri di etilene 3916.20 - Di polimeri di cloruro di vinile 3916.90 - Di altre materie plastiche 39.17 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche. 3917.10 - Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche - Tubi rigidi: 3917.21 -- di polimeri di etilene 3917.22 -- di polimeri di propilene 3917.23 -- di polimeri di cloruro di vinile 3917.29 -- di altre materie plastiche - Altri tubi: 3917.31 -- tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa 3917.32 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, senza accessori 3917.33 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, con accessori 3917.39 -- altri 3917.40 - Accessori 39.18 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo. 3918.10 - Di polimeri di cloruro di vinile: 3918.90 - Di altre materie plastiche 39.19 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli. 3919.10 - In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm 3919.90 - Altri 39.20 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratificati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza supporto. 3920.10 - Di polimeri di etilene 3920.20 - Di polimeri di propilene 3920.30 - Di polimeri di stirene - Di polimeri di cloruro di vinile: 3920.41 -- rigidi 3920.42 -- flessibili - Di polimeri acrilici: 3920.51 -- di polimetacrilato di metile 3920.59 -- altri - Di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri: 3920.61 -- policarbonati 3920.62 -- di polietilene tereftalato 3920.63 -- di poliesteri non saturi 3920.69 -- di altri poliesteri - Di cellulosa e suoi derivati chimici: 3920.71 -- di cellulosa rigenerata 3920.72 -- di fibra vulcanizzata 3920.73 -- di acetato di cellulosa 3920.79 -- di altri derivati della cellulosa - Di altre materie plastiche: 3920.91 -- di polivinilbutirrale 3920.92 -- di poliammidi 3920.93 -- di resine amminiche 3920.94 -- di resine fenoliche 3920.99 -- di altre materie plastiche 39.21 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche. - Prodotti alveolari: 3921.11 -- di polimeri di stirene 3921.12 -- di polimeri di cloruro di vinile 3921.13 -- di poliuretani 3921.14 -- di cellulosa rigenerata 3921.19 -- di altre materie plastiche 3921.90 - Altri 39.22 Vasche da bagno, docce, lavabi, bide', tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico ed articoli simili per usi sanitari o igenici, di materie plastiche. 3922.10 - Vasche da bagno, docce e lavabi 3922.20 - Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti 3922.90 - Altri 39.23 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche. 3923.10 - Scatole, casse, casellari ed oggetti simili - Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: 3923.21 -- di polimeri di etilene 3923.29 -- di altre materie plastiche 3923.30 - Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili 3923.40 - Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili 3923.50 - Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura 3923.90 - Altri 39.24 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche. 3924.10 - Vasellame ed altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 3924.90 - Altri 39.25 Oggetti di attrezzature per costruzioni, di materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove. 3925.10 - Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacita' superiore a 300 litri 3925.20 - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 3925.30 - Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 3925.90 - Altri 39.26 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci dai n. 39.01 al n. 39.14. 3926.10 - Oggetti per l'ufficio e per la scuola 3926.20 - Indumenti ed acessori di abbigliamento (compresi i guanti) 3926.30 - Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili 3926.40 - Statuette ed altri oggetti da ornamento 3926.90 - Altri Capitolo 40

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