LEGGE 8 maggio 1989, n. 187
Entrata in vigore della legge: 28/5/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei MinistriANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. I
ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Peruviana, animati dal desiderio di rafforzare ancor piu' i cordiali rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi e di dare impulso alla Cooperazione Tecnica, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le Parti Contraenti promuoveranno, di comune intesa e sulla base di eguaglianza di diritti, la Cooperazione Tecnica tra i due Paesi mirando al vantaggio reciproco dei due popoli, conformemente alle rispettive priorita' nazionali, regionali e settoriali e nel quadro delle rispettive politiche di sviluppo economico e sociale.
Accordo-art. II
ARTICOLO II La Cooperazione si realizzera' secondo modalita' che verranno concordate fra le due parti, fra l'altro, mediante lo scambio di esperti, tecnici-volontari ed insegnanti; la concessione di borse di studio; lo scambio di informazioni e di materiale tecnico-scientifico; e la fornitura di attrezzature e materiali necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione.
Accordo-art. III
ARTICOLO III Per l'esecuzione di ogni progetto di Cooperazione Tecnica le Parti Contraenti stabiliranno in strumenti specifici quanto si referisca alla natura, al personale, alla durata, agli apporti dei rispettivi governi, alle procedure amministrative, nonche' agli organismi esecutori dei suddetti progetti nella Repubblica italiana e nella Repubblica peruviana.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV Nel quadro dei progetti di cooperazione previsti nell'articolo III, il Governo della Repubblica italiana favorira' a richiesta del Governo della Repubblica peruviana: a) l'invio di esperti per opere di consulenza nei campi richiesti; b) l'invio di tecnici-volontari in servizio civile con il compito di attuare la cooperazione tecnica nei progetti previamente concordati dai Governi dei due Paesi; c) la formazione tecnica ed il perfezionamento professionale di cittadini peruviani mediante la promozione e la realizzazione di corsi, l'invio di docenti e la concessione di borse di studio o di tirocinio, con particolare riguardo alle finalita' di cui al successivo Art. V; d) la partecipazione italiana alla creazione di centri di addestramento e di perfezionamento professionale, di centri di ricerca e di laboratori; e) la fornitura di attrezzature, materiali o servizi nella misura in cui possano essere necessari alla realizzazione dei progetti di Cooperazione; f) la partecipazione italiana a progetti di Cooperazione Tecnica che il Governo peruviano concordi con organismi internazionali o con altri governi, sempre che detta partecipazione sia di interesse per entrambi i Paesi; g) la promozione di studi e progettazioni contemplati nei programmi di sviluppo del Peru' che le Autorita' peruviane desiderino realizzare con la partecipazione di esperti o di organismi specializzati italiani mediante diretta partecipazione alla spesa, in caso di necessita', del Governo Italiano.
Accordo-art. V
ARTICOLO V Le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare che, dopo il periodo di tempo previsto in ogni progetto, il personale straniero in servizio di cooperazione sia sostituito nelle proprie funzioni da personale locale, alla cui formazione e specializzazione sara' accordata considerazione prioritaria in connessione con i singoli progetti.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI Le candidature del personale straniero da impiegare nei progetti di Cooperazione dovranno ottenere il gradimento delle competenti Autorita' del Paese ricevente secondo le procedure al riguardo statuite. Tale gradimento potra' essere revocato prima del termine della missione soltanto in casi eccezionali e previa consultazione tra le due Parti. Qualora sussistano cause di forza maggiore, il personale straniero potra' essere chiamato in Patria, prima della fine della missione, dopo consultazione con il Paese ricevente. In detti casi eccezionali entrambe le Parti concorderanno le misure necessarie per non compromettere l'esecuzione del progetto di Cooperazione di cui trattasi.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII Le Parti Contraenti, conformemente ai rispettivi ordinamenti, concederanno al personale inviato in missione di cooperazione dall'altra Parte, i privilegi e le facilitazioni che risultino necessari al normale svolgimento dei loro compiti. Tali privilegi e facilitazioni non dovranno essere inferiori a quelli concessi al personale di Cooperazione Tecnica e di qualsiasi altro Paese, Ente o Organismo Internazionale. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, nel Protocollo addizionale che costituisce parte integrante del presente Accordo come Allegato A, vengono specificati i diritti e le esenzioni che il Governo peruviano accordera' al predetto personale.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII Gli esperti e i tecnici volontari in missione di cooperazione saranno sollevati da ogni responsabilita' civile di fronte a terzi per danni e nocumenti arrecati durante il normale svolgimento dei propri compiti; di tale responsabilita' dovra' farsi carico il Paese ricevente, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave in cui l'esperto o il volontario dovra' assumere le relative responsabilita'.
Accordo-art. XI
ARTICOLO IX Le Parti Contraenti concederanno tutte le facilitazioni per l'entrata nei rispettivi territori di attezzature, materiali e servizi forniti conformemente al presente Accordo, inclusa l'esenzione dai diritti all'importazione e da altri carichi fiscali nella misura in cui lo consente la legislazione del Paese ricevente.
