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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 70

Current text a fecha 2005-03-19

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni

3.Per "sfruttamento commerciale" si intende la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.