LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91

Type Legge
Publication 1989-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/3/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI TRA STATI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI O TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NAZIONI UNITE 1986 Le Parti alla presente Convenzione, Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Consapevoli del carattere consensuale dei trattati e della loro crescente importanza in quanto fonte di diritto internazionale, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede, nonche' la norma dei pacta sunt servanda, sono universalmente riconosciuti, Affermando che occorre rafforzare il processo di codificazione e di progressivo sviluppo del diritto internazionale nel mondo intero, Convinte che la codificazione ed il progressivo sviluppo delle norme applicabili ai trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali valgano a consolidare la struttura giuridica delle relazioni internazionali ed servire alle finalita' delle Nazioni Unite. Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto a disporre di se' stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non interferenza negli affari interni degli Stati, il divieto della minaccia o dell'uso della forza, nonche' il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Rammentando le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, Consapevoli dei vincoli tra, da una parte il diritto dei trattati tra gli Stati e, d'altra parte, il diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali; Considerando l'importanza dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali in quanto mezzo efficace per sviluppare le relazioni internazionali e creare le condizioni di una cooperazione pacifica tra le nazioni, a prescindere dai loro ordinamenti costituzionali a sociali Tenendo presente le particolari caratteristiche dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali in quanto soggetti distinti del diritto internazionale degli Stati, Notando che le organizzazioni internazionali fruiscono della capacita' di concludere trattati, loro necessaria per esercitare le proprie funzioni e attuare i loro obiettivi, Consapevoli che la prassi delle organizzazioni internazionali, nel concludere trattati con gli Stati o tra di loro, dovrebbe essere conforme agli atti costitutivi (di dette organizzazioni), Affermando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di pregiudicare quelle che presiedono alle relazioni tra una organizzazione internazionale ed i suoi membri, assoggettate alle regole dell'organizzazione, Affermando altresi' che le controversie in merito ai trattati dovrebbero, alla stregua delle altre controversie internazionali, essere composte, in base alla Carta delle Nazioni Unite, con mezzi pacifici ed in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale, Affermando inoltre che le norme di diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni non regolamentate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo Portata della presente Convenzione La presente Convenzione si applica: a) ai trattati tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, e b) ai trattati tra organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Termini utilizzati 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per il termine trattato s'intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale e concluso per iscritto; i) tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali; o ii) tra organizzazioni internazionali; sia detto accordo sia registrato in un unico strumento o in due o piu' strumenti connessi, e a prescindere dalla sua particolare denominazione; b) per il termine "ratifica" s'intende l'atto internazionale in tal modo denominato, con il quale uno Stato esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b bis) per il termine atto di conferma formale si intende un atto internazionale corrispondente a quello della ratifica da parte di uno Stato, con il quale una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b ter) per i termini accettazione, approvazione ed adesione si intende, a seconda dei casi, l'atto internazionale cosi' denominato con il quale uno Stato o una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; c) per il termine "pieni poteri" si intende un documento emanante dall'Autorita' competente di uno Stato o dall'organo competente di un'organizzazione internazionale, che nomini una o piu' persone a rappresentare lo Stato o l'organizzazione al fine di negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, esprimere il consenso dello Stato o dell'organizzazione ad essere vincolata da un trattato, o compiere ogni altro atto riguardo al Trattato; d) per il termine "riserva," si intende una dichiarazione unilaterale, a prescindere dalla sua formulazione o dalla sua denominazione, apposta da uno Stato o da una organizzazione internazionale alla firma, alla ratifica e all'atto di conferma formale, all'accettazione o all'approvazione di un Trattato, o all'adesione a quest'ultimo, mediante la quale detto Stato o detta organizzazione intende escludere o modificare la portata legale di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a detto Stato o a detta organizzazione; e) per il termine "Stato partecipante al negoziato" ed il termine Organizzazione partecipante al negoziato, si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano partecipato alla elaborazione ed all'adozione