LEGGE 15 febbraio 1989, n. 93

Type Legge
Publication 1989-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/3/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1) Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.

Art. 2

1) Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.

Art. 3

1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e di attuare una piu' stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Riconoscendo che il patrimonio architettonico rappresenta una espressione insostituibile della ricchezza e della varieta del patrimonio culturale europeo, un'inestimabile testimonianza del nostro passato ed un bene comune a tutti gli Europei; Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 1° di detta Convenzione; Vista la Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari nazionali alle esigenze di una conservazione integrata del patrimonio architettonico; Vista la Raccomandazione 880 (1979) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla conservazione del patrimonio architettonico; Tenendo conto della Raccomandazione n. R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa alla formazione specializzata di architetti, urbanisti, ingegneri del genio civile e paesaggisti, come pure la Raccomandazione n. R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata il 1° luglio 1981, relativa alle azioni da intraprendere a favore di alcuni mestieri nel settore dell'attivita artigianale minacciati di estinzione; Ricordando l'importanza di tramandare un sistema di riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare l'ambito di vita urbana e rurale e di favorire, con l'occasione, lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle Regioni; Affermando che e' opportuno accordarsi sugli orientamenti fondamentali di una politica comune che sia garante della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico; Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ARTICOLO 1. Ai fini della presente Convenzione il termine "patrimonio architettonico comprende i seguenti beni immobili: 1. I monumenti: ogni realizzazione di particolare rilievo per via del suo interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, ivi comprese le installazioni o gli elementi decorativi che sono parte integrante di dette realizzazioni. 2. Gli insiemi architettonici: insiemi omogenei di costruzioni urbane o rurali, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, sufficientemente armonici per essere oggetto di una limitazione topografica. 3. I siti: realizzazioni combinate dell'uomo e della natura, parzialmente costruite e che costituiscono degli spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei da essere oggetto di una delimitazione topografica, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.

Convenzione - art. 2

INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA TUTELARE ARTICOLO 2. Al fine di individuare con precisione i monumenti, insiemi architettonici e siti suscettibili di essere tutelati, ciascuna Parte s'impegna a farne l'inventario, e, in caso di pericolo incombente sui beni interessati, ad elaborare nei piu' brevi termini una documentazione adeguata.

Convenzione - art. 3

PROCEDURE LEGISLATIVE DI TUTELA ARTICOLO 3. Ciascuna Parte s'impegna: 1. a porre in atto un regime legislativo di tutela del patrimonio architettonico 2. a garantire, nell'ambito di detto regime e secondo modalita proprie ad ogni Stato o regione, la tutela dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. Ciascuna Parte s'impegna: 1. ad applicare, in virtu' della tutela giuridica dei beni considerati, adeguate procedure di controllo e di autorizzazione; 2. ad evitare che beni tutelati vengano deturpati, degradati o demoliti. In tale prospettiva, ciascuna Parte s'impegna, qualora cio' non sia gia stato fatto, ad inserire nella sua legislazione delle disposizioni che prevedono: a) la presentazione ad un'autorita competente, dei progetti di demolizione o di modifica dei monumenti gia tutelati o che sono oggetto di una procedura di salvaguardia nonche' di ogni progetto lesivo dell'ambiente in cui si trovano; b) la presentazione, ad un'autorita' competente di progetti relativi a tutto o ad una parte di un'insieme architettonico o di un sito, e concernenti lavori: - di demolizione di edifici; - di costruzione di nuovi edifici; - di importanti modifiche che potrebbero alterare le caratteristiche dell'insieme architettonico o del sito; c) la possibilita' per i poteri pubblici di ingiungere al proprietario di un bene tutelato di effettuare dei lavori o sostituirsi ad esso in caso di inadempienza da parte sua; d) la possibilita di espropriare un bene tutelato.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. Ciascuna Parte s'impegna a vietare lo spostamento di tutto o di parte del monumento tutelato, tranne che nei casi in cui la salvaguardia materiale di detto monumento lo esiga in modo inderogabile. In tal caso, l'autorita' competente dovra prendere i provvedimenti necessari per lo smontaggio, il trasferimento e la ricomposizione del monumento in un luogo appropriato.

