Act 089G0203

Type Decreto Ministeriale
Publication 1989-03-09
Ultimo aggiornamento 1989-05-13
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 28/5/1989

Art. 1

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 584; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1; Vista la legge 10 dicembre 1981, n. 741; Vista la legge 8 agosto 1984, n. 687; Vista la legge 15 novembre 1986, n. 768; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770; Vista la proposta di regolamento con relativi allegati, deliberata dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori nella seduta del 3 novembre 1988, indicante i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori nonche' il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni; Viste le note esplicative contenenti chiarimenti in ordine ad alcune categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, ed approvate dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori contestualmente alla proposta di regolamento sopra indicata; Udito il parere del consiglio di Stato reso nell'adunanza del 18 gennaio 1989, sezione II, n. 1405/88; Considerato che a termini dell'art. 17, paragrafo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri: Tutto cio' premesso: Decreta: 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1986, n. 768, e' approvato l'unito regolamento, con relativi allegati e note esplicative, con il quale vengono fissati i requisiti minimi che le Imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale, i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle Imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori nonche' per il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni. 2. L'unito regolamento, con gli atti che lo corredano, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: FERRI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 aprile 1989

Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 76 --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate

dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/05/1989, n. 112 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 1

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI ARTICOLO 1 COMITATI REGIONALE: Competenze (Art. 8 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come modificato dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986 n. 768). 1. I Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori sono competenti a deliberare sulle richieste di iscrizione o di modifica di iscrizione sino all'importo di L. 3 miliardi. 2. Essi esprimono parere non vincolante sulle richieste di provvedimenti di iscrizione per importo superiore a quello indicato nel precedente punto.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 2

ARTICOLO 2 COMITATO CENTRALE: Competenze (Art. 6 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificato; Art. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 4 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687; Art. 5 della legge 15 novembre 1986 n. 768). 1. Il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dei Costruttori e' competente a deliberare sulle richieste di iscrizione e/o di modifica di iscrizione per gli importi superiori a L. 3 miliardi. 2. Il Comitato Centrale, inoltre, decide sui ricorsi proposti avverso le delibere adottate dai Comitati regionali nonche' sui ricorsi avverso provvedimenti dal medesimo adottati, proposti al Ministro dei Lavori pubblici, che con apposito decreto abbia disposto il riesame delle richieste oggetto di gravame. 3. Rientrano nella competenza del comitato Centrale l'avvio della procedura di comunicazione degli addebiti e l'adozione dei provvedimenti di sospensione della efficacia della iscrizione e di cancellazione. 4. Nel caso di lavori speciali, il Comitato Centrale verifica la mancanza di specifica od analoga categoria di iscrizione di cui al DM 25 febbraio 1982 n. 770, e comunica alle Amministrazioni appaltanti, che ne abbiano fatta motivata richiesta, le proprie osservazioni circa la possibilita' di ammettere alla gara imprese non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori. 5. Il Comitato Centrale, infine, adotta il provvedimento di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e dichiara la decadenza della iscrizione per inadempimento ultrabiennale dell'obbligo di versamento della tassa annuale di concessione governativa.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 3

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DELIBERANTI (Art. 4 della legge 15 novembre 1986 n. 768) L'organo competente a deliberare viene individuato in base all'importo di iscrizione piu' elevato richiesto o gia' conseguito.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 4

ARTICOLO 4 REQUISITI PER LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI 1. Oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti. 2. Capacita' finanziaria (Art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Da dimostrarsi con: a) idonee referenze bancarie; l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di Credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero puo' allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata; b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data della domanda, derivante da attivita' diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richieste nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo articolo 18. c) La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta viene comprovata con la produzione: - delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, societa' di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane; - dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle societa' di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; d) la cifra di affari in lavori della attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle societa' di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorsi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati. 3. Idoneita' tecnica. (Art. 14 n. 1 della legge 10-2-1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Essa e' dimostrata dalla attivita' svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base: a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse; b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto; ovvero in alternativa: - di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto; - di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto. 4. Attrezzatura tecnica. (Art. 14 n. 3 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Essa consiste nella dotazione minima stabile e/o nella disponibilita' di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari. La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9. 5. Organico medio annuo (Art. 18 lett. d) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Da comprovare relativamente al quinquiennio antecedente la data della domanda, con la produzione: a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2 lett. b). Per le Imprese individuali e le societa' di persone, il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Alla determinazione di tale percentuale concorrera', in proporzione alle quote di propria competenza, anche il costo per il personale dipendente delle societa' e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d); b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo art. 9; c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate; i predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti. 6. Limitatamente alle iscrizioni o modifiche di iscrizione fino all'importo di L. 1,5 miliardi, non sono richiesti i requisiti relativi alla cifra di affari ed all'organico medio annuo di cui ai punti n. 2 lett. b) e n. 5. 7. Fino all'importo di L. 1.5 miliardi la idoneita' tecnica puo' essere comprovata anche con i lavori diretti dal direttore tecnico per conto di altre imprese esecutrici.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 5

