DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1989, n. 162
Entrata in vigore del decreto: 20/05/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, che ha approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Attesa la necessita' di modificare il predetto regolamento per adeguare la normativa alla mutate esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' aggiunta la seguente lettera: " s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.".
2.Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' sostituito dal seguente: "2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. n. 91/1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempreche' non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente; b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici; c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata; d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti; e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici; f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure; g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico; h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale; i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda; l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonche' spese di allacciamento; oneri fiscali; m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione; n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze; o) spese per pubblicita' e per inserzione su giornali, periodici e riviste; p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche; q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantita' ed il valore non possono essere esattamente determinati; r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato; s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere. 2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000". Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), menzionato nell'articolo soprariportato, e' il seguente: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
Art. 2
1.Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, sono sostituite dalle seguenti: " a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000; b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;".
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1989
Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 15
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 91/1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3. - Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati: a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000; b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000; c) i dirigenti degli uffici telefonici interurbani limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere b), e) ed f) - con l'esclusione degli acquisti - l) ed m), entro il limite di L. 1.500.000; d) i dirigenti delle stazioni telefoniche di manutenzione cavi, nelle sedi in cui l'Azienda provvede direttamente alla manutenzione della rete telefonica nazionale in cavo, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), entro il limite di L. 1.500.000".
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