Convenzione - art. 6

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ARTICOLO 6. Ciascuna Parte s'impegna a: 1. prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali e locali, e nei limiti dei bilanci disponibili, un supporto finanziario dei poteri pubblici ai lavori di manutenzione e di restauro del patrimonio architettonico situato sul suo territorio; 2. ricorrere, se del caso, a disposizioni fiscali che possano favorire la conservazione di detto patrimonio; 3. incoraggiare le iniziative private in materia di manutenzione e di restauro di detto patrimonio.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 Ciascuna parte s'impegna a promuovere misure che possano migliorare la qualita' dell'ambiente, nei pressi dei monumenti, all'interno degli insieme architettonici e dei siti.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8 Ciascuna Parte s'impegna, al fine di limitare i rischi di degrado fisico del patrimonio architettonico: 1. ad appoggiare la ricerca scientifica volta ad individuare ed analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti: 3.dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti; 2. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio architettonico nelle politiche di lotta contro l'inquinamento.

Convenzione - art. 9

SANZIONI ARTICOLO 9. Ciascuna Parte s'impegna nell'ambito dei poteri di sua competenza, a fare in modo che le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico siano oggetto di misure adeguate e sufficienti da parte dell'autorita competente. Tali misure potranno comportare, se del caso, l'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio irregolarmente costruito o di riportare il bene tutelato alla sua condizione primitiva.

Convenzione - art. 10

POLITICHE DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 10. Ciascuna Parte s'impegna ad adottare politiche di conservazione integrata le quali: 1. pongano la tutela del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali dell'assetto urbanistico e del territorio e garantiscano la considerazione di detto obiettivo prioritario nelle varie fasi dell'elaborazione dei piani regolatori e delle procedure di autorizzazione dei lavori; 2. promuovano programmi di restauro e di manutenzione del patrimonio architettonico; 3. facciano della conservazione, dell'animazione e della valorizzazione del patrimonio architettonico, un elemento fondamentale delle politiche in materia di cultura, di ambiente e di assetto del territorio; 4. favoriscano, ove possibile, nell'ambito dei processi di assetto urbanistico e del territorio, la conservazione e l'uso di edifici la cui importanza, di per se stessa, non giustificherebbe una tutela ai sensi dell'art. 3 par. 1 della presente Convenzione, ma che rappresentano un valore "aggiunto dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o del quadro della vita; 5. favoriscano l'applicazione e lo sviluppo, indispensabili all'avvenire del patrimonio, delle tecniche e dei materiali tradizionali.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio: - l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea; - l'adattamento, qualora cio' si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. Riconoscendo l'interesse di agevolare la visita dei beni tutelati da parte del pubblico, ogni Parte s'impegna a fare in modo che le conseguenze di detta apertura al pubblico, in particolar modo le sistemazioni delle vie di accesso, non rechino danno alla natura architettonica e storica di detti beni e del loro ambiente.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. Per agevolare l'attuazione di dette politiche, ciascuna Parte s'impegna a sviluppare, nell'ambito della propria organizzazione politica e amministrativa, un'effettiva cooperazione a vari livelli dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

Convenzione - art. 14

PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI ARTICOLO 14. Ciascuna Parte, al fine di assecondare l'azione dei poteri pubblici a favore della conoscenza della protezione, del restauro, della manutenzione, della gestione e dell'animazione del patrimonio architettonico, s'impegna a: 1. costituire, nelle varie fasi dei processi decisionali, delle strutture d'informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettivita' locali, gli istituti ed associazioni culturali ed il pubblico; 2. favorire lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni a scopo non lucrativo che operano nel settore.