ARTICOLO 5 REQUISITI PER LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO CENTRALE A) Iscrizioni negli importi superiori a L. 3 miliardi e sino a L. 15 miliardi 1. Oltre il possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti concorrenti, requisiti: 2. Capacita' finanziaria (art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Da dimostrarsi con: a) idonee referenze bancarie; l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero puo' allegare alla istanza tali referenze in busta chiusa sigillata; b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data della domanda, derivante da attivita' diretta ed indiretta del richiedente; l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18. c) la cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta viene comprovata con la produzione: - delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, societa' di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane; - dei bilanci, con nota di deposito in Tribunale, da parte delle societa' di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; d) la cifra di affari in lavori della attivita' indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle societa' di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fattura per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati. 3. Idoneita' tecnica (Art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Essa e' dimostrata dalla attivita' svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base: a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse; b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto; ovvero in alternativa: - di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto; - di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto. 4. Attrezzatura tecnica (Art. 14 n. 3 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584) Essa consiste nella dotazione minima stabile e/o nella disponibilita' di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari. La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9. 5. Organico medio annuo. (Art. 18 lett. d) della legge 8 agosto 1977 n. 584) Da comprovare relativamente al quinquiennio antecedente la data della domanda, con la produzione. a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2 lett. b). Per le imprese individuali e le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail. Alla determinazione di tale percentuale concorrera', in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente della societa' e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d). b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo art. 9. c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate. I predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti. B) Iscrizione nell'importo illimitato. Per la determinazione del valore convenzionale da assegnare all'importo illimitato, ai fini degli accertamenti di cui al paragrafo A punto n. 1 del presente articolo, si deve fare riferimento al valore della classe di iscrizione che precede, aumentato del 60%. Oltre a quanto disposto nel precedente paragrafo A ai punti n. 4 e n. 5, per le iscrizioni nell'importo illimitato deve essere comprovato il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti: 1. Capacita' finanziaria (Art. 14 n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 17 lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584) Da dimostrasi con: a) idonee referenze bancarie: l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di Credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero puo' allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata; b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquiennio antecedente la data della domanda, derivante da attivita' diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18. c) la cifra di affari in lavori relativa alla attivita' diretta viene comprovata con la produzione: - di dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte inviduali, societa' di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane; - dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle societa' di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; d) la cifra di affari in lavori della attivita' indiretta in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle societa' di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati. 2. Idoneita' tecnica (art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584). Essa e' dimostrata dalla attivita' svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base: a) dell'importo globale minimo dei lavori eseguiti che deve essere non inferiore al 50% del valore convenzionale assegnato all'importo illimitato di cui al I comma del paragrafo B), moltiplicato per cinque; b) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nella specifica categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto di richiesta di iscrizione per importo illimitato, che deve essere non inferiore al 50% dell'importo globale, come determinato alla precedente lett. a); c) dell'importo di un singolo lavoro, che deve essere non inferiore al 40% dell'importo di cui alla precedente lettera b); in alternativa, dell'importo di due lavori la cui somma deve risultare non inferiore al 60% dell'importo di cui alla precedente lettera b).

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 6

ARTICOLO 6 COMPOSIZIONE DELL'IMPORTO UNITARIO L'importo unitario complessivo del singolo lavoro di cui ai precedente artt. 4 e 5 e' costituito dalla somma: - dell'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta; - del relativo importo per revisione prezzi.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 7

ARTICOLO 7 RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI 1. E' consentito rivalutare gli importi dei lavori ultimati, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relativi a tutte le categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982, n. 770, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della domanda all'Organo competente. 2. L'importo di ciascun lavoro puo' essere rivalutato una sola volta.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 8

ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITA' DOCUMENTABILE (Art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584) 1. Il periodo di attivita' da prendere in esame e' quello corrispondente al quinquiennio antecedente la data della domanda del provvedimento di iscrizione o modifica di iscrizione. 2. I lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente paragrafo, ovvero la parte di essi ultimata nel quinquiennio per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonche' la sola parte eseguita nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data della domanda. Possono essere considerati i lavori gia' utilizzati per istanze precedenti, purche' si tratti di lavori rientranti nel quinquiennio antecedente la data della domanda. 3. Per il caso di lavori iniziati prima del quinquiennio, verra' stralciato l'importo relativo al periodo anteriore presumendo un avanzamento lineare degli stessi. 4. I relativi certificati dovranno contenere la espressa dichiarazione che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, dovra' essere indicato il loro esito.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 9

ARTICOLO 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 1. Le dichiarazioni IVA, i bilanci con relativa nota di deposito in Tribunale, i libri paga o i libri matricola di cui agli artt. 4 e 5, debbono essere prodotti in originale oppure in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata. 2. Le riclassificazioni dei bilanci, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, devono essere corredate da una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal Presidente del Collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la loro corrispondenza alle risultanze dei bilanci. 3. Le dichiarazioni relative alla attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, all'organico medio annuo di cui agli artt. 4 e 5, nonche' le altre dichiarazioni necessarie debbono essere rese dal titolare delle imprese individuali o dal rappresentante legale delle societa', con sottoscrizione autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata. 4. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, da produrre per comprovare la idoneita' tecnica di cui agli artt. 4, 5, 8 e 13, debbono essere redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato n. 1; essi debbono essere presentati in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come successivamente modificata. 5. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, presentati a corredo della relativa richiesta, debbono rimanere agli atti della Segreteria del Comitato competente.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 10

ARTICOLO 10 CRITERI DI ACCERTAMENTI E DI VALUTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI ALL'ESTERO (Art. 14 n. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come successivamente modificata) Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia il richiedente dovra' produrre: - il certificato rilasciato dal Consolato competente dal quale dovranno risultare, previo espletamento delle indagini di cui all'art. 14 comma 5 della legge 57/1962, i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito; - ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei lavori eseguiti, come copia del contratto, altro atto equivalente, dichiarazione del committente estero.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 11

ARTICOLO 11 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CATEGORIA PREVALENTE (Art. 1, 2› comma della legge 15 novembre 196 n. 768 art. 7 ultimo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741; art.9, 3› comma della legge 8 ottobre 1984 n. 687) 1. Per "Categoria prevalente" si intende la categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 che identifica l'opera da eseguire. 2. L'iscrizione nella categoria prevalente costituisce titolo necessario e sufficiente per l'ammissione alla gara, salvo che l'importo delle lavorazioni in ciascuna delle categorie specialistiche di cui al D.M. sopra citato superi il 20% del prezzo di appalto. 3. Le lavorazioni nelle categorie specialistiche di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 da eseguire nell'ambito dell'appalto principale, dovranno essere realizzate da ditte iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori in categorie ed importi adeguati, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia titolare di idonea iscrizione. 4. I lavoro eseguiti nelle categorie specialistiche di cui al precedente paragrafo, l'importo di ciascuno dei quali sia contenuto nel 20% del valore complessivo dell'opera, non costituiscono per l'impresa aggiudicataria titolo per la iscrizione nelle categorie corrispondenti.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 12

Articolo 12 LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE (Art. 1, 2° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768) Ai fini della iscrizione delle imprese che hanno affidato lavori in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavori in regime di subappalto, valgono i seguenti principi: a) i lavori assunti in regime di subappalto debbono essere classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770; l'impresa subappaltatrice puo' utilizzare per la iscrizione il quantitativo dei lavori eseguiti aventi le caratteristiche predette e, ove prescritto, gli estremi della autorizzazione concessa debbono essere indicati nei certificati attestanti i lavori eseguiti in subapplato, di cui all'allegato n. 1; Le semplici forniture, non assimilabili ad attivita' costruttiva, non possono costituire titolo per l'iscrizione, salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sopracitato; b) l'impresa aggiudicataria puo' utilizzare per l'iscrizione l'importo complessivo dei lavori, ove l'importo di quelli subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 13

