Entrata in vigore della legge: 25/4/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di organizzare, ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, la Cooperazione amministrativa internazionale per determinare l'identita' e lo Stato Civile dei rifugiati, riferendosi per altro alle disposizioni della Convenzione europea riguardo all'ottenimento all'estero, di informazioni e di prove in materia amministrativa, fatta a Strasburgo il 15 marzo 1978, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 1. Ai fini del rilascio di documenti o di certificati, in applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, lo Stato Contraente sul cui territorio un rifugiato, ai sensi della succitata Convenzione e del Protocollo del 1967, relativo allo Statuto dei rifugiati, risiede regolarmente, puo' rivolgersi ad ogni altro Stato Contraente sul cui territorio l'interessato abbia precedentemente risieduto, per ottenere informazioni concernenti l'identita' e stato civile con il quale esso e' stato ammesso o registrato in detto Stato. 2. Detta richiesta non puo' in nessun caso essere rivolta allo Stato di origine dell'interessato. Nei confronti di qualsiasi altro Stato, lo stato di residenza si asterra' dall'inviare detta richiesta qualora questo passo fosse di natura tale da recare danno alla sicurezza del rifugiato o dei membri della sua famiglia. 3. Lo Stato richiedente non puo' utilizzare le informazioni fornite in applicazione della presente Convenzione per fini che non siano quelli precisati al primo comma.
Convenzione-art. 2
Art. 2 1. Lo scambio di informazioni avviene tra le autorita' designate all'articolo 3, sia direttamente, sia tramite le vie diplomatiche o consolari, mediante un modulo redatto in piu' lingue, il cui modello e' allegato alla presente Convenzione. 2. L'Autorita' richiesta deve indicare nel modulo, e per quanto riguarda le informazioni sollecitate dall'autorita' richiedente, le notizie di cui dispone tranne che nei casi in cui essa ritenga che la loro rivelazione possa essere di natura tale da recare danno al suo ordine pubblico o alla sicurezza del rifugiato o dei membri della sua famiglia. 3. Il modulo sara' restituito non appena possibile e senza spese.
Convenzione-art. 3
Art. 3 Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ciascun Stato indichera' l'autorita' centrale da esso designata, da una parte per formulare la domanda d'informazioni, e dall'altra parte per rispondervi. Gli Stati federali hanno facolta' di designare piu' autorita'.
Convenzione-art. 4
Art. 4 1. Tutte le iscrizioni da trascrivere sul modulo saranno scritte in caratteri latini e in stampatello; potranno inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'autorita' richiedente. 2. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' richiesta non sia in grado di compilare una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovra' essere sbarrata.
Convenzione-art. 5
Art. 5 1. Le date sono riportate in numeri arabi indicanti successivamente, sotto i simboli Jc, Mc e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri che vanno da 01 a 09. 2. Il nome di ogni localita' menzionata nel modulo e' seguito dal nome dello Stato nel quale detta localita' e' situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello della autorita' richiedente. 3. Sono utilizzati esclusivamente i simboli seguenti: - la lettera M, per il sesso maschile, la lettera F, per il sesso femminile - per indicare la nazionalita', le lettere utilizzate per indicare lo Stato di immatricolazione delle autovetture - per indicare la situazione matrimoniale, la lettera C per indicare una persona celibe, le lettere Ma per indicare una persona coniugata, Dm il decesso del marito, Df il decesso della moglie, Div il divorzio, Sc la separazione e A l'Annullamento del matrimonio - per indicare la condizione di rifugiato, le lettere REF - per indicare la condizione di apolide, le lettere APA. 4. In caso di matrimonio o di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, dovranno essere menzionate la data ed il luogo dell'evento, dopo l'indicazione del relativo simbolo.
Convenzione-art. 6
Art. 6 1. Sulla prima facciata di ogni modulo, le voci invariabili, ad eccezione dei simboli previsti all'art. 5 concernenti le date, sono stampate in almeno due lingue, nella lingua, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente, e in lingua francese. 2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati i quali, al momento della firma della presente Convenzione, siano membri della Commissione Internazionale di stato civile, nonche' in lingua inglese. 3. Sul retro di ogni modulo devono comparire: - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo - la traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo, qualora dette lingue non siano state utilizzate sulla prima facciata - un riassunto degli articoli 4 e 5 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' richiedente. 4. Ogni traduzione deve essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di Stato Civile.
Convenzione-art. 7
Art. 7 I moduli sono datati e recano la firma e il sigillo dell'autorita' richiedente e dell'autorita' richiesta. Essi sono dispensati dalla legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio degli Stati contraenti.
Convenzione-art. 8
Art. 8 Sono dispensati da qualsiasi legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio di ciascuno degli Stati vincolati dalla presente Convenzione, i documenti relativi all'identita' e allo stato civile esibiti dai rifugiati e rilasciati dalle loro autorita' di origine.
Convenzione-art. 9
Art. 9 La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata, e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione-art. 10
Art. 10 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera', approvera' o aderira' dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Convenzione-art. 11
Art. 11 Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato civile, delle Comunita' Europee o del Consiglio d'Europa, potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Convenzione-art. 12
Art. 12 Non e' ammessa nessuna riserva alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 13
Art. 13 1. Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori di cui assicura i rapporti sul piano internazionale, o ad uno o piu' di essi. 2. Detta dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero, e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
Convenzione-art. 14
Art. 14 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione, avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualsiasi momento alla scadenza del termine di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Convenzione-art. 15