Accordo-art. X
ARTICOLO X Allo scopo di regolare le attivita' di cooperazione tecnica previste nel presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di realizzare consultazione periodiche, quando ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici, al fine di: a) Scambiare informazioni e valutare l'esecuzione ed operativita' dei progetti di cooperazione tecnica; b) esplorare nuove possibilita' di cooperazione tecnica conformemente al presente Accordo; c) raccomandare ai rispettivi Governi, attraverso gli organi interni competenti, le intese specifiche, le modalita' e le procedure che si giudichino opportune per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo; d) esaminare ogni altra questione che possa sorgere nell'esecuzione del presente Accordo e dell'annesso Protocollo.
Accordo-art. XI
ARTICOLO XI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti avranno comunicato l'una all'altra, mediante Note, di avere completato l'iter approvazione secondo le rispettive norme interne. L'Accordo avra' durata di cinque anni, prorogabile automaticamente per periodi successivi di un anno, a meno che una delle Parti Contraenti con notifichi all'altra per iscritto la volonta' di denunciarlo con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza dell'Accordo stesso. Se alla scadenza del presente Accordo esistessero progetti in fase di esecuzione, le Parti Contraenti si impegnano a portarli a pieno termine nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo, salvo espresse intese in senso diverso. IN FEDE DI QUANTO PRECEDE, i Plenipontenziari dei rispettivi Governi sottoscrivono il presente Accordo in Lima il giorno ventisei del mese di gennaio del millenovecentottantuno in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, avendo entrambi i testi identica validita'. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ARISTIDE GUNNELLA Vice Ministro degli Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Allegato A-art. I
ALLEGATO A PROTOCOLLO ADDIZIONALE All'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana allo scopo di stabilire i diritti e le esenzioni di cui godra' il personale italiano inviato nel territorio peruviano per compiti di cooperazione tecnica a norma dell'Accordo Generale, convengono quanto segue: ARTICOLO I Gli eperti ed i tecnici volontari italiani in servizio di cooperazione tecnica nel territorio peruviano, conformemente all'Accordo Generale di cooperazione tecnica, avranno diritto ai seguenti privilegi e facilitazioni: a) Concessione, per se' e per i familiari a loro carico, dei visti di ingresso, soggiorno, uscita e ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria senza pagamento di diritto o tassa di qualsiasi genere; b) rilascio di un documento di identita' emesso dal Governo peruviano, comprovante la loro qualita' di esperto o tecnico volontario in missione di cooperazione tecnica; c) fornitura di mezzi di trasporto per i viaggi da effettuarsi all'interno del territorio peruviano per l'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati o, in difetto, al rimborso del costo dei viaggi stessi secondo le tariffe applicate al personale locale di pari livelli; d) fornitura, da parte delle Autorita' peruviane, di locali di lavoro attrezzati in modo idoneo nonche' delle altre facilitazioni necessarie all'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati; e) godimento di ferie in misura non inferiore a quanto previsto dall'ordinamento italiano; f) assistenza sanitaria secondo modalita' che saranno determinate in ogni accordo specifico; g) esenzione da ogni imposta od onere fiscale sugli emolumenti, remunerazioni ed altre indennita' che siano a carico del Governo italiano; h) libero trasferimento di detti emolumenti, remunerazioni ed indennita'; i) immediata comunicazione, da parte delle Autorita' peruviane all'Ambasciata d'Italia in Peru', in caso di arresto ovvero di istaurazione di procedimento penale nei confronti dell'esperto o del tecnico volontario italiano in missione di cooperazione tecnica o dei familiari a suo carico; j) lo stabilimento degli esperti e dei tecnici volontari italiani in missione di cooperazione tecnica sara' disciplinato dalle leggi peruviane che si troveranno ad essere allora in vigore. I predetti esperti e volontari beneficeranno della franchigia doganale per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che porteranno con se' all'atto della prima sistemazione nonche' per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che giunga come bagaglio non accompagnato entro tre mesi dalla data di arrivo nel Peru' dei rispettivi proprietari. I predetti esperti e volontari potranno esportare in franchigia doganale gli effetti personali ed il mobilio di loro proprieta' nonche' quelli di proprieta' dei loro familiari all'atto della loro partenza definitiva dal Peru' nonche' entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione dei loro incarichi nel summenzionato Paese. Gli esperti potranno inoltre acquistare una automobile o una camionetta per passeggeri di produzione peruviana al prezzo di vendita all'uscita della fabbrica in esenzione dall'imposta peruviana sui beni e servizi. Il trasferimento di proprieta' di dette automobili o camionette per passeggeri potra' avere luogo in esenzione da diritti e imposte dopo che siano decorsi due anni dalla data di acquisto. Agli anzidetti veicoli saranno assegnate normali targhe di circolazione.
Allegato A-art. II
ARTICOLO II Il presente Protocollo, che viene allegato all'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica come Allegato A, entra in vigore contemporaneamente al predetto Accordo e ad esso si applicheranno le stesse clausole di cui all'Art. XI dell'Accordo medesimo. Stipulato in Lima il giorno ventisei del mese di gennaio del millenovecentottantuno in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, avendo entrambi i testi di identica validita'. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ARISTIDE GUNNELLA Vice Ministro degli Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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