LEGGE 21 febbraio 1989, n. 98
Entrata in vigore della legge: 21/3/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONI NON UFFICIALE PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una unione piu' stretta tra i suoi membri, in particolare nel rispetto della certezza del diritto e dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Considerando che e' auspicabile estendere la protezione dei diritti e delle liberta' fondamentali di ciascuno, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, tenuto conto dell'intensificazione della circolazione attraverso le frontiere di dati a carattere personale oggetto di elaborazioni automatizzate Riaffermando nello stesso tempo il loro impegno in favore delle liberta' di informazioni senza tener conto delle frontiere Riconoscendo la necessita' di conciliare i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della libera circolazione dell'informazione tra i popoli, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto e scopo Scopo della presente convenzione e' quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati").
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: a. "dati di carattere personale" significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata) b. "casellario automatizzato" significa: tutto l'insieme di informazioni oggetto di un'elaborazione automatizzata c. "elaborazione automatizzata" comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazioni di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione d. "responsabile del casellario" significa: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, l'ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalita' del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Campo di applicazione 1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: a. che non applichera' la presente convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verra' depositata una lista. Esso tuttavia non dovra' includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, esso dovra' emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di protezione di dati b. che esso applichera' la presente convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, societa', corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalita' giuridica c. che applichera' le presente convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata. 3. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui ai comma 2.b o c di cui sopra puo', nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verra' depositata. 4. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a di cui sopra non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione a categorie simili da parte di una Parte che non le abbia escluse. 5. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all'altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b e c. del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni. 6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Il ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Obbligo delle Parti 1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo. 2. Dette misure debbono essere adottate al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Qualita' dei dati I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono: a. ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto b. registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini c. adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali vengono registrati d. esatti e, se necessario, aggiornati; e. conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Categorie speciali di dati I dati di carattere personale indicanti l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altri credo, nonche' i dati a carattere personale relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda garanzie adatte. Lo stesso dicasi dei dati di carattere personale relativi alle condanne penali.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Sicurezza dei dati Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distribuzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale cosi' come contro l'accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Ulteriori garanzie per la persona interessata Ogni persona deve poter: a. conoscere l'esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonche' l'identita' e la residenza abituale, ovvero la Sede amministrativa, del responsabile del casellario b. ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell'esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intelligibile c. ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione d. di disporre di una possibilita' di ricorso qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b. e c. del presente articolo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Eccezioni e restrizioni 1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della presente convenzione e' ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo. 2. E' possibile derogare alle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una societa' democratica: a. alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati b. alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle liberta' altrui. 3. Restrizioni all'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b. c. e d. dell'articolo 8 possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Sanzioni e ricorsi Ogni Parte si impegna a fissare sanzioni e ricorsi adeguati relativi alle violazioni alle disposizioni del diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Estensione della protezione Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come limitante o pregiudicante la facolta' di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione piu' estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Movimento oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto interno 1. Le seguenti disposizioni si applicano al trasferimento attraverso le frontiere nazionali, indipendentemente dal sistema di trasmissione utilizzato, di dati a carattere persona le che siano oggetto di un'elaborazione automatizzata o siano raccolti al fine di essere successivamente sottoposti a tale elaborazione. 