LEGGE 5 maggio 1989, n. 171

Type Legge
Publication 1989-05-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986, reca: "Norme sulla navigazione da diporto". Nota all'art. 1: Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.

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