Articolo 13 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI DICHIARATI (art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584) 1. Nel caso di lavori il cui committente non sia una Amministrazione dello Stato, un Ente pubblico o un soggetto comunque tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo dei lavori deve essere desunto dal contratto di appalto, regolarmente registrato. 2. Nel caso di lavori in proprio si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali. 3. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal Comitato per l'Edilizia residenziale - CER. 4. Nei casi indicati, le relative dichiarazioni debbono essere vistate dal competente ufficio del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, il quale deve confermare l'avvenuta esecuzione delle opere nonche' il corrispondente importo. A questo fine, le Imprese debbono esibire al suddetto ufficio la seguente documentazione: a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 14

Articolo 14 DIREZIONE TECNICA (art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata - artt. 19, 20 n. 7 e 21 n. 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata) (Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 2 agosto 1985 n. 382). 1. La direzione tecnica e' l'organo, costituito da uno o piu' soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; la direzione tecnica dell'impresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire; 2. Titolari della direzione tecnica sono le persone investite dei poteri di cui al precedente paragrafo n. 1; essi possono coincidere con il legale rappresentante dell'impresa. 3. Salve le situazioni pregresse, almeno una persona nell'ambito della direzione tecnica deve essere dotata di adeguato titolo di studio, quale la laurea in ingegneria, architettura o geologia, il diploma di geometra od equivalente titolo di studio, ovvero del titolo professionale, inteso come esperienza acquisita nel settore delle costruzioni. 4. I soggetti designati all'incarico di direttore tecnico sprovvisti del titolo di studio di cui al precedente n. 3, debbono comprovare il loro titolo professionale, dimostrando di aver diretto lavori classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, per conto di imprese di costruzione, con i poteri di cui al punto 1. 5. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori; essi debbono produrre una dichiarazione di unicita' di incarico, resa nei modi di cui al precedente articolo 9, in conformita' all'allegato n. 3. 6. Entro gli importi previsti, l'inserimento nella direzione tecnica dell'impresa potra' consentire l'iscrizione o la modifica d'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, soltanto nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per un periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di una impresa iscritta nell'Albo Nazionale dei Costruttori. Lo svolgimento delle funzioni di cui sopra deve essere dimostrato con l'esibizione di idonei certificati. 7. La valutazione dei lavori oggetto di direzione, da comprovare con la prescritta certificazione di cui all'allegato n. 1, e' effettuata abbattendo ad un quarto l'importo complessivo di essi. L'importo cosi' ottenuto non potra' superare utilmente L. 1.5 Miliardi. 8. L'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 deve essere collegata al direttore o ai singoli direttori tecnici che l'hanno consentita. 9. L'iscrizione puo' essere confermata per categorie ed importi corrispondenti, ovvero ridotta, sulla base di autonoma e specifica valutazione, se l'impresa provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, con soggetti aventi analoga o minore idoneita'. 10. Nel caso in cui l'impresa non provveda alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si disporra': - la cancellazione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti; - la conferma o la riduzione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica. 11. Nei casi in cui la variazione della direzione tecnica sia influente per la iscrizione conseguita, ovvero nel caso in cui la medesima sia costituita da una sola persona, l'impresa deve darne comunicazione all'Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori del Ministero dei Lavori Pubblici nonche' ai Comitati Regionali territorialmente competenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le corrispondenti annotazioni sui certificati di iscrizione, pena la sospensione della efficacia della iscrizione per un periodo non inferiore ai tre mesi, o la cancellazione nei casi di accertata recidiva.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 15

Articolo 15 PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E DEFINITI (Art. 28 n. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; artt. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata). 1. Fermo il disposto dell'art. 28 n. 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 per quanto riguarda i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per reati, contestati al titolare o al rappresentante legale o al direttore tecnico dell'impresa, che incidono sull'affidabilita' morale delle persone suddette, costituiscono cause ostative per l'iscrizione ovvero cause di sospensione della efficacia della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori. 2. I reati di cui al precedente punto debbono consistere in delitti che per la loro natura dolosa e per la loro particolare gravita' facciano venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico (compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416 bis aggiunto al Codice Penale), la fede pubblica ed il patrimonio. 3. Ai fini della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per i delitti di cui al precedente punto n. 2, e' necessario che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato o emesso altro provvedimento equivalente. 4. La sentenza definitiva di condanna inflitta al titolare dell'impresa al legale rappresentante della societa' o al direttore tecnico per i delitti di cui al precedente punto n. 2 determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale dei Costruttori. 5. I provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e di cancellazione dall'Albo, di cui ai punti precedenti, devono essere preceduti dalla procedura di contestazione dei fatti addebitati, con assegnazione all'impresa di un termine non minore di 15 giorni, per la presentazione delle deduzioni difensive.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 16

Articolo 16 CANCELLAZIONE NEI CASI PREVISTI DELL'ARTICOLO 21 n. 3 e n. 4 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962 N. 57 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA 1. Nei casi di fallimento o di altra procedura concorsuale avente analoghi effetti a carico di imprese, di cessazione di attivita' formalmente registrata e di formale messa in liquidazione di societa', il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Costruttori e' adottato sulla base della certificazione degli Uffici competenti. 2. Le domande di cancellazione debbono essere presentate nelle forme di cui al precedente articolo 9.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 17

ARTICOLO 17 REVISIONE: ORGANI COMPETENTI (Art. 6, 2° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768) 1. Le imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori sono soggette alla revisione delle iscrizioni conseguite con le modalita' di cui agli articoli seguenti. 2. Il Comitato Centrale ed i Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori provvedono ad effettuare la revisione delle iscrizioni nell'ambito dei valori di rispettiva competenza.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 18

ARTICOLO 18 MODALITA' DI CALCOLO DELLA REVISIONE 1. Per effettuare la revisione delle iscrizioni si deve fare riferimento alla cifra di affari globale in lavori derivante da attivita' diretta ed indiretta dell'impresa, di cui agli artt. 4 e 5, relativa al quinquennio antecedente la data di revisione. 2. L'ammontare globale delle attivita' di cui al paragrafo precedente deve essere non inferiore al 40% della somma degli importi di iscrizione conseguiti nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. 3. Per effettuare il calcolo delle iscrizioni di cui al precedente paragrafo, alle iscrizioni per importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di cui all'art. 5, punto B. 4. Occorre, altresi', prendere a riferimento il costo del personale dipendente relativo al quinquennio antecedente la domanda, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, relativo alla attivita' dell'impresa, sia diretta sia indiretta, che deve essere non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al precedente paragrafo n. 2. 5. Nel caso in cui il rapporto fra il costo del personale dipendente e la cifra di affari globale anzidetta sia inferiore alla percentuale di cui al paragrafo precedente la cifra di affari globale stessa deve essere convenzionalmente ridotta in misura propozionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta. 6. Alla determinazione di tale percentuale concorrera', in propozione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente delle societa' e consorzi di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584. I consorzi possono dimostrare il requisito relativo, richiesto al precedente n. 4, attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate, con dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa nelle forme di cui al precedente art. 9 attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 19