2. Una parte non puo', ai soli fini della protezione della vita privata, proibire o condizionare ad una autorizzazione speciale il movimento oltrefrontiera di dati a carattere personale destinati al territorio di un'altra Parte. 3. Tuttavia, ogni Parte ha la facolta' di derogare alle disposizioni del paragrafo 2: a. nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per alcune categorie di dati a carattere personale o di casellari automatizzati di dati a carattere personale, in ragione della natura di detti dati o casellari, tranne che se la regolamentazione dell'altra Parte offre una protezione equivalente b. se il trasferimento e' effettuato a partire dal proprio territorio verso il territorio di uno Stato non contraente tramite il territorio di un'altra Parte, al fine di evitare che simili trasferimenti si traducano in un aggiramento della legislazione della Parte di cui all'inizio del presente paragrafo.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Cooperazione tra le Parti 1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione della presente convenzione. 2. A tal fine: a. ogni Parte designa una o piu' autorita' di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa b. ogni Parte che abbia designato piu' autorita' indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse. 3. Una autorita' designata da una Parte, su domanda di una autorita' designata da un'altra Parte: a. fornira' le informazioni sul suo diritto e la sua pratica amministrativa in materia di protezione dati b. adottera', conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Assistenza alle persone interessate residenti all'estero. 1. Ogni Parte presta la propria assistenza ad ogni persona che abbia la residenza all'estero per l'esercizio dei diritti contemplati dal suo diritto interno in esecuzione dei principi di cui all'articolo 8 della presente convenzione. 2. Se detta persona risiede sul territorio di un'altra Parte, essa deve avere la facolta' di presentare la sua domanda tramite l'autorita' designata da tale Parte. 3. La domanda di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie in particolare relative a: a. il nome, l'indirizzo ed ogni altro rilevante elemento di identificazione relativo al richiedente b. il casellario automatizzato dei dati a carattere personale cui la domanda si riferisce o il responsabile di tale casellario c. lo scopo della domanda.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Garanzie relative all'assistenza prestata dalle Autorita' designate 1. Una autorita' designata da una Parte che ha ricevuto alcune informazioni da un'autorita' designata da un'altra Parte, a corredo di una domanda di assistenza o in risposta ad una domanda di assistenza inoltrata da essa stessa, non potra' far uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella domanda di assistenza. 2. Ogni Parte curera' che le persone che appartengono o che agiscono in nome dell'autorita' designata siano assoggettate a opportuni vincoli di segretezza o di riservatezza nei confronti di tali informazioni. 3. In nessun caso una autorita' designata sara' autorizzata a presentare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, una domanda di assistenza in nome di una persona interessata che sia residente all'estero, di sua propria iniziativa e senza il consenso espresso di detta persona.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Rigetto delle domande di assistenza Un'autorita' designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente Convenzione, puo' rifiutarsi di darle seguito solo se: a. la domanda e' incompatibile con le competenze, nel campo della protezione dei dati, delle autorita' abilitate a rispondere b. la domanda non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Spese e procedure di assistenza 1. L'aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi dell'articolo 13, nonche' l'assistenza che esse prestano alle persone interessate che risiedono all'estero conformemente all'articolo 14, non dara' luogo al pagamento di spese e diritti diversi da quali relativi agli esperti e interpreti. Tali spese e diritti saranno a carico della Parte che ha designato l'autorita' che ha fatto la domanda di assistenza. 2. La persona interessata non deve essere tenuta a pagare, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un'altra Parte, spese o diritti diversi da quelli esigibili dalle persone residenti sul territorio di detta Parte. 3. Le altre modalita' relative all'assistenza concernenti in particolare la forma e le procedure nonche' le lingue da impiegare saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Composizione del Comitato 1. Un Comitato consultivo e' costituito con l'entrata in vigore della presente convenzione. 2. Ogni Parte designa un rappresentante ed un supplente di tale Comitato. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non e' parte della convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore. 3. Il Comitato consultivo puo', con decisione presa all'unanimita', invitare ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Funzioni del Comitato Il Comitato consultivo: a. puo' fare proposte al fine di facilitare o migliorare l'applicazione della convenzione b. puo' fare proposte di emendamento alla presente convenzione conformemente all'articolo 21 c. emette un parere su ogni proposta di emendamento alla presente convenzione che gli sia sottoposta conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 d. puo', dietro domanda di una Parte, esprimere un parere su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 20
Articolo 2O Procedura 1. Il Comitato consultivo e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso tiene la sua prima riunione entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. Si riunisce in seguito almeno una volta ogni due anni e, in ogni caso, ogni volta che un terzo dei rappresentanti delle Parti richieda la sua convocazione. 2. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato consultivo. 3. Successivamente a ciascuna riunione, il Comitato consultivo sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui lavori svolti e sul funzionamento della convenzione. 4. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, il Comitato consultivo redige il suo regolamento interno.
Convenzione - art. 21
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