DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989, n. 94

Type DPR
Publication 1989-02-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31/3/1989

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate e che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28 della medesima legge; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con validita' triennale decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 relativo alle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 10

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' riportato nella nota al dispositivo del decreto. - Il testo dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 28 (Assistenza farmaceutica). - L'unita' sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale". - I testi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", sono riportati nelle note all'art. 23 dell'accordo. - Il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), e' il seguente: "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto c), della predetta legge". Nota al dispositivo del decreto: Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE Sottoscritto il 13 luglio 1987 Perfezionato il 30 marzo 1988 Art. 1. 1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 2

Art. 2. 1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'[art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art1). 3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimita' dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 3

Art. 3. 1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale. 2. Le specialita' medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilita'. 3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verra' notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 4

Art. 4. 1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialita' medicinali ed i farmaci galenici, in conformita' a quanto prescritto dal medico, purche' iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 5

Art. 5. 1. La ricetta, redatta a cura del medico, e' spedibile dalla farmacia ed e' ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi: a) cognome e nome dell'assistito; b) numero della tessera sanitaria; c) prescrizione; d) data di prescrizione; e) firma e timbro del medico; f) data di spedizione e timbro della farmacia. 2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validita' di giorni dieci, escluso quello di emissione. 3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere b ) ed f), verra' riconsegnata alla farmacia perche' possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione. 4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a ), d ) ed e), ai fini del pagamento, verra' sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 6

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