LEGGE 15 febbraio 1989, n. 92
Entrata in vigore della legge: 16/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER CODICE DI CONDOTTA DELLE CONFERENZE MARITTIME DI LINEA Obiettivi e Principi Le Parti contraenti della presente Convenzione; Desiderando migliore il sistema delle conferenze marittime di linea; Riconoscendo la necessita' di un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea che sia universalmente accettabile; Prendendo in considerazione le speciali esigenze e i problemi dei Paesi in via di sviluppo con riguardo alle attivita' delle Conferenze marittime di linea che servono il loro commercio con l'estero; Concordando di riflettere nel Codice i seguenti obiettivi fondamentali e principi basilari: a) L'obiettivo di facilitare l'ordinata espansione del commercio marittimo mondiale; b) l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di regolari ed efficienti servizi di linea adeguati alle esigenze dei traffici interessati; c) l'obiettivo di assicurare un equilibrio di interessi tra fornitori ed utenti dei servizi di linea; d) il principio che le pratiche conferenziali non si risolvano in discriminazioni di qualsiasi genere nei riguardi degli armatori, dei caricatori o del commercio estero di qualsiasi paese; e) il principio che le Conferenze assicurino sostanziali consultazioni con le organizzazioni dei caricatori, con i rappresentanti dei caricatori e con i singoli caricatori sulle materie di comune interesse, con la partecipazione, a richiesta, delle competenti autorita'; f) il principio che le Conferenze mettano a disposizione delle parti interessate, informazioni pertinenti sulle loro attivita' concernenti tali parti e rendano pubbliche significative informazioni sulle loro attivita'; hanno convenuto quanto segue: Conferenze marittime di linea o Conferenze: qualsiasi gruppo di due o piu' vettori gestori di navi, che fornisce servizi di linea internazionali per il trasporto di merci su una o piu' rottecentro determinati limiti geografici, in base ad accordi o intese di qualunque natura nell'ambito dei quali essi operano applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata per la fornitura di detti servizi di linea; Compagnia di navigazione nazionale: una compagnia di navigazione di linea di un dato Paese e' un vettore che gestisce navi avente i propri uffici principali di amministrazione e l'effettivo controllo di quel Paese ed e' riconosciuta tale dalle autorita' competenti e dalla legislazione di detto Paese. Le compagnie appartenenti o gestite da un'impresa associata (joint venture) interessate almeno due Paesi il cui capitale sociale e' detenuto per una parte sostanziale da interessi nazionali, pubblici e/o privati, e la cui sede principale dell'amministrazione e il cui effettivo controllo si trovino in uno di tali Paesi, possono essere riconosciute come compagnie nazionali dalle autorita' competenti di tali Paesi. Compagnia di navigazione di Paese terzo: vettore che gestisce linee tra due Paesi dei quali non sia compagnia di navigazione nazionale. Caricatore: persona fisica o giuridica che ha stipulato o mostra l'intenzione di stipulare un contratto o un altro accordo con una Conferenza o con una compagnia di navigazione di linea, per il trasporto di merci su cui essa ha un interesse diretto; Organizzazione dei caricatori: associazione o organizzazione equivalente che promuove, rappresenta e protegge gli interessi dei caricatori ed ottiene l'eventuale riconoscimento prescritto dalle componenti autorita' - se queste lo desiderano - del Paese di cui rappresenta i caricatori; Merci trasportate dalla conferenza: merci trasportate dalle compagnie di linea membri di una Conferenza ai termini dello accordo costitutivo della conferenza stessa; Autorita' competente: Governo o ente designato dal Governo o dalla legislazione nazionale per espletare qualsiasi funzione attribuita a tale autorita' dalle norme del presente Codice; Tassi di nolo promozionali: tassi di nolo introdotti per promuovere il trasporto di esportazioni non tradizionali del paese interessato: Tassi di nolo speciali: tassi di nolo preferenziali diversi dai tassi di nolo promozionali, che possono essere negoziati tra le parti interessate. Art. 1 - Ammissione alla conferenza. 1) Ogni compagnia di navigazione nazionale ha il diritto di diventare membro effettivo di una conferenza che serva il commercio con l'estero del suo Paese, nel rispetto dei criteri del paragrafo 2) del presente articolo. Le compagnie di navigazione non nazionali operanti su una delle rotte della Conferenza avranno il diritto di diventare membri effettivi di tale Conferenza, nel rispetto dei criteri enunciati nei par. 2) e 3) del presente articolo e le norme riguardanti la partecipazione al traffico di cui all'art.2 per quanto concerne le compagnie di navigazione di paesi terzi. 2) Una compagnia di navigazione che richiede l'ammissione a una Conferenza deve provare di essere in grado e di avere l'intenzione di assicurare, eventualmente ricorrendo all'impiego di tonnellaggio noleggiato, purche' siano rispettati i criteri del presente paragrafo, un regolare, adeguato ed efficiente servizio per un lungo periodo, nei termini stabiliti nell'accordo della Conferenza e nella sfera d'azione di questa; deve impegnarsi a rispettare tutti i termini e le condizioni dell'accordo di Conferenza e depositare una cauzione finanziaria per coprire qualsiasi obbligo finanziario insoluto nel caso di un successivo ritiro, sospensione o espulsione, se cosi' richiesto dall'accordo di Conferenza. 3) Nel prendere in esame la richiesta di ammissione di una compagnia di navigazione non nazionale su una rotta della Conferenza interessata, in aggiunta alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, occorre prendere in considerazione, oltre alle disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo, i seguenti criteri: a) il volume effettivo del traffico sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza e le prospettive di un suo incremento; b) il rapporto tra la disponibilita' dello spazio di stiva e il volume di traffico effettivo e prevedibile sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza; c) il probabile effetto dell'ammissione della compagnia di navigazione alla Conferenza sull'efficienza e la qualita' dei servizi forniti dalla Conferenza; d) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte al di fuori dell'ambito della Conferenza; e) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte nell'ambito di un'altra Conferenza. I suddetti criteri saranno applicati in modo da non pregiudicare l'operativita' delle disposizioni riguardanti la partecipazione al traffico stabilite dall'articolo 2. 4) Una Conferenza decide prontamente sulle domande di ammissione o riammissione e comunica la sua decisione alla compagnia richiedente sollecitamente e, al massimo, entro sei mesi dalla data della domanda. Nel caso di rifiuto dell'ammissione o della riammissione, la Conferenza da' contemporaneamente per iscritto le motivazioni del rifiuto. 5) Nell'esaminare una domanda di ammissione, la Conferenza tiene conto dei pareri espressi dai caricatori dei Paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, nonche' dei pareri espressi dalle autorita' competenti dei Paese stessi, se queste lo richiedono. 6) In aggiunta ai criteri per l'ammissione fissati nel paragrafo 2) del presente articolo, una compagnia di navigazione che richieda la riammissione fornisce anche la prova di avere ottemperato ai suoi obblighi a norma dell'art.4 (1) e (4). La Conferenza puo'' procedere ad una minuziosa inchiesta sulle circostanze che portano la compagnia a lasciare la Conferenza.
