LEGGE 3 aprile 1989, n. 137

Type Legge
Publication 1989-04-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25/4/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi reti internazioneli ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Le Parti Contraenti, consapevoli della necessita' di agevolare e di sviluppare il traffico ferroviario internazionale in Europa; considerando che, al fine di consolidare le relazioni tra i Paesi europei, sia essenziale prevedere un piano coordinato di assetto e di costruzione delle linee ferroviarie internazionali, adeguate alle future esigenze del traffico internazionale. hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo - Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. Le Parti contraenti adottano il progetto di rete ferroviaria qui di seguito denominato Rete ferroviaria internazionale e' illustrato all'allegato I del presente Accordo, a titolo di Piano coordinato di assetto e di costruzione di linee ferroviarie di notevole interesse internazionale che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali in conformita' alle loro rispettive legislazioni.

Accordo-art. 2

Articolo 2 - Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. La rete ferroviaria internazionale "E" e' costituita da un sistema di linee principali e di linee complementari, intendendo per linee principali le "grandi magistrali", linee ferroviarie che assicurano un traffico internazionale gia' considerevole o che dovrebbe divenire tale prossimamente, e per linee complementari quelle che, pur completando sin d'ora la rete delle linee principali, assicureranno un traffico ferroviario internazionale di grande rilevanza solo in un futuro piu' remoto.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Costruzione ed assetto delle linee della rete ferroviaria internazionale "E"; 1. La rete ferroviaria internazionale "E" delle linee grandi magistrali di cui all'Art. 2, e' conforme ai requisiti tecnici enunciati all'Allegato II del presente Accordo o sara' resa conforme alle misure previste dal suddetto allegato al momento dei lavori di miglioria eseguiti in applicazione dei programmi nazionali.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Designazione del depositario. 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il depositario dell'Accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Procedura per la firma dell'Accordo e per divenirne parte. 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati che sono sia membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sia ammessi in Commissione a titolo consultivo, in base al paragrafo 8 del mandato della Commissione, a Ginevra dal 1› settembre 1985 al 1› settembre 1986. 2. Detti Stati potranno divenire parti al presente Accordo mediante: a) firma, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o b) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Entrata in vigore dell'Accordo. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale "E" colleghino ininterrottamente i territori di almeno 4 dei suddetti Stati. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che permettera' di soddisfare a detta condizione. 2. Per ogni Stato che depositera' uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data a partire dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di detto deposito.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Limiti alla attuazione dell'Accordo. 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. Dette misure, che dovranno essere provvisorie saranno immediatamente notificate al depositario, specificando la loro natura.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Composizione delle controversie. 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per le vie negoziali o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti Contraenti in conflitto lo richieda, e sara', di conseguenza, rinviata a uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. 2. Se le Parti in conflitto nei tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' al paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Dichiarazione relativa all'art. 8. 4. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' il presente Accordo, o depositera' il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 8.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Procedura di emandamento del testo principale. 1. Il testo principale del presente Accordo potra' essere emendato secondo una delle procedure definite nel presente Articolo. 2. a) A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa. b) Se e' adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e se detta maggioranza include una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale. c) Se l'emendamento e' accettato da due terzi delle Parti contraenti, il Segretario Generale lo notifichera' a tutte le Parti contraenti e l'emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di detta notifica. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno dichiarato di non accettarlo. 3. Su domanda di un terzo almeno delle Parti Contraenti sara' convocata dal Segretario Generale una Conferenza alla quale saranno invitati gli Stati di cui all'art. 5. La procedura indicata ai commi a) e b) del paragrafo 2 di cui sopra, sara' applicata ad ogni emendamento sottoposto all'esame di detta Conferenza.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Procedura di emendamento dell'Allegato I. 1. L'Allegato I del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. A domanda di una Parte Contraente, ogni emendamento all'Allegato I del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa. 3. Qualora venga adottato alla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se detta maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dal Segretario Generale alle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate: a) qualora tratti di includere una linea principale nuova o di modificare una linea principale esistente, ogni Parte contraente il cui territorio sia attraversato dalla linea in questione b) qualora si tratti di includere una nuova linea complementare o di modificare una linea complementare esistente, ogni Parte contraente limitrofa al Paese richiedente sul cui territorio passa (no) la o (le) linea (e) internazionale (i) principale (i) a cui e' collegata la linea complementare nuova o da modificare. Saranno altresi' considerate limitrofe, secondo il presente comma, due Parti contraenti sul cui territorio si trovano i punti terminali di un collegamento mediante ferry-boat previsto sul tracciato della (o delle) linea (e) principale (i) sopra specificata (e). 4. Ogni proposta di emendamento che e' stata comunicata in conformita' alle norme del paragrafo 3 di cui sopra, sara' accettata se, entro un termine di sei mesi successivo alla data di detta comunicazione, nessuna delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario Generale la propria obiezione all'emendamento. Se l'Amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo ad una autorizzazione speciale o all'approvazione di un organo legislativo, il suo consenso all'emendamento dell'Allegato I del presente accordo sara' considerato come dato e la proposta di emendamento sara' accettata, solo nel momento in cui avra' notificato al Segretario generale l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione o dell'approvazione necessaria. Se detta notifica non avviene entro un termine di 18 mesi successivo alla data alla quale la proposta di emendamento le e' stata comunicata o se, nel termine di sei mesi sopra specificato, l'Amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula una obiezione contro l'emendamento proposto, tale emendamento sara' considerato come non accettato. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Procedura di emendamento dell'Allegato II. 1. L'Allegato II del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento dell'Allegato II del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione economica per l'Europa. 3. Se e' adottato dalla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per l'accettazione alle Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti da parte del Segretario Generale. 4. L'emendamento sara' accettato se, in un termine di sei mesi successivo alla data della suddetta comunicazione, meno di un terzo delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti notifica al Segretario generale la propria obiezione all'emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contaenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data di detta notifica.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Notifica dell'indirizzo dell'Amministrazione cui devono essere comunicate le proposte di emendamento degli allegati dell'Accordo. Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo o della propria adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario Generale il nome e l'indirizzo della propria Amministrazione alla quale dovranno essere comunicate, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 di cui sopra, le proposte di emendamento degli Allegati dell'Accordo.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Denuncia dell'accordo e sospensione della sua validita'. Ogni Parte contraente potra'denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto tale notifica.

