LEGGE 22 marzo 1989, n. 104

Type Legge
Publication 1989-03-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26/3/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalita' di copertura dei posti previsti in aumento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______ AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 aprile 1989. ______

Allegato

ALLEGATO All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data precedenza ai dipendenti in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, anche se non risultanti in esubero nell'amministrazione di provenienza". All'articolo 3: al comma 1, le parole: "con riferimento a documentazione di data anteriore" sono soppresse; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per la copertura degli eventuali posti residui all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ricorso ai candidati dichiarati idonei compresi nelle graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, secondo le procedure di cui alla legge 26 aprile 1985, n. 162". All'articolo 5: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede: a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualita' di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7, della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di eta' per l'assunzione; la relativa graduatoria sara' formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualita' di dattilografo giudiziario e, in caso di parita', si applichera' l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958".

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