LEGGE 21 febbraio 1989, n. 99

Type Legge
Publication 1989-02-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'articolo 2.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 900/1976 reca: "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato". - La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili".

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