Accordo-art. 15

Articolo 15 L'applicazione del presente Accordo sara' sospesa qualora il numero delle Parti contraenti sia inferiore a otto in un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi. In fede di che, i plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra il 31 maggio 1985,in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa. I tre testi fanno ugualmente fede.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I LINEE FERROVIARIE DI GRANDE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA INTERNAZIONALE. Numerazione delle linee di grande rilevanza, dal punto di vista internazionale. 1. Le linee principali che comprendono linee capisaldi e linee intermedie dette di categoria A, sono numerate con numeri a due cifre; le linee complementari, dette di categoria B, sono numerate con numeri a tre cifre. 2. Alle linee capisaldi orientate Nord-Sud sono attribuiti numeri dispari di due cifre terminanti in 5, che aumentano da ovest verso est. Le linee capisaldi orientate Ovest-Est ricevono rispettivamente numeri pari di due cifre terminanti in 0 che aumentano da Nord a Sud. Le linee intermedie ricevono rispettivamente numeri dispari e pari di due cifre, compresi tra i numeri delle linee capisaldi entro cui si trovano. 3. Alle linee di categoria B sono attribuiti numeri di tre cifre di cui la prima e' quella della linea caposaldo piu' vicina situata a Nord della linea B considerata, e la seconda quella della linea caposaldo piu' vicina situata ad ovest della linea B considerata, l'ultima cifra e' un numero d'ordine.

Accordo-Allegato II

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