ARTICOLO 19 EFFETTI DELLA REVISIONE 1. Nel caso in cui l'impresa comprovi le condizioni di cui all'articolo 18 l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori, per categorie ed importi corrispondenti conseguiti, verra' confermata. 2. In caso contrario, l'impresa indichera' - in modo non vincolante - nella relativa domanda, motivandola, in quali categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 intende ridurre gli importi corrispondenti o cancellare l'iscrizione, in modo da rientrare nelle condizioni generali stabilite.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 20

ARTICOLO 20 RIDUZIONE DI UFFICIO Nel caso in cui l'impresa abbia relizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli articoli 4 e 5 inferiore all'importo di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1986 n. 768, la relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera dell'Organo competente.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 21

ARTICOLO 21 PERIODICITA' DELLA REVISIONE 1. La revisione delle iscrizioni sara' effettuata a scadenza quinquennale, ovvero in occasione di ogni richiesta di aumento di importo o estensione di categorie od altra modificate riguardante l'impresa iscritta, con conseguente aggiornamento della data per la successiva revisione. 2. Non si procedera' alla revisione nei soli casi di richieste concernenti variazioni della rappresentanza legale o della direzione tecnica che non comporti modifica di iscrizione, nonche' di variazioni di denominazione o ragione sociale dell'impresa.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 22

ARTICOLO 22 DOCUMENTAZIONE PER LA REVISIONE Alla domanda di revisione occorre allegare la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) certificato del Tribunale competente, attestante l'assenza nel quinquennio precedente di procedure concorsuali; c) dichiarazioni IVA o bilanci o riclassificazione dei bilanci resa nelle forme di cui all'art. 9, relativi al quinquennio antecedente la domanda di revisione, necessari per dimostrare la cifra di affari globale in lavori di cui all'art. 18; d) certificati del Casellario giudiziale, della Procura della Repubblica e della Pretura competenti, nonche' il certificato di residenza e stato di famiglia per la rappresentanza legale e la direzione tecnica dell'impresa; e) la documentazione indicata all'art. 4 n. 5 lett. a) o all'art. 5 n. 5 lett. a) e, per i consorzi, la documentazione indicata all'art. 18 n. 6, ove occorrente per l'accertamento del requisito richiesto al punto 4 dell'art. 18.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 23

ARTICOLO 23 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REVISIONE 1. Entro il termine di 18 mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le imprese iscritte dovranno presentare la domanda, di revisione corredata dalla documentazione richiesta. 2. All'atto di presentazione della domanda di revisione, l'Ufficio competente a riceverla rilascera' all'interessato apposita ricevuta. 3. La domanda potra' altresi' essere inoltrata a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento. Ai fini della tempestivita' della domanda, la data di spedizione vale quale data di presentazione. 4. La revisione sara' effettuata con riferimento all'ordine cronologico di presentazione o di ricezione della relativa domanda.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 24

ARTICOLO 24 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CONSEGUENZE 1. Nel caso in cui l'impresa non richieda, entro il termine stabilito dal precedente articolo, la revisione della propria iscrizione, viene sospeso il rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori. 2. Decorso inutilmente il termine di mesi 18 della suddetta scadenza, l'iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo di cui all'articolo 20, con delibera dell'Organo competente.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 25

ARTICOLO 25 RECUPERO DI ISCRIZIONE 1. E' ammesso il recupero totale o parziale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori posseduta da un'impresa in favore di altra impresa nell'ipotesi di decesso del titolare di impresa individuale, ovvero per effetto di atto di fusione, di conferimento, di cessione di complesso aziendale, anche in amministrazione straordinaria, sempre che sussistano specificatamente i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, che il compleso aziendale cui le iscrizioni si riferiscono mantenga al momento del trasferimento le capacita' operative finanziarie e tecniche e che detti requisiti vengano acquisiti dall'impresa richiedente. 2. Il recupero dell'iscrizione potra' essere riconosciuto previa revisione, sulla base dei criteri di cui all'art. 18 e successivi del presente regolamento, delle iscrizioni possedute e l'accertamento delle seguenti condizioni: - capacita' finanziaria dell'impresa che trasferisce l'iscrizione e dell'impresa che acquisisce l'iscrizione: - trasferimento dei mezzi d'opera; - trasferimento del personale dipendente; - trasferimento di eventuali contratti in corso; - richiesta di cancellazione dall'Albo Nazionale dei Costruttori dell'Impresa che trasferisce le proprie iscrizioni. 3. Sulla richiesta di cancellazione dell'impresa che trasferisce le proprie iscrizioni i Comitati, nell'ambito delle proprie competenze, assumono apposita delibera contestualmente alla decisione dell'iscrizione delle categorie riconosciute in capo alla societa' richiedente.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 26

ARTICOLO 26 NORME PROCEDURALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELIBERANTI DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI (Art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1) 1. A cura delle competenti Segreterie, le convocazioni sono inviate ai singoli componenti il Comitato, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente all'ordine del giorno ed ai fascicoli relativi agli argomenti da relazionare. 2. L'ordine del giorno relativo agli argomenti da esaminare in ogni singola riunione deve essere formato con l'osservanza delle date di arrivo nella sede competente dei relativi fascicoli, completi della documentazione di rito, salvo i casi di obiettiva urgenza, puntualmente motivati. 3. La documentazione relativa agli argomenti da esaminare deve essere posta a disposizione di tutti i componenti il Comitato che intendano prenderne visione nei 10 giorni precedenti la data della convocazione. 4. I relatori, designati dai Presidenti dei comitati, debbono dettagliatamente compilare in ogni sua parte, e sottoscrivere in modo chiaro e leggibile; il foglio di relazione, di cui all'allegato n. 2. 5. Le riunioni dei Comitati sono valide con la partecipazione di un terzo dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 27

ARTICOLO 27 Disposizioni finali 1. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite in materia dal Ministero dei Lavori Pubblici, compatibili con il presente Regolamento. 2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle domande di iscrizione e/o modifica di iscrizione presentate dopo la sua entrata in vigore.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-art. 28

