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LEGGE 26 aprile 1989, n. 155

Current text a fecha 1989-05-02

Entrata in vigore della legge: 3/5/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 1› giugno 1989.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 65. Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Al fine della regolarita' delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. 3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67". All'articolo 4: al comma 1, dopo la parola: "determina,", sono aggiunte le seguenti: "per un triennio ed a scalare,"; al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 1989" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1989"; e la parola: "annui" e' soppressa; al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; i commi 6 e 7 sono soppressi; il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato"; al comma 9, il primo periodo e' soppresso; le parole: "Il consiglio dell'ente," sono sostituite dalle seguenti: "I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita' montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui,"; la parola: "deve" e' sostituita dalla seguente: "devono"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni"; il comma 12 e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento". All'articolo 10, i commi 1 e 5 sono soppressi. All'articolo 16, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sulle alienazioni avvenute e sui contratti in corso di perfezionamento". All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole: "scritture e documentazioni contabili, deve", sono aggiunte le seguenti: "essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunita' montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve".