LEGGE 17 aprile 1989, n. 139
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 88/1973 reca: "Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente". - La legge n. 815/1972 reca: "Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso".
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