ARTICOLO 28 Entrata in vigore Il presente Regolamento - unitamente alle note esplicative alla tabella delle categorie di iscrizione ed ai quattro allegati - verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-Appendice

APPENDICE Note esplicative relativamente ad alcune categorie di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori contenute nella tabella approvata con D.M. 25 febbraio 1982, n. 770 CATEGORIA 2 Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia. La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica, residenziale, monumentale etc.). CATEGORIA 3A Restauro di edifici monumentali Trattasi di lavori volti ad assicurare la conservazione, il ripristino, la reintegrazione delle caratteristiche artistiche e/o monumentali e il consolidamento statico di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici. Nel caso altri soggetti debbano provvedere alla esecuzione di questo tipo di opere, e' indispensabile che la locale Soprintendenza confermi espressamente la qualita' del lavoro e la sue esecuzione su immobile protetto dalla legge n. 1089/1939. Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili alla legge n. 1089/1939. CATEGORIA 4 Opere speciali in cemento armato Trattasi di opere che richiedono da parte dell'impresa esecutrice competenza tecnica particolare nella loro realizzazione. Dovra' essere dimostrato: - che l'opera ha richiesto elaborati progettuali e calcoli di particolare impegno; - che in sede esecutiva sono state necessarie attrezzature di cantiere e di controllo delle qualita' dei materiali, nonche' l'impiego di manodopera qualificata specificamente richiesta per l'opera di che trattasi. A titolo esemplificativo, possono considerarsi "opere speciali in cemento armato": - ponti di luce considerevole a struttura complessa: si intendono ponti e/o viadotti stradali e/o autostradali e/o ferroviari aventi le seguenti caratteristiche: a) altezza delle pile non inferiore a 40 metri; b) ampiezza delle luci non inferiore a 40 metri; c) esecuzione in cantiere delle travi; le condizioni di cui ai punti a), b) debbono ricorrere entrambe sulla stessa opera; - coperture speciali: si intendono volte sottili; - cupole; - grandi serbatoi pensili; - silos; - edifici con strutture di particolare complessita' e specifiche caratteristiche. Le opere che non abbiano le caratteristiche indicate sono collocabili nella categoria che caratterizza l'appalto (lavori strade, opere di edilizia etc.). CATEGORIE 5A - A1 - B - C - D - D1 - E - F1 - F2 - F3 - G - H Impianti tecnologici e speciali - Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale. Per l'iscrizione occorre dimostrare: - esecuzione diretta degli impianti; - personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria. - specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce. CATEGORIA 6 Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari. Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade, rilevati ferroviari ed aeroportuali. Nella categoria si collocano le opere d'arte aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nella categoria 4. CATEGORIA 8 Pavimentazioni con materiali speciali E' opportuno che i certificati attestanti la esecuzione dei lavori forniscano indicazioni in ordine ai materiali speciali impiegati nella realizzazione delle pavimentazioni. Deve intendersi la costruzione di piste aeroportuali in calce - struzzo, la pavimentazione stradale in cubetti in porfido o altro analogo materiale, la costruzione di piste in tartan, o altro materiale speciale (cfr. anche Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 4162 del 16 luglio 1982). CATEGORIA 9: LAVORI FERROVIARI CATEGORIA 9A Lavori di manutenzione sistematica dell'armamento Comprende lavorazioni connesse alla manutenzione del binario, che non comportano completi interventi sull'intera struttura (rotaie, traverse, massicciata): - livellamento del binario e/o deviatoi; - revisione del binario e/o deviatoi; - risanamento saltuario della massicciata o per brevi tratti continui; - ricambi saltuari delle rotaie; - interventi complementari e accessori (stradelli, giunti isolanti incollati, carico e scarico materiali ecc.). Generalmente i lavori di Manutenzione Sistematica dell'Armamento (M.S.A.) rientrano nella categoria 9A. Le principali attrezzature, per l'esecuzione di lavori di manutenzione sistematica dell'armamento sono: - rincalzatrici; - profilatrici; - locomotori; - risanatrici; - caricatori; - carrelli; - attrezzatura minuta (incavigliatrice, foratraverse, sfilatraverse, piccola attrezzatura per saldatura ecc.). CATEGORIA 9B Lavorazioni speciali del binario Comprende lavorazioni che comportano il completo e sistematico intervento sull'intera struttura (rotaie, massicciata, traverse): - rinnovo del binario e/o deviatoi - ricambio rotaie con sostituzione totale delle traverse, contemporaneo risanamento della massicciata; - sostituzione totale delle traverse con contemporaneo risanamento della massicciata; - costruzione a nuovo del binario e/o deviatoi (per linee fuori esercizio, da attivare). I lavori di rinnovamento del binario, o di costruzione ex novo del binario rientrano sempre nella categoria 9B. Le principali attrezzature, per l'esecuzione dei lavori speciali del binario sono: - profilatrici; - treno rinnovamento e/o portali per varo binario - posizionatrice (il possesso del treno rinnovamento costituisce elemento preferenziale); - risanatrice della massicciata; - portali per varo deviatorio; - attrezzi per saldatura e/o motosaldatrice; - rincalzatrici, livellatrici, allineatrici. CATEGORIA 10A Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione Deve trattarsi della costruzione delle opere indicate. CATEGORIA 10B Lavori di difesa e sistemazione idraulica Comprendono: lavori di difesa, sistemazione e regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni, sistemazioni di foci di fiume non ricadenti nel demanio marittimo, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture d'alveo, opere di costruzione bacini di espansione (casse), traverse per derivazioni. CATEGORIA 10C Gasdotti - Oleodotti Deve trattarsi della costruzione delle opere indicate. CATEGORIA 12A Impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque. Deve trattarsi della costruzione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, comprendenti sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica. CATEGORIA 12B Impianti di trattamento di rifiuti Deve trattarsi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti. Deve intendersi la costruzione completa dell'impianto, comprendente sia le opere edili sia gli impianti tecnologici. CATEGORIA 13A Costruzioni di moli, bacini, banchine, ecc. Comprende la realizzazione di: Moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese costiere, sistemazione di foci di fiumi su demanio marittimo, scogliere, pennelli, piattaforme a mare, manufatti per ormeggi, manufatti per segnalazioni a mare, opere di presa a mare, opere di scarico a mare, scali d'alaggio, bacini di carenaggio, opere di recupero strutture marittime esistenti, isole artificiali. CATEGORIA 13B Lavori di dragaggio Comprende la realizzazione di: Dragaggio, escavazioni rocciose, demolizioni subacquee, formazioni di rilevati e banchettoni di fondazioni subacquei, in mare, in laguna, laghi e stagni, ripasciamento di spiagge, dissabbiamento laghi artificiali. CATEGORIA 14 Dighe Deve trattarsi della costruzione di dighe localizzate in corso d'acqua e bacini interni, comprendenti, sia dighe di terra sia dighe in cemento armato. CATEGORIA 15 Gallerie Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali. CATEGORIE 16A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M Impianti per la produzione e distribuzione di energia Per l'iscrizione occorre dimostrare: - esecuzione diretta degli impianti; - personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della categoria. - Specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni singola voce. Comprende soltanto attivita' di fornitura e posa in opera di apparecchiature per la produzione e la distribuzione di energia. CATEGORIA 17 Carpenteria metallica. E' necessario dimostrare la dotazione almeno di una officina attrezzata per adattare gli elementi in carpenteria metallica da assemblare e montare alle esigenze delle costruzione da realizzare. CATEGORIA 18 Impianti di telecomunicazioni Consistono nella fornitura e posa in opera di: - impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex e dati; - impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici, su satelliti; - impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex dati e video su cavi in fibra ottica; - impianti di rete locale e interurbana su cavi in rame; - impianti di rete locale e interurbana su cavi in fibra ottica; - terminali per telefonia, telex e dati; - impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e video. CATEGORIA 19: LAVORI ED OPERE SPECIALI VARI CATEGORIA 19A Rilevamenti topografici speciali Comprende i lavori di rilievo topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri. CATEGORIA 19B Esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali Riguarda le indagini geognostiche (in terreni lapidei e sciolti), effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro, e saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli. L'indagine comporta, nella sua espressione piu' generale: - il recupero dei testimoni, anche indisturbati e continui; - la misura diretta o indiretta di grandezze geometriche e fisiche significative, in fase sia statica che dinamica; - l'esecuzione di prove in situ meccaniche, idrauliche, termiche, geofisiche, geosismiche; - la registrazione dei dati tratti dalle misure e dalle prove, attraverso restituzione discreta o in continuo sotto forma grafica, fotografica, televisiva; - la relazione analitica dello svolgimento della campagna di indagine e delle tecnologie impiegate, insieme con la documentazione ragionata dei risultati. CATEGORIA 19C Fondazioni speciali Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, a strati di terreno piu' profondi e resistenti, quali: - i micropali speciali; - i pali; - i diaframmi; - gli ancoraggi. CATEGORIA 19D Consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo Trattasi di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita' tali da rendervi stabile l'imposta di manufatti e di infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o il recupero di dissesti geologici (a grande e a piccola scala), quali: - le iniezioni di malte o prodotti consolidanti diversi, introdotti nel terreno a bassa, alta e altissima pressione per trattamenti di impregnazione o formazione di strutture colonnari; - i sistemi di dreni profondi (da verticali e suborizzontali) e i diaframmi drenanti; - gli abbassamenti di falda per punti; - il congelamento (per opere provvisionali); - la vibroflottazione; - gli ancoraggi applicati a muri e contrafforti; - gli infilaggi; - i pozzi strutturali; - gli interventi di ripresa e di riequilibrio statico di edifici e manufatti dissestati per effetto di importanti cedimenti. CATEGORIA 19E Impermeabilizzazione dei terreni Trattasi di lavori di formazione del terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilita' del terreno stesso, quali: - i diagrammi continui e monolitici (diaframmi e pannelli, a pali accostati, a pali secanti di calcestruzzo normale o plastico, di malte cosidette autoindurenti e palancolato metallico) con spessore da pochi centimetri a un metro ed oltre; - le iniezioni di prodotti impermeabilizzanti a bassa, media, alta e altissima pressione, con tecniche di localizzazione puntuale e differenziata dell'iniezione ai vari orizzonti stratigrafici. CATEGORIA 19F Trivellazione e pozzi Comprende la scavo dei pozzi, con attrezzature a rotazione o a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche, al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-Allegato 1

