LEGGE 8 maggio 1989, n. 188

Type Legge
Publication 1989-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 28/5/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 31 dell'accordo e allo scambio di note.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei MinistriANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E SULLO SCAMBIO DI ATTI DI STATO CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, al fine di promuovere la cooperazione tra i due Stati in conformita' ai principi dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile e in quello dello scambio di atti di stato civile, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo. A tale scopo hanno designato loro plenipotenziari: la Repubblica Italiana, S.E. Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri; la Repubblica Democratica Tedesca, S.E. Oskar Fischer, Ministro degli affari esteri; i quali hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1. (Definizioni) Ai fini del presente Accordo il significato delle seguenti espressioni e' cosi' precisato: a) l'espressione " materia civile " comprende anche il diritto di famiglia e il diritto del lavoro; b) l'espressione " autorita' giudiziaria " comprende per la R.D.T. anche i Notariati di Stato e i "Referate fur Jugendhilfe" (Uffici per la protezione dei giovani).

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2. (Persone giuridiche). Le disposizioni del presente Accordo riguardanti i cittadini delle Parti contraenti valgono - in quanto applicabili - anche per le persone giuridiche costituite in conformita' alle leggi di una delle Parti e che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3. (Informazioni). Ciascuna Parte contraente fornira' all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4. (Modalita' delle comunicazioni). Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti comunicano tra di loro per il tramite dei Ministri della Giustizia, ove il presente Accordo non disponga altrimenti.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5. (Accesso alle autorita' giudiziarie). I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorita' giudiziarie, per la difesa dei loro diritti e interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6. (Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali). I cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono in qualita' di attori innanzi alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte saranno dispensati dalla cautio judicatum solvi qualora abbiano la residenza o domicilio nel territorio di una delle Parti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7. (Esenzione dalle tasse e dai depositi). 1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti e' accordata sul territorio dell'altra Parte l'esenzione dalle tasse e dai depositi delle spese processuali, nonche' ogni altro beneficio previsto dalle leggi o dai regolamenti, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini di quest'ultima Parte. 2) Le esenzioni e i benefici accordati per un procedimento dall'Autorita' giudiziaria di una Parte contraente si applicano anche a tutti gli atti processuali che per il medesimo procedimento vengono effettuati dalle Autorita' giudiziarie dell'altra Parte contraente. 3) La certificazione relativa alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, eventualmente necessaria per la concessione delle esenzioni o benefici, e' rilasciata dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. 4) Se il richiedente non ha la residenza nel territorio di nessuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente di cui e' cittadino, competente per il luogo della sua residenza. 5) L'autorita' che rilascia le certificazioni, che le riceve o che deve decidere sulla ammissione alle esenzioni o ai benefici, puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari. 6) La richiesta concernente le esenzioni e i benefici puo' essere presentata tramite l'autorita' giudiziaria competente della Parte contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza. Tale autorita' trasmette, tramite i Ministeri della Giustizia, la richiesta insieme alla certificazione di cui al comma 3, all'autorita' giudiziaria competente dell'altra Parte contraente.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8. (Impegno all'assistenza giudiziaria). 1) Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo. 2) L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acqusizione di altre prove.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9. (Richieste di assistenza giudiziaria). 1) La domanda di assistenza deve indicare: a) l'autorita' giudiziaria che formula la richiesta e, ove possibile, quella alla quale e' rivolta; b) il procedimento al quale essa si riferisce; c) l'identita' delle parti e degli altri soggetti, la loro posizione processuale, la loro cittadinanza, la loro professione o attivita', il luogo di residenza o di domicilio; d) il nome e indirizzo dei rappresentanti legali; e) l'oggetto della richiesta, gli atti da compiere. 2) La domanda e i documenti allegati devono essere datati, firmati e muniti di sigillo dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria alcuna legalizzazione.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10. (Lingue). Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11. (Esecuzione dell'assistenza). 1) L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria si effettua a norma delle leggi della Parte richiesta. Su domanda possono essere adottate forme diverse da quelle previste in tali leggi, purche' non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2) Su domanda viene data tempestivamente comunicazione del tempo e del luogo di esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria. La comunicazione puo' essere effettuata direttamente per servizio postale. 3) Se l'autorita' giudiziaria indicata nella richiesta non e' competente, o se essa non e' indicata, la domanda viene trasmessa all'autorita' giudiziaria competente. 4) Se la persona indicata nella domanda non e' reperibile all'indirizzo segnalato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio. 5) La Parte richiesta, se non e' possibile dar corso alla domanda, lo comunica alla Parte richiedente, indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12. (Documentazione dell'avvenuta notifica). L'avvenuta notifica sara' documentata nelle forme stabilite dall'ordinamento della Parte richiesta. Verranno comunque indicati data e luogo della notifica nonche' le generalita' della persona alla quale l'atto e' stato notificato.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13. (Protezione dei testimoni e degli esperti). 1) Il testimone o il consulente, quale che sia la sua cittadinanza, che a seguito di citazione comunicatagli dalla Parte richiesta compare dinanzi ad una autorita' giudiziaria della Parte richiedente, non puo' essere perseguito penalmente o arrestato per un reato che egli abbia commesso prima di varcare il confine della Parte richiedente, ne' potra' essere eseguita nei suoi confronti alcuna sentenza penale in precedenza emanata. 2) Un testimone o consulente perde la protezione di cui al comma precedente se non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro 5 giorni dalla data in cui gli sia stato comunicato che la sua presenza non e' piu' necessaria, salvo che il prolungarsi della permanenza sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volonta'.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14. (Spese). Le spese derivanti dall'espletamento della domanda di assistenza giudiziaria vengono sostenute dalla Parte richiesta. Le spese per le consulenze tecniche vengono rimborsate dalla Parte richiedente.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15. (Rifiuto di assistenza). L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata se l'espletamento della richiesta: a) non rientra nella competenza dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta; b) potrebbe causare pregiudizio alla sovranita' o sicurezza o sarebbe contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16. (Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari). Ciascuna Parte contraente puo' effettuare notifiche di atti ai propri cittadini e procedere, senza mezzi coercitivi, alla loro audizione a mezzo delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17. (Esenzione dalla legalizzazione). Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorita' o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18. (Scambio di atti di stato civile). 1) Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, in esenzione da spese, gli atti di stato civile, e annotazioni connesse, relativi ad eventi, verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concernenti cittadini di quest'ultima Parte. 2) Gli atti vengono trasmessi trimestralmente da ciascuna Parte alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altra Parte. Gli atti di morte sono trasmessi senza indugio.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19. (Trasmissione di atti di stato civile su richiesta). Nei limiti previsti dalla propria legislazione in materia, ciascuna Parte, su motivata domanda, e in esenzione da spese, trasmette all'altra, per via diplomatica, gli atti di stato civile riguardanti i cittadini di tale Parte e relativi ad eventi anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, e comunica, tramite i Ministeri della Giustizia, le decisioni giudiziarie concernenti lo stato civile dei cittadini di quest'ultima Parte.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20. (Estensione dell'assistenza). 1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte. 2) Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attivita' professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari. 3) L'assistenza per i minorenni comprende anche: a) l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo; b) l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternita' ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21. (Modalita' delle comunicazioni). 1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta. 2) Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22. (Contenuto e forma della domanda). 1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti deve contenere i dati seguenti: a) generalita', data e luogo di nascita, cittadinanza o domicilio dell'avente diritto e, ove occorra, generalita' e indirizzo del rappresentante legale; b) generalita' e, se noti, luogo e data di nascita, indirizzo, cittadinanza, attivita' professionale della persona nei cui confronti sono avanzate rivendicazioni alimentari; c) indicazione dei motivi della richiesta nonche' dell'ammontare degli alimenti richiesti. 2) Se la persona indicata nella domanda non e' reperibile all'indirizzo segnalato, o se l'indirizzo non e' menzionato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio. 3) Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti rilevanti, ivi compresa eventuale procura che autorizzi l'organo competente ad agire in rappresentanza dell'avente diritto ed eventualmente a designare a tal fine un altro procuratore.

