LEGGE 8 marzo 1989, n. 89
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a L. 50.000, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.
2.Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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