Allegato n. 1 MODELLO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ATTESTANTI LA ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA PARTE DI COMMITTENTI PRIVATI (Amministrazione Appaltante o committente privato)................... ..................................................................... OGGETTO: Albo Nazionale dei Costruttori: certificazione attestante la esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 e dell'art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584. Il sottoscritto (occorre indicare il cognome, il nome, per esteso e, dattiloscritto, nonche' gli estremi anagrafici) legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualita' di (indicare la qualifica e/o le funzioni ricoperte nell'ambito del soggetto appaltante) CERTIFICA DICHIARA (per la committente privata) Che i lavori di (il titolo deve essere desunto dal contratto di appalto; la descrizione quella indicata nel Capitolato Speciale d'appalto) finanziati con legge n. ..... del........ assunti con contratto di appalto n. .... del........... registrato in data.......... n. ...... di repertorio, per i quali nel bando di gara e' stata richiesta la categoria.......... di cui al DM 25 febbraio 1982 n. 770 sono stati assunti dalla Impresa/Societa'.......................... con sede in.............................. iscritto all'A.N.C. con matr. n. .............. L'importo dei lavori e' il seguente: - importo contrattuale (totale e suddiviso per le varie L. (in cifre) categorie di lavori) (in lettere) - importo per perizie di varianti......................L. (in cifre) e/o suppletive (totale e suddiviso per le varie categorie (di lavori) (in lettere) - revisione prezzi.....................................L. (in cifre) (in lettere) Importo totale dei lavori..............................L. (in cifre) (in lettere) I Lavori sopra descritti - hanno avuto inizio in data........................................ - sono in corso di esecuzione alla data del......................... ed eseguiti per l'importo (suddiviso per categorie L. (in cifre) ed importi) (in lettere) - sono stati ultimati in data....................................... Ha diretto i lavori per conto dell'Impresa assuntrice sopra individuata il Signor............................................. I lavori sono stati eseguiti dalle seguenti Imprese Titolari: 1 - Impresa.................. con sede in.......................... .......................... A.N.C. Matricola n. ................. (descrizione dei lavori eseguiti).............................. ................................. Importo (in cifre e lettere) 2 -................................. ----------------------- TOTALE Inoltre sono intervenute le seguenti Imprese per subappalti, forniture (lavorazioni e forniture previste dal D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 ed art. 12 del Regolamento di attuazione di cui alla legge 15 novembre 1986 n. 768. A - Impresa...................... con sede in....................... ANC matricola.................... lavori/forniture etc. eseguiti (descrizione).......................................... B - Subappalto autorizzato da........ il.......... importo (in cifre e in lettere) I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze. (Luogo e data) Firma illeggibile e timbro - Il presente certificato e' stato rilasciato all'Impresa........... sede ANC matricola............................................... Si dichiara sotto responsabilita' che quanto indicato nel presente certificato trova riscontro nella documentazione in atti. (Luogo e data) Nome e Cognome dattiloscritti Firma per esteso e leggibile Eventuali timbri