del testo del trattato; f) Per il termine "Stato contraente" ed il termine "Organizzazione contraente" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano consentito ad essere vincolate dal Trattato,sia che il trattato sia entrato in vigore o meno; g) per il termine "parte" si intende uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia consentito ad essere vincolato dal Trattato, e nei cui confronti il trattato e' in vigore; h) per il termine "Stato terzo" od il termine "organizzazione terza" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che non sia parte al trattato; i) per il termine "organizzazione internazionale" si intende una organizzazione intergovernativa; j) per il termine "regole dell'organizzazione," si intendono in particolare gli atti costitutivi della Organizzazione, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformita' a detti atti e ad una prassi ben consolidata dell'organizzazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 riguardo ai termini utilizzati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di detti termini, ne' il significato che puo' essere conferito loro nel diritto interno di uno Stato, o nelle regole di una organizzazione internazionale.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione. Il fatto che la presente Convenzione non si applica: i) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte uno o piu' Stati, una o piu' organizzazioni internazionali, e uno o piu' soggetti di diritto internazionale, che non siano Stati o organizzazioni; ii) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte una o piu' organizzazioni internazionali e uno o piu' soggetti di diritto internazionale che non siano Stati o Organizzazioni; iii) ne' agli accordi internazionali non scritti tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, o tra organizzazioni internazionali; iv) ne' agli accordi internazionali tra soggetti di diritto internazionale diversi da Stati o organizzazioni internazionali; non pregiudica; a) il valore giuridico di detti accordi; b) l'applicazione a detti accordi di qualsiasi norma enunciata nella presente Convenzione, cui sarebbero assoggettati in base al diritto internazionale a prescindere da detta Convenzione; c) l'applicazione della Convenzione alle relazioni tra Stati ed organizzazioni internazionali o alle relazioni tra organizzazioni, qualora dette relazioni siano disciplinate da accordi internazionali di cui sono altresi' parte altri soggetti di diritto internazionale.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Non retroattivita' della presente Convenzione Senza pregiudicare l'applicazione di ogni norma enunciata nella presente Convenzione, alla quale i trattati tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali sarebbero assoggettati in virtu' del diritto internazionale, a prescindere da detta Convenzione, questa si applica unicamente ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detti Stati ed Organizzazioni.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale. La presente Convenzione si applica ad ogni trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, che sia l'atto costitutivo di una organizzazione internazionale, e ad ogni trattato adottato nell'ambito di una organizzazione internazionale, fatta salva ogni regola pertinente dell'Organizzazione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 La capacita' di una organizzazione internazionale di concludere trattati e' disciplinata dalle regole di detta organizzazione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Pieni poteri 1. Una persona e' considerata come rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un Trattato: a) qualora detta persona presenti adeguati pieni poteri; o b) qualora emerga dalla prassi o da altre circostanze, che era intento degli Stati e delle organizzazioni internazionali interessate, di considerare questa persona quale rappresentante lo Stato a tali fini senza presentazione di pieni poteri. 2. Sono considerati come rappresentanti il proprio Stato in base alle loro funzioni e senza dover presentare pieni poteri: a) i capi di Stato, i capi di governo ed i ministri degli Affari Esteri, per ogni atto relativo alla conclusione di un Trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali; b) i rappresentanti accreditati dagli Stati ad una Conferenza internazionale, per l'adozione del testo di un Trattato tra Stati ed organizzazioni internazionali; c) i rappresentanti accreditati dagli Stati presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in seno a detta organizzazione o detto organo; d) i capi missione permanenti presso una organizzazione internazionale, ai fini dell'adozione del testo di un Trattato tra gli Stati accreditanti e detta organizzazione. 3. Una persona e' considerata come rappresentante una organizzazione internazionale, per l'adozione o l'autentica del testo di un trattato o per esprimere il consenso di detta organizzazione ad essere vincolata da un trattato: a) qualora detta persona presenti pieni poteri appropriati; o b) qualora emerga dalle circostanze che era intento degli Stati e delle Organizzazioni internazionali interessate di considerare detta persona come rappresentante l'organizzazione a detti fini, in conformita' alle regole di detta organizzazione, senza presentazione di pieni poteri.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Ulteriore conferma di un atto compiu'to senza autorizzazione. Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiu'to da una persona che non puo', in virtu' dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato o una organizzazione internazionale a tal fine, e' senza effetti giuridici, a meno che non venga ulteriormente confermato da detto Stato o da detta organizzazione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Adozione del testo. 1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati e di tutte le Organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, di tutte le organizzazioni partecipanti alla sua elaborazione, tranne che nei casi previsti al paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato ad una conferenza internazionale avviene in conformita' alla procedura concordata tra i partecipanti a detta Conferenza. Qualora tuttavia, questi ultimi non giungano ad un accordo in merito a detta procedura, l'adozione del testo ha luogo mediante un voto a maggioranza dei due terzi dei partecipanti presenti e votanti a meno che essi non decidano, con uguale maggioranza, di applicare una regola diversa.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Autentica del testo 1. Il testo di un trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' Organizzazioni internazionali e' decretato come autentico e definitivo. a) in base alla procedura fissata in detto testo o convenuta tra gli Stati e le organizzazioni che partecipano alla elaborazione del trattato; o b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte di rappresentanti di detti Stati e di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo e' registrato. 2. Il testo di un trattato tra organizzazioni internazionale e' decretato come autentico e definitivo; a) in base alla procedura stabilita in detto testo o convenuta dalle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione: b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte dei rappresentanti di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo sia registrato.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Modalita' di espressione del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato puo' essere espresso dalla firma, dallo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, dalla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o da ogni altro mezzo convenuto. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolata da un trattato puo' essere manifestato mediante la firma, lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, un atto di conferma formale, l'accettazione, approvazione o adesione, o ogni altro mezzo convenuto.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato si esprime con la firma del rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione: a) qualora il trattato preveda che la firma avra' questo effetto b) qualora sia comunque stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato, avevano convenuto che la firma avrebbe detto effetto; c) qualora l'intento dello Stato o dell'organizzazione di dare detto effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa in corso di negoziato. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la sigla del testo vale come firma del trattato, qualora venga stabilito che gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano in tal modo convenuti b) la firma ad referendum di un trattato, da parte del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale, se essa e' confermata da detto Stato o da detta Organizzazione, vale come forma definitiva del trattato.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. Il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati tra di loro si manifesta attraverso detto scambio: a) qualora gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' detto effetto; o b) qualora sia peraltro stabilito che detti Stati e dette Organizzazioni, o, a seconda dei casi dette Organizzazioni avevano convenuto che lo scambio di strumenti avrebbe prodotto tale effetto.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Manifestazione, mediante la ratifica, dell'atto di conferma formale, dell'accettazione o dell'approvazione, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprima con la ratifica; b) quando e' altrimenti stabilito che gli Stati e le organizzazioni partecipanti al negoziato abbiano convenuto che la ratifica sarebbe necessaria; c) quando il rappresentante di detto Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; d) quando l'intento di detto Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica, risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o e' stata espressa in corso di negoziato. 2. Il consenso di un'Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato si esprime con atto di conferma formale a) quando il trattato prevede che detto consenso si esprima con un atto di conferma formale; b) quando e' altrimenti stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano convenuto che un atto di conferma formale sarebbe necessario; c) quando il rappresentante di detta Organizzazione ha firmato il Trattato con riserva di un atto di conferma formale; o d) qunado l'intento di detta organizzazione di firmare il trattato con riserva di un atto di conferma formale risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o e' stato espresso in corso di negoziato. 3. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'accettazione o con l'approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano alla ratifica o, a seconda dei casi, ad un atto di conferma formale.

Convenzione - art. 15

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