Convenzione - art. 2
Art. 2 - Partecipazione al traffico. 1) Una compagnia di navigazione ammessa ad una Conferenza avra' diritto di effettuare partenze e carichi nei traffici coperti da tale Conferenza. 2) Quando una Conferenza esercita un pool, tutte le compagnie di navigazione associate che servono il traffico del pool avranno diritto a parteciparvi. 3) Allo scopo di determinare le quote di traffico alle quali le compagnie associate hanno diritto, le cmpagnie di navigazione nazionali appartenenti ad uno Stato saranno considerate come un unico gruppo, indipendentemente dal loro numero. 4) Nella determinazione della quota di traffico nell'ambito di un pool di compagnie e/o di gruppi di compagnie di navigazione nazionali, ai termini del paragrafo 2) del presente articolo, si osservano i principi qui di seguito convenuti riguardanti i loro diritti di partecipazione al traffico espletato dalla Conferenza, salvo che non sia convenuto diversamente. a) Ciascun gruppo di compagnie di navigazione nazionali di due Paesi il cui interscambio e' assicurato dai servizi di trasporto forniti dalla Conferenza ha eguale diritto di partecipare agli introiti per noli ed al volume dei carichi che sono oggetto dei loro reciproci scambi e che sono trasportati dalla Conferenza; b) le Compagnie di navigazione di Paesi terzi, se ve ne sono, hanno il diritto di acquisire una parte consistente, quale il 20 per cento, dei noli e del volume di traffico prodotto da quegli scambi. 5) Se, in uno qualsiasi dei Paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza, non vi sono compagnie di navigazione nazionali partecipanti a tale traffico, la parte del traffico cui avrebbero diritto le compagnie di navigazione nazionali di quel Paese, in base al paragrafo 4) del presente articolo, sara' distribuita tra le varie compagnie partecipanti al traffico, in proporzione alle loro quote rispettive. 6) Se le compagnie di navigazione nazionali di un paese decidono di non trasportare completamente la loro quota di traffico, la porzione della loro quota di traffico non utilizzata sara' distribuita tra le singole compagnie partecipanti al traffico in proporzione delle loro rispettive quote. 7) Se le compagnie di navigazione nazionali dei paesi interessati non partecipano al traffico tra questi Paesi coperti da una Conferenza le quote di traffico trasportate dalla Conferenza tra questi paesi saranno assegnate alle compagnie associate di paesi terzi a mezzo di negoziati commerciali tra le compagnie stesse. 8) Le compagnie di navigazione nazionali di una regione, membri di una Conferenza, posti ai capolinea di un traffico coperto dalla Conferenza, possono ridistribuire tra loro stesse di comune accordo le quote attribuite ad esse, ai sensi dei paragrafi da 4) a 7) incluso del presente articolo. 9) Salva l'osservazione delle disposizioni dei paragrafi dal 4) all'8) incluso del presente articolo riguardanti le quote di traffico attribuite a compagnie o a gruppi di compagnie di navigazione gli accordi di pool o di partecipazione al traffico saranno riveduti periodicamente dalla Conferenza a intervalli da fissare negli accordi e in armonia con i criteri da specificare nell'accordo di Conferenza. 10) L'applicazione del presente articolo comincera' il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore dalla presente Convenzione e sara' completata alla scadenza di un periodo di transizione che in nessun caso potra' superare i due anni, tenendo presente la specifica situazione in ciascuno dei traffici interessati. 11) Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza hanno diritto di utilizzare navi noleggiate per adempiere i loro obblighi conferenziali. 12) I criteri per la ripartizione e la revisione delle quote fissate nei paragrafi da 1) a 11) incluso del presente articolo, sono applicati quando, in assenza di un pool, esiste un accordo relativo all'approdo, alle partenze e/o a qualsiasi altra forma di ripartizione del traffico. 13) Quando in una Conferenza non esistono accordi di pool, di approdi, di partenze o altri accordi di partecipazione al traffico, qualsiasi gruppo di compagnie di navigazione nazionali associate alla Conferenza puo'' richiedere che siano conclusi accordi di pool concernenti traffici tra i loro paesi regolati dalla Conferenza, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, o alternativamente che le partenze siano regolate in maniera tale da offrire a tali compagnie la possibilita' di godere sostanzialmente degli stessi diritti a partecipare al traffico tra quei paesi serviti dalla Conferenza come ne avrebbero beneficiato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Qualsiasi richiesta in tal senso sara' considerata e decisa dalla Conferenza. Se non si conclude alcun accordo per sostituire un pool o per disciplinare le partenze fra i membri della Conferenza, i gruppi delle compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremita' del traffico disporranno della maggioranza dei voti nella decisione di istituire un tale pool o disciplinare le partenze. La questione sara' decisa entro i sei mesi dal ricevimento della richiesta. 