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-Allegato 2

Allegato n. 2 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER L'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI Riunione del.......... RELAZIONE Elementi di individuazione dell'impresa numero........... di matricola numero........... provvisorio ragione --------------- sociale......................................... denominazione sede............................................................... capitale sociale................................................... partita IVA........................................................ Codice fiscale..................................................... Rappresentanza Legale: affidata ai Signori .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... Direzione Tecnica: affidata ai Signori .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... .............................. titolo di studio.......... IL RELATORE data..................... .............................. RICHIESTE DELL'IMPRESA............................................. CONTRASSEGNATA CON IL N. ...............DI MATRICOLA categoria importo () ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ categoria importo () ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ ......... L. ........ parere Comitato Regionale L. ........ (*) importo espresso in milioni di lire IL RELATORE .................. data,............... LAVORI ESEGUITI Documentazione attestante l'esecuzione dei lavori (art. 18 lett. b legge 8 agosto 1977 n. 584) Per ogni singola categoria richiesta - di cui al D.M. n. 770/1982 - indicare in modo particolareggiato le opere documentate, corrispondenti ai certificati presentati, nonche': 1) ammontare complessivo: L. .......... 2) importo unitario: L. .......... trattasi di lavori di............ .................................................................. eseguiti per conto di............................................ LAVORI DIRETTI dal direttore tecnico Signor......................................... ..................................................................... ..................................................................... IL RELATORE ................... data,............... ELEMENTI DI GIUDIZIO A) qualita' patrimoniali - Capitale sociale L. .................... - referenze bancarie (art. 14 10 febbraio 1962 n. 57 - art. 17 Legge 8 agosto 1977 n. 584) rilasciate da: .................... discrete .................... buone .................... ottime - cifra di affari (art. 17 lett. c legge 8 agosto 1977 n. 584) del triennio (o quinquennio): L. .......... (in lavori) L. .......... (globale) L. .......... -- L. .......... -- L. .......... -- L. .......... -- - bilanci (art. 17 lett. b legge 8 agosto 1977 n. 584) del triennio (o quinquennio) .......... .......... (voci significative indicarne la consistenza .......... B) qualita' tecnico-organizzative - attrezzatura tecnica e mezzi d'opera (art. 18 lett. c legge 8 agosto 1977 n. 584) modesta mediocre discreta per lavori di.......... (indicare per quali categorie di lavori) buona ottima - organico medio annuo triennio........ (art. 18 lett. d legge 8 agosto 1977 n. 584) .......... (o quinquennio) .......... .......... IL RELATORE ................ data,................... PROPOSTE DEL RELATORE ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DEL RELATORE ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... MOTIVAZIONI E DECISIONI CONCLUSIVE DEL COMITATO ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... IL RELATORE ................... data,..............

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-Allegato 3

ALLEGATO 3 In carta bollata da L. 5.000 FAC - SIMILE DICHIARAZIONE di unicita' di incarico del direttore tecnico resa ai sensi della circolare Ministero Lavori Pubblici n. 382 del 2 agosto 1985 (in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985). Il sottoscritto.................................................... nato a................................. il........................ nominato Direttore Tecnico dell'Impresa............................ .................... con sede in.............via................... ................................ DICHIARA sotto la propria personale responsabilita' di non svolgere analogo incarico presso altre imprese iscritte o richiedenti l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori. Data.......... Il dichiarante .............. Ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche, visto per l'autenticita' della firma apposta in mia presenza dal Sig..................... nato a.................... il.................... e residente a.................... Via......... ..................... previamente ammonito sulle responsabilita' penali a cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Data.......... Notaio od altro pubblico ufficiale ...........................

