LEGGE 3 aprile 1989, n. 149

Type Legge
Publication 1989-04-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 28/4/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ad apposito capitolo, qualificato tra le spese obbligatorie, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, a decorrere dall'anno 1988. A detti oneri valutati nel triennio 1988-1990 rispettivamente in lire 520 milioni, lire 600 milioni e lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 2. Gli oneri di cui al comma 1 non comprendono quelli relativi ai piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali assegnati alla Repubblica italiana in attuazione dell'accordo indicato all'articolo 1, che debbono essere eseguiti dalle singole Amministrazioni usuarie a carico dei propri fondi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Accordo-art. 1

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, visto l'accordo fatto a Tarvisio il 15 luglio 1985 sulla partecipazione finanziaria della Repubblica italiana alla realizzazione di un centro comune italo-austriaco ad Arnoldstein quale sede degli uffici a controlli nazionali abbinati e sulla locazione di uffici e impianti alla Repubblica italiana. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1. 1. Oggetto del presente accordo sono gli uffici, gli impianti e le apparecchiature tecniche che si trovano al centro comune italo-austriaco di Arnoldstein come indicato all'articolo 5 dell'accordo sopracitato. 2. Il rapporto di locazione, che inizia il giorno di entrata in funzione del centro comune, e' a tempo indeterminato. 3. Il canone di locazione alla Repubblica d'Austria (in seguito denominata locatrice) per i primi 60 anni e' costituito dal contributo dovuto dalla Repubblica italiana (in seguito denominata conduttrice) ai sensi del predetto accordo. Alla scadenza del termine di 60 anni, la conduttrice dovra' corrispondere alla locatrice un canone annuo d'affitto simbolico di scellini 100, da pagarsi in anticipo il 1› del mese di giugno di ogni anno.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 1. La conduttrice ha l'obbligo di fare uso corretto della cosa locata. I piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali ad esclusiva disposizione della locatrice e della conduttrice sono a loro rispettivo carico. 2. Gli altri lavori di manutenzione e riparazione sul centro comune, di cui anche la conduttrice ha il diritto di chiedere l'esecuzione, saranno eseguiti dalla locatrice, mentre i relativi costi verranno sostenuti dalla conduttrice e dalla locatrice nella misura del 50 per cento ciascuna. Salvo i casi di pericolo imminente o di opere urgentemente necessarie per evitare maggiori danni, l'entita' e il termine per l'esecuzione dei lavori verranno stabliti di comune accordo dalla Direzione Regionale delle Finanze della Carinzia e dall'Intendenza di Finanza di Udine. La quota spese a carico della conduttrice dovra' essere versata sul conto della Direzione Regionale della Finanza della Carinzia entro 6 mesi dalla richiesta di pagamento. 3. Modifiche costruttive alla casa locata incluse quelle agli impianti tecnici possono essere effettuate solo di comune accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. 1. Nella misura in cui le spese comuni di gestione vengono regolate dalla locatrice, la conduttrice ne rimborsa alla locatrice il 50 per cento. 2. Durante il periodo iniziale, la locatrice comunichera' periodicamente alla conduttrice gli importi a carico di quest'ultima. Il versamento di tali importi, previa presentazione delle fatture, dovra' essere effettuato franco di spese e costi, a favore della Direzione Regionale delle Finanze della Carinzia, con indicazione della causale di versamento e comunque al massimo entro 6 mesi. 3. Dal momento in cui, sulla base delle fatture disponibili, potranno essere approssimativamente valutati gli oneri annuali, si procedera' al pagamento a titolo di anticipo, su base trimestrale, delle somme che saranno prevedibilmente dovute. Tali pagamenti saranno effettuati con scadenza il 1› gennaio, il 1› aprile, il 1› luglio ed il 1› ottobre. Il conguaglio finale per l'anno precedente verra' predisposto ogni volta che saranno disponibili tutte le fatture e comunque entro la fine dell'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di locazione, le spese di gestione verranno saldate entro un anno dalla fine del rapporto stesso.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. La conduttrice e la locatrice hanno l'obbligo di astenersi dal fare pubblicita' commerciale di qualsiasi genere nell'ambito del centro comune. Sono consentite decorazioni artistiche.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. 1. La parziale cessione, prevista dall'accordo precitato, della cosa locata all'ACI, non comporta un cambiamento dei diritti e dei doveri della locatrice e della conduttrice. Non e' ammessa una cessione totale o una ulteriore cessione parziale della cosa locata all'ACI oppure a terzi.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. 1. La locatrice e la conduttrice convengono che, in caso di mancato pagamento entro il termine previsto, verranno pagati interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore in Austria nel periodo considerato.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o applicazione del presente accordo verra' regolata, per quanto possibile, in via amichevole tra i due Stati contraenti. 2. Qualora una controversia non possa essere composta in tal modo, si applichera' la procedura prevista all'articolo 27, commi 2 e 3, della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, firmata a Roma, il 29 marzo 1974.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dal momento in cui i due Stati contraenti si saranno notificati, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Esso restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato per via diplomatica con un preavviso scritto di 6 mesi, non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti decidano altrimenti di comune accordo. Fatto a Roma il 12 settembre 1985 in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, entrambi facenti egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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