14) In caso di disaccordo tra le compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremita' del traffico servito dalla Conferenza sulla opportunita' o meno che il pool sia instaurato, esse possono richiedere che nell'ambito della Conferenza le partenze siano regolate in modo da consentire alle suddette compagnie di fruire sostanzialmente dei medesimi diritti di partecipazione ai traffici fra questi due paesi serviti dalla Conferenza nella stessa misura in cui ne avrebbero fruito in base alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Nel caso che non vi siano compagnie nazionali di linea in uno dei paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, le compagnie di navigazione nazionali dell'altro paese possono fare la stessa richiesta. La Conferenza si adoperera' in tutti i modi per soddisfare tale richiesta. Se tuttavia questa richiesta non e' soddisfatta, le autorita' competenti dei due paesi capolinea possono esaminare la questione se lo desiderano, e far conoscere alle parti interessate i loro punti di vista per loro considerazione. Se non e' raggiunto alcun accordo, la controversia sara' risolta secondo le procdure stabilite in questo Codice. 15) Altre compagnie di navigazione, membri della Conferenza, possono anche richiedere che siano instaurati accordi di pool o di partenze, e la richiesta sara' considerata dalla Coferenza in armonia con le pertitenti disposizioni di questo Codice. 16) Una Conferenza provvedera' ad adottare, in ogni accordo di pool, appropriate misure per far fronte ai casi in cui un carica sia stato lasciato a terra da una compagnia associata per qualsiasi ragione, eccetto che per tardiva presentazione da parte del caricatore. Un accordi di detto tipo deve prevedere che una nave con spazio non prenotato capace di essere utilizzato, sia leggittimata a caricare le merci anche in eccedenza rispetto alla quota di pool spettante alla compagnia nel traffico in questione, nel caso che, diversamente, il carico venisse lasciato a terra o ritardato oltre un limite stabilito dalle Conferenze. 17) Le disposizioni dei paragrafi da 1) a 16) incluso del presente articolo riguardano tutte le merci senza distinzione circa la loro origine, la loro destinazione o l'uso cui sono destinati, ad eccezione dei materiali militari trasportati per scopi di difesa nazionale.
Convenzione - art. 3
Art. 3 - Procedure decisionali. Le procedure decisionali stabilite in un accordo di Conferenza devono essere basate sul principio dell'egualianza di tutti i membri effettivi. Tali procedure dovranno assicurare che le norme di votazione non intralcino il buon funzionamento della Conferenza e lo svolgimento del traffico, stabilendo le questioni sulle quali le decisioni saranno prese all'unanimita'. Tuttavia nessuna decisione potra' essere presa nei confronti di questioni definite in un accordo di Conferenza relativo al traffico tra due paesi senza il consenso delle compagnie di navigazione nazionale di quei due paesi.
Convenzione - art. 4
Art. 4 - Sanzioni. 1) Una compagnia di navigazione associata ad una Conferenza ha il diritto, subordinatamente alle disposizioni riguardanti il recesso di cui agli accordi di pool e/o di partecipazione al traffico, di ritirarsi dalla Conferenza senza penalita' dopo averne dato un preavviso di tre mesi a meno che l'accordo di Conferenza non preveda un diverso periodo di tempo, ma essa e' tenuta ad osservare i suoi obblighi quale membro della Conferenza fino alla data del suo recesso. 2) Una Conferenza puo' mediante preavviso la cui durata e' specificata nell'accordo di Conferenza, sospendere o espellere un membro in caso di grave infrazione ai termini ed alle condizioni dell'accordo stesso. 3) Nessuna espulsione o sospensione diventera' effettiva sino a quando non siano state precisate per iscritto le ragioni che l'hanno resa necessaria, e qualsiasi controversia non sia stata composta a norma del capitolo VI. 4) In caso di ritiro e di espulsione, la compagnia di navigazione interessata e' tenuta a pagare la sua parte di obblighi finanziari conferenziali pendenti fino alla data del ritiro o dell'espulsione. La compagnia non sara' liberata dai propri obblighi finanziari derivanti dall'accordo di Conferenza ne' da qualsiasi obbligo verso i caricatori.
Convenzione - art. 5
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