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori-Allegato 4

ALL. N. 4 SCHEMA TIPO DI RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Attivita' disponibili Cassa........................... .......... .......... ......... Banche.......................... .......... .......... ......... Titoli e partecipazioni......... .......... .......... ......... Non immobilizzate............... .......... .......... ......... (meno - Fondo svalutazione titoli e partecipazioni)...... .......... .......... ......... .......... .......... ......... Crediti con esigibilita' prevista entro dodici mesi: clienti e cambiali attive..... .......... .......... ......... societa' controllate e collegate............................ altre consociate........................................... soci....................................................... altri crediti.............................................. (meno - Fondo svalutazione crediti)............................ Anticipi a fornitori per forniture d'esercizio................................................ Giacenze di magazzino: materie prime, sussidiarie ed accessorie.................................................. prodotti finiti e merci.................................... lavori in corso............................................ (meno - Fatturato rata).................................... (meno - Fondo deprezzamento magazzino.................................................. Ratei e riscontri attivi.................................... Totale attivita' disponibili................................ Attivita' immobilizzate Immobilizzazioni tecniche: terreni.................................................... fabbricati industriali..................................... impianti e macchinari...................................... attrezzature e macchine di ufficio......................... automezzi.................................................. costruzioni in corso....................................... anticipi a fornitori per l'acquisizione di................. immobilizzazioni........................................... (meno - Fondi ammortamenti): fabbricati industriali..................................... Impianti e macchinari...................................... attrezzature e modelli..................................... moduli e macchine d'ufficio................................ automezzi.................................................. Fabbricati civili.......................................... (meno - Fondi ammortamenti)................................ Immobilizzazioni finanziarie: crediti con esigibilita' dopo dodici mesi................................................ clienti incluse le cambiali................................ attive..................................................... societa' controllate e collegate............................ altre associate............................................ depositi cauzionali........................................ partecipazioni............................................. (meno - Fondi svalutazione)................................ Immobilizzazioni immateriali in corso di ammortamento () brevetti, marchi di fabbrica,.............................. spese impianto ecc......................................... oneri pluriennali.......................................... Totale att. immobilizz..................................... Totale attivita'............................................ SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Passivita' a breve Banche...................................................... Debiti pagabili entro dodici mesi: fornitori.................................................. cambiali passive........................................... societa' controllate e collegate............................ altre consociate........................................... soci....................................................... parte corrente dei mutui passivi............................ imposte sul reddito........................................ altri debiti............................................... Anticipi da clienti........................................ Ratei e riscontri passivi.................................. Fondo garanzia prodotti.................................... Totale passivita' a breve................................... Passivita' a medio e lungo termine Prestiti obbligazionari..................................... Debiti pagabili oltre dodici mesi............................ societa' controllate e collegate............................ altre consociate........................................... soci....................................................... altri...................................................... Mutui passivi, al netto della quota corrente: con garanzia reale......................................... altri...................................................... Fondo imposte differite..................................... Fondo trattamento fine rapporto............................. Totale passivita' a medio e lungo termine............................................. Totale passivita'........................................... ------------------- () Qualora si fosse proceduto ad ammortamento di questi beni mediante istituzione di appositi fondi al passivo, i relativi ammontari vanno detratti da questa voce. Patrimonio netto Capitale sociale............................................ Riserva legale.............................................. Sovrapprezzo di emissione azioni............................ Riserve statutarie.......................................... Altri fondi e riserve (dettagliare)............................ Residuo utili (perdite) esercizi precedenti.................................................. Totale patrimonio netto.................................... Risultato economico........................................ Totale passivita' e patrimonio netto...................................................... Rendiconto economico Ricavi di vendita (al netto di imposte e di rettifiche).................................... a1) Ricavi per lavori in c/proprio ed in c/terzi..................................... a2) Ricavi per vendite di prodotti finiti............................................. a3) Ricavi diversi.......................................... (+/-) Variazione del magazzino: b1) lavori in corso in c/proprio ed in c/terzi............................................... b2) prodotti finiti relativi all'attivita' di costruzione................................. b3) prodotti finiti destinati alla vendita................................................ (+) c) produzione interna di immobilizzazione tecniche................................ (-) d) acquisti dei prodotti finiti destinati alla vendita...................................... Valore della produzione del periodo..................................................... (-) Acquisti di materiali................................... (+/-) Variazione del magazzino materie prime, sussidiarie ed accessorie............................................... (-) Altri costi di gestione................................. Valore aggiunto............................................. (-) Costi per il personale.................................. Margine operativo al lordo degli ammortamenti (margine operativo lordo)...................................................... (-) Ammortamenti tecnici e................................. collegati alla gestione operativa............................ (-) Altri accantonamenti collegati alla gestione operativa............................ Risultato operativo......................................... (+) Proventi finanziari..................................... (-) Oneri finanziari........................................ (+) Proventi patrimoniali (correnti)........................... (-) Oneri patrimoniali (correnti)............................ (+/-) Altri proventi ad oneri e componenti straordinarie (dettagliare)............................................... Risultato economico al lordo delle imposte............................................... Risultato economico netto................................... NOTE ESPLICATIVE Lo schema si ispira al criterio di classificazione per natura dei costi e dei ricavi ed adotta la forma scalare. In ordine ai criteri da seguire ai fini della compilazione dello schema esemplificativo si forniscono alcune indicazioni. Ricavi di vendita Vanno espressi al netto di imposte indirette, di fabbricazione, etc., e di storni per detrazioni (resi, abbuoni, premi ai clienti, rettifiche di fatturazione, etc.). Produzione interna di immobilizzazioni tecniche. In corrispondenza di questa voce vanno classificati eventuali costi capitalizzati afferenti la progettazione, la fabbricazione e la messa in opera dei fabbricati, macchinari e impianti realizzati utilizzando risorse dell'azienda. Variazioni del magazzino. Va assicurata l'idoneita' dei criteri di valorizzazione delle giacenze all'inizio e alla fine del periodo. Non e' indispensabile che si tratti dei medesimi criteri adottati ai fini del bilancio civilistico. Cosi' qualora l'adozione dei metodi LIFO e FIFO comportasse oneri di elaborazione eccessivamente gravosi, il magazzino potra' essere valorizzato sulla base di metodologie in uso ai fini delle rilevazioni interne (costo medio, costo standard, etc.). Acquisti di materiali. In questa voce vanno classificati gli acquisti di materie prime, accessorie, semilavorati, altri materiali di produzione, energia. Altri costi di gestione in questa voce vanno classificati gli acquisti di servizi, nonche' gli altri acquisti non classificati al punto precedente. Costi per il personale. La posta comprende: retribuzioni comprensive dei ratei per ferie e mensilita' aggiuntive), oneri sociali e contributivi a carico dell'azienda, accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto. Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa. Vanno indicati in corrispondenza di questa voce gli ammortamenti ordinari, relativi a cespiti al servizio delle aree industriali, commerciali e amministrative. Eventuali ammortamenti anticipati consentiti da norme tributarie vanno classificati in corrispondenza della voce. Altri proventi ed oneri e componenti straordinarie. Altri accantonamenti collegati alla gestione operativa. Vanno classificati in corrispondenza di questa voce gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri futuri collegati alla gestione operativa. Principalmente la posta comprendera' accantonamenti ai fondi rischi su crediti, al fondo deprezzamento magazzino, al fondo rischi di collaudo, ai fondi per concorsi a premio, etc. Gli accantonamenti cosiddetti "prudenziali" (generalmente indeducibili a fini fiscali) vanno indicati nella voce "Altri proventi ed oneri e componenti straordinarie". Proventi e oneri finanziari. Vanno indicati: Interessi attivi da banche, clientela, etc, interessi attivi da societa' controllate e collegate ed altre consociate: sconti ed altri oneri finanziari. Proventi ed oneri patrimoniali. Vanno indicati: proventi degli immobili civili; dividenti delle partecipazioni; interessi e altri frutti degli immobili civili, con separata indicazione degli ammortamenti di immobili dati in affitto. Altri proventi ed oneri e componenti straodinarie. Di tale voce si dovra' fornire il dettaglio, evidenziando, se del caso, le poste seguenti: capitalizzazioni e recuperi di costi (non classificati in corrispondenza della voce "produzione interna di immobilizzazioni tecniche"): ammortamenti di oneri capitalizzati (non compresi tra le poste collegate alla gestione operativa); ammortamenti anticipati consentiti da norme tributarie; accantonamenti prudenziali; sovvenzioni e contributi ricevuti dall'esterno; plusvalenze e minusvalenze (su immobili, immobilizzazioni tecniche, partecipazioni, titoli); sopravvenienze attive e passive; altre voci e movimenti di fondi (precisare). Accantonamento per imposte. Dovra' trattarsi di una stima realistica dell'onere per imposte dirette (IRPEG e ILOR). Principalmente, si tratta delle rettifiche di valore consentite da norme tributarie, degli accantonamenti consentire da norme tributarie, degli accantonamenti di ricavi e plusvalenze, consentiti da norme tributarie, degli ammortamenti anticipati, etc.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)