Convenzione - art. 15

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ARTICOLO 15. Ciascuna Parte s'impegna a: 1. valorizzare la conservazione del patrimonio architettonico nell'opinione pubblica, vuoi in quanto elemento di identita'culturale, vuoi in quanto fonte d'ispirazione e di creativita' per le generazioni presenti e future; 2. promuovere a tal fine politiche d'informazione e di sensibilizzazione, in particolare con l'aiuto di tecniche moderne di diffusione e di animazione, aventi in particolar modo come obiettivo: a) di suscitare o di accrescere fin dall'eta' scolastica, la sensibilita del pubblico alla tutela del patrimonio, alla qualita' dell'ambiente costruito e all'espressione architettonica; b) mettere in evidenza l'unita' del patrimonio culturale e dei vincoli esistenti tra l'architettura, le arti, le tradizioni popolari ed i modi di vita, a livello sia europeo che nazionale o regionale.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. Ciascuna Parte s'impegna a favorire la formazione delle diverse professioni e dei mestieri che intervengono nella conservazione del patrimonio architettonico.

Convenzione - art. 17

COORDINAMENTO EUROPEO DELLE POLITICHE DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 17. Le Parti s'impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quanto riguarda: 1. i metodi da definire in materia d'inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenuto conto dell'evoluzione storica e del graduale aumento del patrimonio architettonico; 2. i mezzi per conciliare nel migliore dei modi l'obiettivo prioritario di protezione del patrimonio architettonico e le attuali necessita' della vita economica, sociale e culturale; 3. le possibilita' fornite dal le nuove tecnologie, relative alle procedure sia di individuazione che di registrazione, alla lotta contro il degrado dei materiali, alla ricerca scientifica, ai lavori di restauro ed alle modalita' di gestione e di animazione del patrimonio architettonico; 4. i mezzi per promuovere la creazione architettonica che costituisce il contributo della nostra epoca al patrimonio europeo.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18. Le Parti s'impegnano a prestarsi, ogni qualvolta cio' sia necessario, una reciproca assistenza tecnica che si manifesta in uno scambio di esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19. Le Parti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali dai quali sono vincolati, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio architettonico, anche nel settore della formazione permanente.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20. Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, e incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione, ed in particolare: 1. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una relazione sulla situazione delle politiche di conservazione del patrimonio architettonico negli Stati Parti alla Convenzione, sull'applicazione dei principi da essa enunciati e sulle sue attivita'; 2. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa le misure volte all'attuazione delle disposizioni della Convenzione, anche nel campo delle attivita multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione, come pure in materia di'informazione del pubblico riguardo alle finalita della Convenzione; 3. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riguardo all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21. Le disposizioni della presente Convenzione non sono pregiudiziali all'applicazione di disposizioni specifiche piu' favorevoli alla tutela dei beni di cui all'Art. 1 contenute nel: - la Convenzione relativa alla protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972; - la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969.

Convenzione - art. 22

CLAUSOLE FINALI ARTICOLO 22. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, secondo le disposizioni del precedente paragrafo. 3. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di ogni stato membro che esprimera successivamente il proprio consenso ad esserne vincolato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi stato non membro del Consiglio, nonche' la Comunita Economica Europea, ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20.d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita dai rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato. 2. Per ogni stato che aderisce, o per la Comunita Economica Europea, in caso di adesione, la Convenzione entrera in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi, dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24. 1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori ai quali sara' applicata la presente Convenzione. 2. Ciascun Stato puo', in seguito, in qualsiasi altro momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrera'in vigore per quanto riguarda detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione resa in virtu dei due precedenti paragrafi relativa ad ogni territorio indicato nella dichiarazione potra essere ritirata, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25. 1. Ciascun Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo' dichiarare che si riserva il diritto di non adeguarsi, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'art. 4, paragrafi c) e d). Non e ammessa alcuna altra riserva. 2. Ciascun Stato contraente, che abbia espresso una riserva in virtu'del precedente paragrafo, puo' ritirarla, tutta o in parte, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrera' in vigore dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 3. La Parte che ha espresso la riserva riguardo alla disposizione menzionata nel primo paragrafo di cui sopra, non potra' esigere che detta disposizione venga applicata da un'altra Parte tuttavia essa potra, qualora la riserva sia parziale o condizionale, esigere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26. 1. Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Convenzione - art. 27

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