LEGGE 3 aprile 1989, n. 148
Entrata in vigore della legge: 28/4/1989
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonche' del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione e all'articolo 2 del protocollo aggiuntivo.
Art. 3
La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Desiderosi di aggiornare, in considerazione delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione ed il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito. Hanno deciso di concludere a tale scopo una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, destinata a sostituire la precedente, ed hanno nominato a tale effetto come loro Plenipotenziari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Bruno Corti SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Il Signor Marcel Rymenans, Ambasciatore del Regno del Belgio I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 SOGGETTI La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Belgio: 1) l'imposta sulle persone fisiche (l'impot des personnes physiques), 2) l'imposta sulle societa' (l'impot des societes), 3) l'imposta sulle persone giuridiche (l'impot des personnes morales), 4) l'imposta sui non residenti (l'impot des non residents), 5) la contribuzione eccezionale e temporanea di solidarieta' (la partecipation exceptionnelle et temporaire de solidarite'), ivi compresi gli acconti (precomptes), le addizionali decimali e centesimali di tali imposte ed acconti, nonche' le imposte addizionali all'imposta sulle persone fisiche, (qui di seguito indicate quali "imposta belga"); b) in Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 3) l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Belgio o l'Italia; b) (1) il termine "Belgio" designa il territorio nazionale nonche' le zone marine soggette alla giurisdizione nazionale del Regno del Belgio; (2) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'italia - ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale - fino al limite stabilito dalla legislazione italiana in materia di ricerca e di sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato del quale e' residente; e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionali" designa: (1) le persone fisiche che possedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (2) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l'espressione "autorita' competente" designa: (1) in Belgio, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (2) in Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite hanno il significato che ad esse attribuisce la legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richiesta una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 RESIDENTE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona il cui reddito, in virtu' della legislazione di detto Stato e' assoggettato ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti sutuate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del primo paragrafo, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono le questioni di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) una cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) un'impresa di uno Stato contraente, senza ricadere nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 4, si limita a dare in locazione, in affitto o in concessione nell'altro Stato contraente, beni o diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 3. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" dell'impresa nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. In mancanza di regolare contabilita' o di altri elementi probanti che consentano di determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno Stato contraente da attribuire alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta puo' in particolare essere applicata in detto altro Stato in conformita' alla propria legislazione interna, tenuto conto degli utili normali di analoghe imprese dello stesso Stato, svolgenti la stessa attivita' o attivita' analoghe in condizioni identiche o analoghe. Tuttavia, se questo metodo e' causa di una doppia imposizione degli stessi utili, le autorita' competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione degli stessi utili, le autorita' competenti dei due Stati si accorderanno per evitare tale doppia imposizione. Nell'eventualita' considerata nel capoverso precedente, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione possono anche essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, purche' il risultato cosi' ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedente, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 3. Le disposizioni del primo paragrafo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
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