Accordo - art. 23

ARTICOLO 23. (Attivita' degli organi competenti). 1) L'organo competente della Parte richiesta, a seguito della domanda di assistenza, adotta, nei limiti derivanti dalle norme del proprio ordinamento, le misure per l'ottenimento degli alimenti. 2) Tale organo informa l'organo competente dell'altra Parte delle misure adottate e del loro esito. Qualora non sia stato possibile effettuare alcun adempimento, lo comunica indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 (Decisioni da riconoscere ed eseguire) 1) Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte. 2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonche' le decisioni per le spese processuali.

Accordo - art. 25

ARTICOLO 25. (Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione). 1) Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni: a) la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente; b) l'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell'articolo 26; c) la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente; d) per la stessa controversia, tra le medesime parti non e' gia' stata emanata una sentenza definitiva dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorita' non e' pendente un procedimento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorita' giudiziarie della Parte richiedente; e) il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2) Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'articolo 27.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26. (Competenza). Le autorita' giudiziarie della parte richiedente sono considerate competenti ai sensi del presente Accordo se al momento dell'avvio del procedimento l'attore oppure il convenuto avevano la propria residenza sul territorio di tale Parte.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27. (Domande di esecuzione). 1) La domanda di esecuzione di una decisione puo' essere presentata presso l'autorita' giudiziaria di prima istanza della Parte richiedente. L'inoltro all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta avviene per il tramite dei Ministeri della Giustizia. 2) Alla domanda devono essere allegati: a) copia della decisione con l'attestazione del valore di cosa giudicata e della forza esecutiva; b) attestazione che la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente; c) traduzione autenticata dei documenti indicati alle lettere a ) e b) nella lingua della Parte richiesta.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28. (Procedura). La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione e' regolata dalle leggi della Parte richiesta.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29. (Esecuzione delle decisioni relative alle spese). 1) Se una parte in causa, esentata dalla prestazione della cautio judicatum solvi per le spese processuali ai sensi dell'articolo 6, viene condannata al pagamento delle spese processuali con una decisione passata in giudicato ed esecutiva pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti, tale decisione sulle spese, su domanda dell'altra parte in causa, verra' eseguita nel territorio dell'altro Stato in esenzione da spese. 2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono compresi anche i provvedimenti sulla liquidazione delle spese. 3) Alla domanda e alla procedura di esecuzione si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 27 e 28. 4) L'autorita' giudiziaria che decide sulla esecuzione della sentenza ai sensi del comma 1 si limita a verificare se la decisione sulle spese e' passata in giudicato ed e' esecutiva.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 Il presente accordo e' soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31. 1) Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2) Ogni Stato contraente puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente. Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Accordo-Allegato

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